SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 141 2025 – N. R.G. 00000083 2025 DEPOSITO MINUTA 23 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
La Corte d’Appello di Perugia
Sezione lavoro in persona dei magistrati:
Sentenza n.141/25
Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c.; obbligo versamento contribuzione minima alla RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliera
alla pubblica udienza del giorno 8.10.2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d’ udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.83 del Ruolo Generale Lavoro dell’anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 11.06.2025 da:
corrente in Roma, con l’AVV_NOTAIO,
parte RICORRENTE
contro
, con l’AVV_NOTAIO,
parte RESISTENTE
e
, corrente in Roma, convenuta, contumace
parte RESISTENTE
quale giudice del rinvio in seguito alla RAGIONE_SOCIALEzione, con ordinanza della Suprema Corte di RAGIONE_SOCIALEzione n.6997/2025 del 16/03/2025, della sentenza n.63/2022 del 02/03/2022, della Corte d’Appello di Perugia, Sezione lavoro, pronunciata avverso la sentenza n.232/2020 del 10/11/2020 del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice del lavoro di Perugia il geometra ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 080 2018 0002743552000 notificatagli il 20.03.2019, con cui gli è stato intimato di pagare alla
l’importo di €.15.033,04 d ella contribuzione ritenuta dovuta per gli anni 2011, 2013 e 2014.
Con l’opposizione il ha sostenuto l’illegittimità del presupposto su cui si fondavano le pretese contributive azionate mediante i titoli impugnati e cioè l’iscrizione disposta d’ufficio alla posto che la sua attività lavorativa era stata quella svolta come dipendente, per la quale era iscritto alla relativa gestione previdenziale presso l’RAGIONE_SOCIALE. In particolare, ha precisato di aver svolto tra il 2011 ed il 2013 unicamente due pratiche a titolo gratuito, non percependo, quindi, alcun compenso.
Costituitasi in giudizio, la ha ripercorso l’evoluzione del quadro normativo e regolamentare disciplinante il proprio ordinamento che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione per tutti i RAGIONE_SOCIALE iscritti all’Albo che esercitano la professione anche in assenza di continuità ed esclusività. La poi, ha evidenziato che il tra il 2011 ed il 2014, aveva effettuato quattro atti riconducibili all’attività professionale , esclusivamente riservati ai professionisti abilitati e autorizzati; pertanto, dovendo essere ritenute sussistenti le condizioni per l’iscrizione d’ufficio , sarebbe legittima la richiesta di pagamento dei contributi minimi per gli anni compresi tra il 2011, 2013 ed il 2014.
Il Tribunale, con la sentenza n.232/2020, accogliendo l’ opposizione, ha dichiarato che il non è tenuto al pagamento di quanto richiesto con la cartella esattoriale opposta, evidenziando come la questione fosse stata già affrontata da alcuni giudici di merito e dalla stessa Suprema Corte, che aveva, in sostanza, ritenuto che le modifiche apportate allo Statuto non potessero interpretarsi nel senso di riconoscere una presunzione di esercizio della professione con la semplice iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e l’esercizio occasionale di qualche attività , in quanto l’auto nomia conferita alla dalle disposizioni di legge non poteva estendersi alla possibilità di disciplinare i requisiti d’ iscrizione.
La Corte d’Appello di Perugia con la sentenza n. 63 del 2022, condividendo l’esegesi del quadro normativo svolta dal Tribunale e le conclusioni cui era giunto, pur dando atto che, nel frattempo, era intervenuta la sentenza n.4568 del 2021 della Suprema Corte, che, a differenza delle precedenti pronunce, aveva aderito alla tesi della ha confermato la decisione di primo grado, respingendo il gravame proposto dalla .
Adita dalla la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con l’ordinanza n. 6997/2025, pubblicata in data 16.03.2025, ha accolto il ricorso proposto dalla dando continuità al principio affermato nella sentenza n.4568 del 2021 ricordata
dalla Corte d’Appello, secondo cui ‘ in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’ iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l ‘ iscrizione all ‘a lbo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell ‘ esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti ‘ (Cass. n. 28188/2022, 7820/2022, 4568/2021). La Suprema Corte, quindi, RAGIONE_SOCIALEndo la sentenza di merito, ha rimesso a questa stessa Corte anche per la liquidazione delle spese processuali.
C on ricorso dell’11.06.2025 la ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte chiedendo, in applicazione del principio di diritto enunciato nell’ordinanza di rinvio, che venga accertata e dichiarata la sussistenza dell’obbligo del geometra di versare la contribuzione minima alla per le annualità 2011, 2013 e 2014, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle somme oggetto della cartella esattoriale.
, costituendosi nel giudizio di rinvio, evidenzia di aver preso atto del principio espresso dal giudice di legittimità e di aver conseguentemente concordato un piano di pagamento, iniziando a pagare le prime rate del debito. Ha concluso, quindi, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali.
6. Alla fissata udienza di discussione, l a Corte, all’esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti, ha definito il giudizio pronunciando il dispositivo riprodotto in calce.
7. In considerazione di quanto espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza di rinvio, l’ambito dei soggetti obbligati alla contribuzione non è mutato per effetto del nuovo regolamento introdotto nel 2003 dalla dato che l’iscrizione alla riguarda pur sempre i RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE professionale che esercitano la libera pro fessione, mentre è solo mutato l’accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività. Pertanto, stabilita la legittimità della disposizione statutaria che prevede l’obbligo di iscrizione alla ne deriva, secondo la RAGIONE_SOCIALEzione, l’applicazione delle norme regolamentari con cui l’Ente ha stabilito le condizioni
per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso concreto, come accertato in via definitiva, perchè non oggetto di contestazione fra le parti, risulta pacifico che il geometra per gli anni in contestazione sia iscritto all’Albo professionale e che dall’anno 1981 all’anno 2018 abbia lavorato come dipendente, con versamento dei contributi obbligatori in favore dell’RAGIONE_SOCIALE .
Altrettanto pacifica la circostanza che il nel periodo controverso abbia compiuto alcuni atti professionali attinenti alla professione di geometra.
Tali circostanze, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di c assazione, attesa l’irrilevanza dell’esercizio occasionale della professione inducono ad escludere che nel caso di specie sussistessero le condizioni di esenzione dall’iscrizione alla
Sulla base di quanto sopra deve allora rilevarsi la fondatezza della pretesa contributiva azionata dalla sussistendo tutti i presupposti per l’imposizione della contribuzione minima obbligatoria, vale a dire: 1) l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale de i RAGIONE_SOCIALE; 2) l’esercizio, seppur occasionale, dell’attività professionale; 3) l’assenza delle condizioni di esenzione.
8. In definitiva la domanda proposta dal in opposizione alla cartella notificatagli, per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del conseguente obbligo di versamento della relativa contribuzione per gli anni 2011, 2013 e 2014 va respinta.
Da ultimo, va escluso che, in relazione alla pretesa avanzata dalla possa dichiararsi, come richiesto dal la cessazione della materia del contendere, in quanto il pagamento, oltre a non essere stato eseguito nella sua interezza, è frutto della pronuncia definitiva del giudice di legittimità
10. Quanto alle spese, considerata la presenza, all’epoca dell’introduzione del giudizio – e fino agli arresti della giurisprudenza di legittimità più recenti, del cui solo recente consolidamento dà atto la stessa pronuncia rescindente – di indirizzi contrapposti nella giurisprudenza sul tema, ai sensi dell’art.92, comma 2, c.p.c., si ritiene che esse vadano interamente compensate integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Perugia, Sezione lavoro, quale giudice del rinvio, definitivamente decidendo, così provvede:
Rigetta l’opposizione avverso la cartella esattoriale proposta dal
Compensa per intero tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Il Presidente est. AVV_NOTAIO NOME COGNOME