Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35330 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35330 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis cpc, emessa dal consigliere delegato nel giudizio di legittimità vertente
tra
COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
e
INFANTI NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente avverso la sentenza n. 2211/2022 della Corte d’Appello di Roma depositata il 4.4.2022;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14.12.2023, dal Presidente NOME COGNOME;
letta la memoria;
RILEVATO
che viene chiesta da NOME COGNOME la correzione dell’errore materiale della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, relativamente all’ammontare degli esborsi liquidati dal consigliere delegato in suo favore -quale parte risultata vittoriosa in €. 200,00 senza considerare l’importo del contributo unificato da essa anticipato per un importo documentato di €. 1.036,00;
che l’istanza è infondata perché ignora il principio generale, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il contributo unificato atti giudiziari costituisce un’obbligazione ” ex lege ” gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (cfr. tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18828 del 23/09/2015 Rv. 637147; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23830 del 20/11/2015 Rv. 637782; Sez. 1 – , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019 Rv. 654658);
che non vi è luogo a provvedere – attesa la natura del presente procedimento – né in ordine alle relative spese (per tutte: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23830 del 20/11/2015 cit; Cass., ord. 17 settembre 2013, n. 21213; Cass., ord. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass. Sez. Un., ord. 27 giugno 2002, n. 9438; Cass., ord. 8 luglio 1983, n. 591), né (difettando la natura impugnatoria del procedimento) ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24
dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;
P.Q.M.
rigetta l’istanza.
Roma il 14.12.2023.
Il Presidente NOME COGNOME