Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31460 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31460 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31284/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1214/2018 pubblicata il 12/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.1214/2018 pubblicata il 12 aprile 2019, ha rigettato il gravame proposto dall’IRAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto il diritto al ricalcolo della pensione del lavoratore già collocato in mobilità ex artt.3 comma 4 bis della legge n.223/1991 e dell’art.8 della legge n.155/1981.
Il Tribunale di Palermo accoglieva le domande proposte da COGNOME.
La corte territoriale ha ritenuto che per i lavoratori che abbiano maturato il diritto a pensione durante il periodo di mobilità il valore della retribuzione pensionabile debba essere determinato con riferimento ai dodici mesi precedenti l’inizio del trattamento di mobilità.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un unico motivo. COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 9 della legge n.223/1991, dell’art.8 della legge n.155/1981, dell’art.4 comma 16 del d.l. n.463/1983, dell’art.3 del d.lgs. n. 503/1992, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.
Deduce che il computo del valore da attribuire ai contributi figurativi accreditati a fronte di periodi di mobilità è specificamente disciplinato dall’art.7 comma 9 legge n.223/1991; e che in ogni caso deve farsi applicazione della regola generale stabilita dall’art.3 d.lgs. n.503/1992, in forza della quale la retribuzione pensionabile si determina con riferimento ai dieci anni precedenti la decorrenza della pensione.
Il motivo è fondato.
In fattispecie sostanzialmente sovrapponibile Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: «dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del 2018, seguita di recente da Cass., VI sez, nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l’importo dell’indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro; 13. come correttamente rilevato dall’Inps, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; 14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria».
La corte territoriale ha errato nell’applicare alla fattispecie concreta l’art.8 comma 2 legge n.155/1981, mentre avrebbe dovuto applicare le disposizioni richiamate nel principio di diritto sopra richiamato, ed in particolare l’art.7 comma 9 della legge n.223/1991.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.