SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 851 2025 – N. R.G. 00000126 2024 DEPOSITO MINUTA 09 01 2026 PUBBLICAZIONE 09 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 371/2024 del 29/02/2024 oggetto: riliquidazione pensione per corretto calcolo contribuzione figurativa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello,
TRA
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
e
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Appellante e appellato
Appellato e appellante
FATTO
Con ricorso proposto davanti al Tribunale di Brindisi il 30.11.2021 -premesso di essere titolare di pensione VO da dicembre 2017- lamentava il parziale (e non integrale) computo da parte dell’ della contribuzione figurativa per disoccupazione relativa al periodo 1986 -1994, come evincibile dal modello Unicarpe in atti, avendo accreditato 390 settimane invece che le 453 settimane spettanti; rilevava che il corretto accredito avrebbe comportato un aumento della RMS, pari ad un incremento del rateo mensile di € 38,47 alla decorrenza. Chiedeva dunque la corretta determinazione della quota A della pensione in oggetto con condanna dell’ al pagamento dei ratei differenziali nel triennio antecedente alla domanda ed al pagamento dei ratei successivi.
L’ si costituiva e concludeva preliminarmente per la decadenza dall’azione e per la prescrizione del diritto e nel merito per il rigetto del ricorso perché infondato, avendo l’ente correttamente calcolato i periodi di disoccupazione pari a 193 settiman e di trattamento speciale per l’edilizia ex L 427/75.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi, espletata consulenza contabile, accoglieva la domanda di riliquidazione pensione condannando al pagamento di € 2.452,79 oltre accessori e spese di lite, aderendo ad uno dei due prospetti di calcolo indicati dal consulente.
Avverso la sentenza hanno proposto appello sia , lamentando l’omessa pronuncia rispetto al capo di domanda di pagamento dei ratei successivi, sia lamentando che il Tribunale avesse aderito, senza adeguata motivazione, all’ipotesi di calco lo elaborata dal consulente fondata su un documento privo di idonea valenza certificativa, giacchè incompleto sia nel numero di pagine (parzialmente prodotte) sia negli anni di contribuzione, riportando la contribuzione sino all’anno 2002 laddove il ricorrente aveva accrediti contributivi sino a novembre 2017 (come da modello Unicarpe aggiornato al 2019, prodotto da .
La causa, disposta la riunione dei giudizi giacchè aventi ad oggetto la medesima sentenza, è stata decisa con dispositivo all’udienza del 14.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto da è fondato e va accolto, dal che discende il rigetto dell’appello proposto da .
Oggetto di discussione è unicamente l’efficacia probatoria del documento prodotto dal ricorrente unitamente al ricorso di primo grado (doc 5 allegato al ricorso) ‘estratto conto contributivo’ che riporta, per il periodo 1986-1994, contribuzione figurativa per disoccupazione discordante rispetto a quella riportata da nel modello Unicarpe emesso nell’anno 2019.
Sulla scorta del primo documento il consulente contabile nominato dal tribunale ha effettuato un primo calcolo da cui è emerso un rateo di pensione maggiore di quello liquidato da e su tale conteggio il tribunale ha fondato l’accoglimento del ricorso del ricorrente.
Si tratta dunque di esaminare tale estratto conto, pacificamente emesso da attestante ‘i periodi contributivi utili alla sua pensione, registrati negli archivi fino al 31.12.2001’ , per verificare la sua idoneità certificativa della contribuzione ivi indicata, discordante da quella riportata nel successivo Unicarpe RAGIONE_SOCIALE del 2019 prodotto in giudizio da ambo le parti.
Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi che non vi è coincidenza temporale tra il periodo contributivo indicato nella prima pagina del suddetto documento (che fissa al 31.12.2001 il periodo dei contributi registrati) rispetto a quanto riportato nel terzo foglio dello stesso documento, ove la contribuzione registrata arriva sino al 31.12.2002 (rilevando che il ricorrente ha successivi accrediti contributivi sino al novembre 2017).
In secondo luogo detto documento risulta prodotto in forma parziale, giacchè sono indicate le pagine 003 e 004 e non anche le pagine 001 e 002, con evidente deficit del suo valore probatorio.
Ma l’elemento determinante che impedisce di attribuire pieno valore certificativo alla contribuzione ivi riportata scaturisce dal fatto che accanto ai periodi continuativi di disoccupazione ivi indicati, decorrenti dal 21.4.1986 al 31.12.1994, è apposta un richiamo, indicato come nota 3, così formulato: ‘ settimane non utili per il diritto alla pensione di anzianità’.
Tale dirimente circostanza impedisce dunque di attribuire idoneo valore certificativo alla contribuzione per disoccupazione registrata da nell’estratto contributivo del 2001/2002, giacchè ritenuta in quella sede non utile per il diritto alla pensione di anzianità; pertanto deve negarsi a tale documento il valore certificativo proprio della comunicazione resa da ai sensi dell’art 54 L 88/89.
Venuta meno, per quanto detto, l’efficacia certificativa e probatoria del (parziale) estratto contributivo prodotto dal ricorrente (doc 5 allegato al ricorso) si deve far riferimento all’anzianità contributiva per disoccupazione involontaria riportata nel modello Unicarpe dell’anno 2019 allegato da entrambe le parti, rilevando che rispetto alla contribuzione figurativa emergente da tale ultimo documento il consulente ha concluso che nulla è dovuto da al ricorrente a titolo di differenze pensionistiche.
Pertanto alla luce della, valida, documentazione in atti non vi sono evidenze di un erroneo calcolo della contribuzione, e di conseguenza della retribuzione pensionabile, effettuato da nella liquidazione della pensione VO del ricorrente con conseguente rigetto della domanda proposta da con ricorso del 30.11.2021.
La peculiarità delle circostanze di fatto surrichiamate costituisce eccezionale motivo per la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
PQM
La Corte d’Appello di Lecce – Sezione lavoro
visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull’appello proposto con ricorso del 01/03/2024 da nei confronti di nonché sull’appello proposto da nei confronti , avverso la sentenza del 29/02/2024 n. 371/2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
e, per l’effetto, rigetta il ricorso
Accoglie l’appello dell’ e rigetta l’appello di proposto da con ricorso del 30.11.2021. Spese di lite compensate.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/11/2025
Il consigliere relatore il Presidente
Dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME