Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30843 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30843 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15931-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 72/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/03/2023 R.G.N. 444/2022;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/06/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- Con ricorso notificato il 27/7/2023, la RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Torino n.72/2023 pubblicata il 8/3/2023, reiettiva, con spese compensate, del gravame dell’ente previdenziale avverso la sentenza del Tribunale di Torino di accoglimento del ricorso proposto da COGNOME volto ad accertare la illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul proprio trattamento pensionistico confermando la condanna di quest ‘ultimo alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute al professionista pensionato dal luglio 2009, nel limite RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale applicata dal primo giudice, confutata altresì dal COGNOME con proprio atto di appello, riunito poi al principale, e dichiarato improcedibile perché tardivamente notificato.
2.- La controparte si costituisce in giudizio con controricorso deducendo la conformità RAGIONE_SOCIALE pronuncia ai precedenti di legittimità.
3.- A seguito di formulazione da parte del consigliere delegato di una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio argomentata sul consolidato orientamento espresso da questa Corte, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. riportandosi a quanto eccepito in sede di ricorso per cassazione.
CONSIDERATO CHE
1.- Il ricorrente lamenta in un unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., degli
artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/94, dell’ art. 3 comma 12 L.335/95 anche come mod. da art. 1 comma 763 L.296/06, ed autenticamente interpretato da ll’ art. 1 co.488 L.147/13, dell’ art. 24 co.24 D.L.201/11 conv. in L. 214/2011, degli art. 2, 3, 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto delle delibere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nn. 4/08, 3/13 e 10/17, emanate ex art. 22 Regolamento RAGIONE_SOCIALE, approvato con DM 14/7/04, nonché art. 115 cpc, per avere la sentenza impugnata ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione. In particolare, eccepisce l’error in judicando poiché l’istituto non ha inciso su un trattamento pensionistico già maturato e in corso di erogazione, e le norme regolamentari sono state emanate nella vigenza dell’art. 3 co.12 L.335/95 come mod. da art. 1 co.763 L.296/06 già in vigore al momento del pensionamento del COGNOME. La Corte territoriale aveva seguito un orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie concernenti l’applicazione del contributo di solidarietà a trattamenti pensionistici sorti prima RAGIONE_SOCIALE introduzione del contributo, incidendo su un diritto quesito, ovvero precedentemente all’1/1/0 7, sostenendo che i principi di diritto espressi dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione dovessero essere applicabili anche alla fattispecie in esame; ed invece il professionista era in pensione dal 2009, quando il contributo di solidarietà era già stato introdotto da 5 anni e non aveva ancora inciso sul suo trattamento pensionistico, e dopo la modifica RAGIONE_SOCIALE norma dell’art. 3 co.12 per intervento RAGIONE_SOCIALE Legge 296/06; ancora, la sentenza impugnata richiamava numerose pronunce di merito secondo le quali l’Ente non può, con atto unilaterale regolamentare o negoziale, ridurre l’importo RAGIONE_SOCIALE pensione una volta che ne sia maturato il diritto, ed erroneamente aveva applicato l’art. 3 comma 12 nella sua vecchia formulazione laddove, rimosso il numerus clausus con L.296/06, possono
essere emessi provvedimenti tenendo conto di criteri di gradualità e di equità generazionale; rammenta, quindi, il carattere straordinario e temporaneo del contributo di solidarietà applicabile nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, attraverso un prelievo graduale e sostenibile (nel caso di specie, pari a 38 euro mensili per otto anni) per evitare il collasso del sistema, in ossequio a quanto affermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Cost. n.173/2016 che ha riconosciuto al contributo in esame la funzione di realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale; ed infine, inequivoca conferma RAGIONE_SOCIALE legittima imposizione del contribuito di solidarietà discenderebbe anche dalla norma dell’art. 24 co.24 D.L. 201/2011 attributiva, ex novo, di un potere alle Casse di incidere anche sui trattamenti pensionistici in corso, nel rispetto dell’art. 23 Cost.
Le tematiche incluse nell’unico motivo di ricorso possono essere trattate congiuntamente in quanto tendono ad affermare la legittimità del contributo di solidarietà; le doglianze sono tuttavia manifestamente infondate, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte pronunciatasi su tutte le questioni sollevate dal ricorrente, ed al quale si intende dare piena continuità.
3.1. Già nell’imminenza RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co . 488 RAGIONE_SOCIALE L. n.147 del 2013 le Sezioni Unite, investite RAGIONE_SOCIALE questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal RAGIONE_SOCIALE, avevano affermato (sent.17742/15) l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica all’art. 3 co. 12 L.335/95
ad opera dell’art. 1 co. 763 RAGIONE_SOCIALE L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l’irrilevanza di quest’ultima per i pensionati che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema RAGIONE_SOCIALE non applicazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare. Nel caso di specie, trattandosi di un professionista pensionato dal 2009, il cui trattamento è disciplinato da provvedimenti regolamentati e da atti emanati prima del 2007, trova applicazione il principio di diritto enunciato al punto 18 lett. C RAGIONE_SOCIALE citata sentenza (« Nel regime previdenziale e per gli enti indicati al capo che precede, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1′ gennaio 2007 in poi trova applicazione l’art. 3, c. 12, RAGIONE_SOCIALE L. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall’art. 1, c. 763, RAGIONE_SOCIALE L. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” -e non più rispettando in modo assoluto- il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo, dal 10 gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 2006, ai sensi dell’ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 2006, come interpretato dall’art. 1, c. 488, RAGIONE_SOCIALE 1. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni
legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo »). Resta fermo, quindi, il principio RAGIONE_SOCIALE riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti emanati dall’organo deliberativo dell’ente previdenziale privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti RAGIONE_SOCIALE previgente disciplina dell’art. 3 co . 12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono comunque derogare a norme primarie.
