Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28554-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 605/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/09/2022 R.G.N. 23/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N. 28554/2022
Ud. 11/04/2025 CC
Rilevato che:
NOME COGNOME con il ricorso introduttivo del giudizio deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, e lamentando di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione, chiedeva al Tribunale di Bologna di dichiarare l’illegittimità delle dette trattenute perché disposte in violazione dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 – come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 con particolare riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 -2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno 2013 per il quinquennio 2014-2018 e la successiva delibera 10 del 2017. La Cassa si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 621/2021 depositata in data 8/11/2021 ha accolto la domanda, ha dichiarato illegittime le trattenute a titolo di contributo di solidarietà e ha condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Cassa. NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appello di Bologna, sezione lavoro, con la sentenza n. 605/2022 depositata il 28/09/2022 rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, con impugnazione articolata su quattro strumenti. NOME COGNOME si è costituito con controricorso.
Il Giudice delegato depositava proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. Parte ricorrente chiedeva la decisione della causa.
Veniva fissata l’udienza del’11/04/2025.
La Cassa ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis c.p.c. Anche la parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’11/4/2025.
Considerato che :
In via preliminare occorre rilevare che il controricorso è stato depositato tardivamente, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., di qui l’inammissibilità della costituzione.
Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. laddove la sentenza impugnata non ha considerato che, nel caso di specie, il dott. COGNOME aveva maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1°.05.2007 e, dunque, successivamente all’introduzione dell’istituto del contributo di solidarietà ed alla modifica, ad opera della legge n. 296/2006, dell’art. 3, co. 12, legge n. 335/ 1995.
Con il secondo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, co mma 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l.
214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione. Con lo strumento d ‘impugnazione si predica l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della Cassa, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della Cassa, il limite dell’equilibrio finanziario della Cassa e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla Cassa anche per la salvaguardia delle nuove generazioni.
3.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi logicamente e giuridicamente e sono infondati. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi
dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875; Cass. 09/12/2022, n. 36096 per una ipotesi, analoga a quella oggetto di controversia di pensione maturata dopo il 2004 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’ orientamento consolidato quale diritto vivente).
Con il terzo motivo di ricorso la Cassa deduce, in via subordinata, nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, co. 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013.
4.1. Il motivo è infondato. Con lo strumento di impugnazione si deduce l’erroneità della pronuncia per non aver ritenuto applicabile, una volta esclusa la legittimità del contributo di solidarietà esaminato in relazione al primo motivo, almeno il contribut o di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 (e cioè quello previsto nella misura dell’1% per gli anni 2012 e 2013). Si tratta di una doglianza già esaminata e respinta dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento al quale il Collegio ritiene di dare continuità (vedi Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del
2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato). Il motivo, per come formulato, è infondato, in quanto nella fattispecie si controverte in ordine alla (il)legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla Cassa (peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non introduce nessun automatismo nell’applicazione del contributo ex lege laddove i regolamenti della Cassa siano in tutto o in parte illegittimi. In ogni caso, la Cassa non ha allegato e provato i presupposti di applicazione del predetto contributo di solidarietà ex lege dell’1% per il 2012/2013. La pretesa applicabilità del d.l. n. 201 del 2011 postula presupposti rigorosi (l’inerzia della Cassa nell’adottare le misure di riequilibrio che il legislatore indica come prioritarie), che devono essere allegati e dimostrati e che non possono essere surrogati, ora per allora, dalla declaratoria d’illegittimità dei regolamenti in precedenza adottati . Precedenti arresti di questa Corte, nel valutare le istanze di decisione proposte dalla Cassa, hanno affermato: «il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di inattività degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa Cassa ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente
ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)» (Cass., sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24400).
Con il quarto motivo di ricorso la Cassa deduce, in subordine, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell’art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 c.c. e 2033 cod.civ. Si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe erronea ed ingiusta e da censurare per violazione delle norme richiamate nel titolo laddove il Collegio ha erroneamente ritenuto che gli interessi dovuti sulle somme trattenute decorrano dal momento di ciascun prelievo
5.1. Il quarto motivo è infondato. Va data continuità, a tale riguardo, all’orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 12 settembre 2024, n. 24528, punto 18 del Considerato): «al pensionato, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell’effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito ‘maggiorato di tali elementi,
rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato’»; inoltre, come si è puntualizzato anche di recente, «dalla affermata natura previdenziale (del credito) deriva che agli accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, e ne consegue che ‘gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito’» (Cass., sez. lav., 10 settembre 2024, n. 24255, punto 5 del Considerato).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa .
Non vi è luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese, stante la tardività del deposito del controricorso.
7.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. con la condanna del ricorrente alla sanzione da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo. In difetto di valida costituzione del controricorrente e di condanna alle spese non vi è luogo ai provvedimenti di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 900,00; a i sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, dell’11