Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28241 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28241 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22724-2021 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
-intimato – per la cassazione della sentenza della CORTE D’APPELLO DI LECCE, n. 85 del 2021, depositata 10 marzo 2021 (R.G.N. 976/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/07/2023
giurisdizione Emolumenti extramensili e retribuzione pensionabile
1. -Il signor NOME COGNOME, titolare di pensione a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a far data dal gennaio 2007, ha proposto domanda di riliquidazione della pensione IO n. NUMERO_DOCUMENTO , sul presupposto dell’erronea determinazione del valore retributivo da attribuire alla contribuzione figurativa spettante per i periodi di cassa integrazione e mobilità, e ha chiesto, in particolare, d’includere nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extramensili (tredicesima e indennità per ferie non godute), relativi ai periodi di cassa integrazione e mobilità per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, in ragione della carenza di prova del diritto di percepire gli emolumenti extramensili.
2. -Con sentenza n. 85 del 2021, depositata il 10 marzo 2021, la Corte d’appello di Lecce ha accolto il gravame del signor NOME COGNOME e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dell’appellante alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con l’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, «del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di mobilità, CIG (con esclusione degli emolumenti extramensili relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione e per malattia)» (pagina 4, dispositivo).
2.1. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che, nella retribuzione pensionabile, devono essere inclusi gli emolumenti extramensili, in quanto riconducibili alla nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi. L’art. 8 , primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, impone di determinare il valore retributivo da attribuire, per ciascuna settimana, ai periodi riconosciuti figurativamente in base alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso fino alla data di decorrenza della pensione.
2.2. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha fo rnito la prova di avere correttamente incluso gli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile.
La relazione di consulenza tecnica d’ufficio, sorretta da una attendibile metodologia di calcolo e non contestata dalle parti, ha accertato il diritto dell’appellante di percepire una somma di Euro 1.103,23, «a titolo di ratei differenziali conseguenti alla riliquidazione della pensione IO n. 18031512 con decorrenza da gennaio 2007» (pagina 4).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce, con ricorso notificato il 10 settembre 2021 e affidato a un motivo.
-Il signor NOME COGNOME non ha svolto in questa sede attività difensiva.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380 -bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8, quarto comma, della legge n. 155 del 1981, dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dell’art. 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’accertare il diritto al ricalcolo della pensione, sulla base della norma che disciplina la diversa ipotesi della contribuzione figurativa in caso di disoccupazione (art. 8, primo comma, della legge n. 155 del 1981), senza considerare che, sia
per la mobilità (art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991) che per il collocamento in cassa integrazione (art. 8, quarto comma, della legge n. 155 del 1981), la contribuzione figurativa da accreditare al lavoratore ha come base di calcolo non una retribuzione virtuale, ma il dato oggettivo del la retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale.
Peraltro, sarebbe lo stesso consulente tecnico d’ufficio a revocare in dubbio l’attendibil ità dei conteggi complessivi, in difetto delle originarie denunce aziendali, e a elaborare un calcolo meramente ipotetico, senza tener conto dell’unico dato rilevante: la retribuzione comunicata dal datore di lavoro, sulla quale è calcolata l’integrazione salariale.
2. -Il ricorso è fondato.
-Giova ricostruire, in linea preliminare, il quadro normativo in cui le questioni dibattute nel ricorso si collocano.
L’art. 8 della legge n. 155 del 1981, al primo comma, stabilisce che: «Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattament i di integrazione salariale».
L’art. 8 della citata legge n. 155 del 1981, al secondo comma, detta ulteriori criteri per l ‘ ipotesi in cui nell ‘ anno solare non risultino retribuzioni effettive e, al terzo comma, disciplina la richiesta del riconoscimento figurativo a integrazione della retribuzione.
Il menzionato art. 8, al quarto comma, dispone: «I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l ‘ integrazione salariale, sono riconosciuti utili d ‘ ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l ‘ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l ‘ integrazione salariale».
Analogamente, l’art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità siano calcolati «sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale».
L’ art. 7, comma 1, della legge n. 223 del 1991 a sua volta puntualizza che l ‘ indennità di mobilità spetta «nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro».
4. -Questa Corte, alla luce dei dati normativi che si sono passati in rassegna, ha chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell ‘ indennità di mobilità, ai sensi dell ‘ art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d ‘ integrazione salariale.
Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l ‘ orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nell ‘ art. 8, primo comma, della legge n. 155 del 1981 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161).
Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev ‘ essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d ‘ integrazione salariale.
5. -Nel caso di specie, non è controverso che la riliquidazione della pensione sia stata richiesta con riferimento agli emolumenti extramensili per i periodi di cassa integrazione e mobilità (pagina 1 della sentenza impugnata, nella sezione ‘Svolgimento del processo’).
Nell’ipotesi di contribuzione figurativa per mobilità e cassa integrazione, il criterio corretto non può che far leva su un «dato oggettivo», ovvero la retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale (pagina 11 del ricorso per cassazione).
I giudici del gravame, nel procedere alla rideterminazione richiesta dall’appellante, hanno tenuto conto, invece, della previs ione dell’art. 8, primo comma, della legge n. 155 del 1981 (pagina 3 della sentenza impugnata, che riporta il testo della disposizione richiamata).
Tale erroneo inquadramento si riverbera anche sulle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, che la se ntenza impugnata ha posto a fondamento dell’accoglimento del gravame.
A tale riguardo, il ricorrente riproduce i passaggi salienti della relazione peritale (pagine 6, 7 e 8 del ricorso per cassazione), che avvalorano l’impiego dell’improprio criterio di cui all’art. 8, primo comma, della legge n. 155 del 1981, alla luce delle indicazioni offerte dalla stessa Corte di merito nel conferimento dell’incarico.
Colgono, dunque, nel segno i rilievi del ricorrente, che imputa alla Corte territoriale di aver applicato la norma che disciplina la diversa ipotesi della contribuzione figurativa in caso di disoccupazione e, senza sconfinare nell’accertamento del fatto e nell’apprezzamento delle prove, prospetta una questione eminentemente giuridica di violazione e falsa applicazione della legge.
Né vale opporre, in senso contrario, che le risultanze dell’elaborato peritale non sono state debitamente contestate dalle parti (pagina 4 della sentenza impugnata).
Nel dirimere una controversia in larga parte sovrapponibile a quella odierna, questa Corte ha ritenuto irrilevante il dato della mancata
contestazione delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio in ordine alla determinazione della retribuzione pensionabile e ha rimarcato che l’individuazione della corretta disciplina applicabile è deman data al giudice, senza essere condizionata dalle indicazioni o dalle confutazioni ad opera delle parti (Cass., sez. VI-L, 14 febbraio 2022, n. 4724, punto 8 dei ‘Motivi della decisione’).
-In ultima analisi, ha errato la sentenza impugnata nel fare applicazione dell ‘art. 8, primo comma, della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse, «mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsioni di legge (art. 8, quarto comma, della legge n. 155 del 1981 e art. 7, commi 1 e 9, della legge n. 223 del 1991) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria» (Cass., sez. VI-L, 16 giugno 2021, n. 1704 4, punto 14 dei ‘Motivi della decisione’, nell’accogliere analogo ricorso contro una sentenza della medesima Corte d’appello di Lecce ).
-Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere accolto.
-La sentenza d’appello è cassata e la causa è rinviata a lla Corte d’appello di Lecce che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla stregua dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione