Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36984-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 36984/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
contro
DIRIGENTE SCOLASTICO DEL RAGIONE_SOCIALE “DI FRANCAVILLA AL MARE, DIRIGENTE SCOLASTICO DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” DI CHIETI, DIRIGENTE SCOLASTICO DEL RAGIONE_SOCIALE” DI CHIETI;
– intimati – avverso la sentenza n. 463/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/06/2019 R.G.N. 474/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte d ‘appello di L’Aquila confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato il ricorso di NOME COGNOME, docente presso il RAGIONE_SOCIALE, volta ad accertare l’omissione contributiva del RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2011, in cui la docente aveva fruito di un ‘aspettativa senza assegni per l’attività di ricerca presso la facoltà di RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
la Corte territoriale dichiarava altresì cessata la materia del contendere relativamente a periodo precedente (1° settembre 2005/31 dicembre 2005), già riconosciuto a fini pensionistici, in cui la docente aveva fruito di un congedo straordinario senza assegni per il completamento di un dottorato di ricerca presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado d’appello era operato secondo soccombenza, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 115 d.P.R. n. 115/2002;
la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, rilevava che bisognava distinguere l’ipotesi del dottorato con borsa (cioè con previsione di un compenso/assegno mensile a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) da quella del dottorato senza borsa (o con rinuncia alla stessa): nel primo caso, qui occorso, il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza assegni (i.e., senza retribuzione a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di appartenenza), sicché, venendo meno l’obbligo retributivo a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazi one d ‘ appartenenza, nessuna contribuzione è dovuta da quest’ultima nel periodo in oggetto computabile ai soli fini giuridici, e non anche a fini retributivi e previdenziali, atteso che i relativi oneri gravano sull’RAGIONE_SOCIALE e sullo stesso interessato, tenuto a iscriversi alla gestione separata RAGIONE_SOCIALE;
avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi assistiti da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 476/1984, nonché del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 comma 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 453 comma 9 del d.lgs. n. 297 del 1994; secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che non permanesse durante il periodo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ricerca universitaria l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di appartenenza di versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione, che deve essere rapportata alla retribuzione annua contributiva goduta dall’interessato al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione del congedo straordinario;
la seconda censura (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione
RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che su un capo di domanda era intervenuta la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere a seguito del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa attorea, sicché, in virtù dei principi sulla soccombenza virtuale, erronea era la statuizione che poneva le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa sola COGNOME;
con il terzo (ed ultimo) mezzo (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, in riferimento all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’appello fosse stato rigettato nella sua interezza, così ‘ svalutando ‘ la (parziale) cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e ponendo a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE anche il raddoppio del contributo unificato;
4. il primo motivo è infondato;
occorre premettere una breve ricognizione RAGIONE_SOCIALEa disciplina normativa e contrattuale;
l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 13/8/1984 n. 476, nel testo risultante all’esito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dall’art. 52, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa legge 22/12/2001 n. 448 (in vigore dal 1.1.2002), prevede che: «Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE cessi per volontà del
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»;
la disposizione è volta a contemperare il diritto allo studio del pubblico dipendente con l’interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE amministrazione, stabilendo, da una parte, l’incondizionata erogazione di un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) e, dall’altra, una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego (Cass., Sez. L, n. 3096/2018) che giustifica la deroga, per il periodo di svolgimento del dottorato, al principio generale di sinallagmaticità, garantendo la conservazione del trattamento econom ico – nel caso di dottorato senza borsa di studio o con rinuncia ad essa -, e, in ogni caso, previdenziale e di quiescenza (così l’ultimo per iodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 legge n. 476/1984, cit.) ;
a sua volta, l’art. 453 d.P.R. n. 297/1994 stabilisce (al comma 1) che: «Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal RAGIONE_SOCIALE, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di continuità RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali » ;
tale disposizione è richiamata all’art. 18, comma 2, c.c.n.l. Comparto Scuola 2006-2009, il quale prevede che: «Ai sensi RAGIONE_SOCIALEa predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del d.P.R. n. 297 del 1994»;
l’art. 51 , comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449/1997 che, nel testo vigente ratione temporis , stabilisce che, laddove le RAGIONE_SOCIALE conferiscano assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, « Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni»;
così tratteggiata la disciplina regolatrice RAGIONE_SOCIALEa materia, è evidente che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 13/8/1984 n. 476, laddove precisa che «in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento», distingue tale specifica ipotesi (i.e., dottorato senza borsa di studio), con previsione del mantenimento del diritto del dipendente a percepire la retribuzione, da quella (ben diversa) del dottorato con borsa di studio, per la quale, come si precisa nell’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 cit. , «Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»;
a differenza RAGIONE_SOCIALEa prima situazione (dottorato senza borsa di studio), in cui si conserva il trattamento economico e previdenziale in godimento, in relazione alla seconda (dottorato con borsa di studio), l’assegnista dovrà provvedere autonomamente ad iscriversi alla cassa gestione separata RAGIONE_SOCIALE ed effettuare i versamenti contributivi per la quota a suo carico ex art. 2 legge n. 335/1995, ferma (beninteso) l’utilità RAGIONE_SOCIALE‘incarico ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione di carriera, previdenziali e pensionistici (vedi: art. 2, ult. co., legge n. 476/1984, cit.);
a tale approdo era pervenuta, già in epoca risalente, anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3161/2013, in motivazione) per la quale, ribadito il principio, recato dall’ art. 2
legge n. 478/1984 -secondo cui il periodo di congedo straordinario è equiparato a quello in cui viene svolta attività lavorativa per l’amministrazione di appartenenza per tutti gli effetti giuridici ed economici (Cons. St. Sez. VI, 4.9.2007, n. 4628; 30.12.2005, n. 7590) -si era evidenziato che «ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione è da ricercare nella necessità di riservare un trattamento di favore al vincitore del corso di dottorato, per assicurare il godimento di un diritto costituzionalmente garantito, preservando le condizioni economiche derivanti dal trattamento goduto in costanza di lavoro nonché tutti i diritti di progressione in carriera, di previdenza e di quiescenza»; di talché, «è, invero, facoltà RAGIONE_SOCIALE‘interessato optare per la borsa di studio -come previsto dal primo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -ovvero, in caso di ammissione a corsi di dottorato senza borsa di studio o di rinuncia ad essa, conservare il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro -come previsto dal secondo periodo RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione -dovendo, in entrambi i casi, essere garantiti i benefici di legge, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa progressione in carriera e RAGIONE_SOCIALEa validità del periodo di dottorato ai fini previdenziali»;
la sentenza impugnata, che si è conformata ai principi già indicati, è (dunque) esente da censure, e non si appalesa pertinente il richiamo RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente all’ordinanza n. 26099/2017 di questa Corte, peraltro resa in relazione alla previgente formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 453 d.P.R. n. 297/1994;
5. il secondo motivo è inammissibile;
5.1 in generale, in tema di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del Libro Primo del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in questa sede di legittimità trova ingresso solo
quando le spese siano poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008), il quale non è tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (Cass. n. 36668 del 2022; Cass. n. 34427 del 2021; cfr. altresì Cass., Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989);
anche il terzo motivo è inammissibile;
6.1 il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione deve rendere l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) (v. Cass., sez. un., n. 4315 del 20/02/2020) e di tale principio ha fatto corretta applicazione il giudice di appello, il quale non ha accolto neppure i n parte l’impugnazione, evidenziandosi, peraltro, che il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma, ripetesi, al fatto oggettivo del rigetto integrale o RAGIONE_SOCIALEa definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 m aggio 2014, n. 10306);
in conclusione, per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso dev’essere nel complesso rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità che liquida in €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro