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Contributo solidarietà pensione: illegittimo se imposto

La Corte d’Appello di Genova ha confermato l’illegittimità del contributo di solidarietà pensione imposto da un ente previdenziale privatizzato a un proprio iscritto. In linea con la giurisprudenza della Cassazione, i giudici hanno stabilito che tale prelievo, incidendo su un trattamento pensionistico già definito, costituisce una prestazione patrimoniale che può essere introdotta solo dalla legge statale (art. 23 Cost.) e non da un atto autonomo dell’ente. È stato inoltre confermato il diritto del pensionato alla restituzione delle somme trattenute, con l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale e non di quella quinquennale.

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Pubblicato il 26 novembre 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Contributo Solidarietà Pensione: Illegittimo se Imposto dagli Enti Privatizzati

La recente sentenza della Corte d’Appello di Genova riafferma un principio cruciale per la tutela dei pensionati: il contributo solidarietà pensione non può essere imposto autonomamente dagli enti previdenziali privatizzati. Questa decisione, allineata con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, chiarisce i limiti del potere normativo di tali enti e conferma il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute entro un termine di dieci anni.

I Fatti del Caso

Un pensionato, titolare di una pensione di vecchiaia erogata da un ente previdenziale privatizzato, si è visto applicare una trattenuta mensile a titolo di “contributo di solidarietà”. Ritenendo tale prelievo illegittimo, ha citato in giudizio l’ente previdenziale chiedendo la restituzione di tutti gli importi trattenuti, oltre agli interessi.
Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda del pensionato, condannando l’ente alla restituzione delle somme. L’ente ha quindi proposto appello, sostenendo la legittimità del proprio operato in virtù della sua autonomia normativa e della necessità di garantire l’equilibrio di bilancio.

La Posizione dell’Ente Previdenziale in Appello

L’ente appellante ha basato la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Autonomia Normativa: Ha sostenuto di avere il potere, conferitogli dalla legge, di adottare misure per assicurare la stabilità finanziaria della gestione, incluso l’imporre un contributo di solidarietà.
2. Contesto Normativo: Ha richiamato diverse norme che, a suo dire, avrebbero ampliato la sua autonomia decisionale.
3. Prescrizione Quinquennale: In subordine, ha richiesto l’applicazione del termine di prescrizione breve di cinque anni, anziché quello ordinario di dieci, per la restituzione delle somme.

Illegittimità del Contributo Solidarietà Pensione

La Corte d’Appello ha respinto integralmente le argomentazioni dell’ente, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ribadito che gli enti previdenziali privatizzati, pur godendo di autonomia gestionale, non possono adottare provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già quantificato e liquidato.
Una misura come il contributo solidarietà pensione non incide sui criteri di calcolo della pensione, ma costituisce un prelievo successivo su un diritto già acquisito dal pensionato. Questo tipo di prelievo rientra nella categoria delle “prestazioni patrimoniali”, che l’articolo 23 della Costituzione riserva esclusivamente alla legge dello Stato. In altre parole, solo il Parlamento può imporre un sacrificio economico di questo tipo, non un ente privato, anche se persegue finalità pubblicistiche.

Prescrizione Decennale per la Restituzione

Anche il motivo d’appello relativo alla prescrizione è stato respinto. La Corte ha chiarito la differenza fondamentale tra l’azione per ottenere ratei di pensione non pagati (soggetta a prescrizione quinquennale) e l’azione per la restituzione di somme indebitamente trattenute.
Nel caso di specie, il pensionato non contestava il calcolo della sua pensione, ma chiedeva la restituzione di denaro illecitamente prelevato dalla sua prestazione. Questa azione, qualificabile come recupero di un indebito, è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, come stabilito dall’art. 2946 del Codice Civile.

Le Motivazioni della Corte

Le motivazioni della sentenza si fondano su un solido e costante orientamento della Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno ripetutamente affermato che l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati non può spingersi fino a violare diritti quesiti e principi costituzionali. L’imposizione di un prelievo su pensioni già in essere, al di fuori di una previsione di legge, è incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali. La Corte ha specificato che l’azione del pensionato non è una richiesta di “riliquidazione” della pensione, ma un’azione di “restituzione” di somme illecitamente prelevate. Tale distinzione è decisiva per stabilire che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

La sentenza conferma un importante baluardo a tutela dei pensionati. Il rigetto dell’appello significa che l’ente previdenziale non solo deve restituire le somme trattenute, ma deve anche farsi carico delle spese legali del giudizio. La decisione ha implicazioni significative: i pensionati che hanno subito o subiscono trattenute simili da parte di enti previdenziali privatizzati hanno il diritto di agire in giudizio per ottenerne la restituzione. È fondamentale ricordare che il termine per far valere questo diritto è di dieci anni, offrendo una finestra temporale ampia per recuperare quanto indebitamente versato.

Un ente previdenziale privatizzato può imporre un contributo di solidarietà su una pensione già liquidata?
No. Secondo la Corte, un tale prelievo è illegittimo perché incide su un diritto già acquisito e rientra tra le prestazioni patrimoniali che solo la legge dello Stato può imporre.

Perché il contributo di solidarietà imposto da un ente privato è considerato illegittimo?
Perché la sua imposizione è riservata al legislatore statale ai sensi dell’art. 23 della Costituzione. Un ente previdenziale, pur avendo autonomia gestionale, non ha il potere di introdurre un prelievo che costituisce una prestazione patrimoniale su un trattamento pensionistico già determinato.

Qual è il termine di prescrizione per richiedere la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà?
Il termine di prescrizione è quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.), non quello quinquennale previsto per i ratei di pensione. L’azione è infatti volta al recupero di somme indebitamente trattenute, non alla riliquidazione della pensione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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