Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36477 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36477 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21237-2021 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO,
Oggetto
R.G.N. 21237NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 442/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 21237/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 29.1.21 n. 137, la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Foggia che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME volta a chiedere il ricalcolo della pensione, previa inclusione nella base retributiva pensionabile annua dei contributi figurativi relativi agli emolumenti extramensili ricadenti nel periodo in cui aveva fruito del trattamento di mobilità (dal 14.12.1996 al giorno del pensionamento) e la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei ratei differenziali.
Il tribunale, nel merito, ha ritenuto che la domanda fosse fondata sulla scorta di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi anche gli emolumenti extramensili (mensilità aggiuntive e indennità sostitutive di ferie non godute) in quanto rientranti nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dall’art. 12 della legge n. 153/69, cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, l’art. 8 della legge n. 155 del 1981.
La Corte d’appello, a sostegno delle ragioni di accoglimento del gravame dell’Istituto previdenziale, per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto che a dirimere la controversia non dovesse essere la norma generale di cui all’art. 8 della legge n. 155 del 1981, che afferma il principio di equivalenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile (quindi, fa riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa, alla retribuzione effettivamente fruita), ma occorreva fare riferimento alla norma speciale di cui all’art. 7 comma 9 della legge n. 223 del 1991, dedicato al nuovo istituto dell’indennità di mobilità, il cui carattere di specialità è espressamente stabilito dal comma 12 della stessa disposizione e secondo cui, ai fini della contribuzione figurativa per mobilità, si fa riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo dell’integrazione salariale straordinaria.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 8 comma 4 della legge n. 155 del 1981, dell’art. 7 commi 1 e 9 della legge n. 223/91, dell’art. 2 della legge n. 164 del 1975 e dell’art . 44 comma 6 del DL n. 269/03 che ha interpretato autenticamente l’articolo unico della legge n. 427 del 1980, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto corretta la retribuzione utilizzata dall ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, priva degli emolumenti extra mensili, per individuare la retribuzione settimanale da accreditare per i periodi coperti da contribuzione per mobilità.
Il motivo è infondato.
La legge n. 155 del 1981, art. 8, stabilisce, al comma 1, che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”. Ulteriori criteri sono dettati, nel comma 2, per l’ipotesi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive e, nel comma 3, per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione.
Il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce anche che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale”.
In maniera analoga, la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”; e l’art. 7, comma 1, sancisce, a sua volta, che l’indennità spetti “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”;
Dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 6161 del 2018, seguita di recente
da Cass., VI sez., n. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l’importo dell’indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, come correttamente rilevato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale.
In particolare, i dati retributivi presi a base dall’ente per il calcolo dell’integrazione salariale sono quelli forniti dal datore di lavoro, già comprensivi, pro quota, degli emolumenti in discorso. È noto, infatti, che i datori di lavoro trasmettono all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mediante moduli appositi, i dati retributivi necessari ai fini del calcolo della retribuzione mensile necessaria per determinare l’importo dell’indennità di mobilità, vale a dire quella spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, comprensivi anche dei ratei di mensilità aggiuntive, e tale dato viene poi posto a base del calcolo della contribuzione da accreditare al lavoratore; pertanto, se venisse accolta la domanda del pensionato, le dette voci retributive verrebbero computate due volte nella base imponibile.
Tali assunti sono stati recentemente confermati sia da Cass. n. 17044/21 che da Cass. n. 4724/22.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quando indicato in ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Ente ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del