3.2. A ciò si aggiunga che aderente alla vicenda in esame è il caso esaminato nella sentenza Cass. n.31875 del 10/12/2018 sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla RAGIONE_SOCIALE, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibr io di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri determina tivi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Ivi è stato affrontato il tema RAGIONE_SOCIALE privatizzazione degli enti professionali di previdenza ed assistenza, l’autonomia gestionale delle casse e la non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema delle fonti, precisando che il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88 per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato anche affrontato il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del
rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (originariamente limitati -c.d. numerus clausus- alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento) dopo le modifiche introdotte dalla L.296/06 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti, e risulta incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati, come quello dell’art. 22 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, che « introduca -a prescindere dal ‘criterio di determinazione del trattamento pensionistico’ – la previsione di una trattenuta a titolo di ‘contributo di solidarietà’ sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti », ossia ne « esula qualsiasi provvedimento che lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell’art. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno RAGIONE_SOCIALE sua misura »; la medesima pronuncia ha anche affrontato il tema dell’ interpretazione autentica fornita dall’art. 1 co .488 RAGIONE_SOCIALE L. 147/2013 nel senso RAGIONE_SOCIALE legittimità degli atti adottati prima RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine « mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato dl contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo », ed infine anche il tema RAGIONE_SOCIALE non incidenza RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n.173 del 2016 « sulle conclusioni qui assunte » trattandosi comunque di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
3.3. Ancora, sulla mancata copertura RAGIONE_SOCIALE previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che « rende illegittima la previsione RAGIONE_SOCIALE ritenuta per cui è causa », si veda Cass. ord. 12122/2023, e, sulla estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e di conseguenza anche al principio del necessario rispetto del pro rata, si veda Cass. sent. n.603/2019; sulla carenza di base legale ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare e sul limite alla autonomia negoziale rappresentata dalla riserva di legge delineata dall’art. 23 Cost. in base all’affermazione che « l’autonomia non è legibus soluta » si veda anche Cass. ord. n.9914/2023; e sul significato dello jus superveniens di cui all’art. 1 co.763 RAGIONE_SOCIALE L.296/2006 che non sta ad indicare che atti o provvedimenti riduttivi delle prestazioni già erogate siano legittimi « sol perché già adottati » ma che sia garantita la « perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto RAGIONE_SOCIALE legge », si veda Cass. ord. n. 19711/2017.
3.4. Ulteriori considerazioni sollevate dal ricorrente in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che, per disposizioni normative succedutesi nel tempo, deve essere assicurata per un termine lungo ampliato dai 15 anni previsti ex art. 3 comma 12 L.335/95, ai 30 anni previsti dall’art. 1 comma 736 RAGIONE_SOCIALE L.296/06, fino ai 50 anni previs ti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla RAGIONE_SOCIALE è stato prorogato per due periodi quinquennali
consecutivi e si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico.
3.5. Il richiamo espresso nei motivi di ricorso a quest’ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell’1% su due annualità (2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di due istituti diversi per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all’art. 24 comma 24 lett. B del D.L. 201/2011, ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata applicazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul trattamento pensionistico percepito; inoltre, presuppone una condizione di inerzia dell’ente previdenziale privato e non già l’attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima).
Si osserva che nel controricorso il professionista pensionato non ha proposto ricorso incidentale per la cassazione RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza nella parte relativa all’applicazione del termine quinquennale di prescrizione, statuizione che, pertanto, è passata in giudicato.
La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione accelerata orientata verso la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, stante la continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivamente concentrato anche in altra recente pronuncia (Cass. ord. n. 6170/2024), in cui si condensano tutti gli argomenti innanzi svolti e le soluzioni negative cui anche in questa sede si perviene.
In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato, in linea con la proposta di definizione accelerata; le argomentazioni
difensive non hanno superato le statuizioni del consolidato orientamento giurisprudenziale basato sulle numerose sentenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEzione, di segno contrario con le quali, come asserito nella impugnata pronuncia di appello, la RAGIONE_SOCIALE già in quella sede non si confrontava.
7.1. Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, con distrazione al procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
7.2. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. , stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre verificare se sussistano i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Al riguardo, la norma sottende una valutazione legale tipica per la quale l’applicazione delle disposizioni da ultimo citate non è discrezionale ma discende dalla definizione del giudizio conforme alla proposta, ancorché sia necessario, a mente del citato terzo comma, che ricorra anche una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, condizione sussistente nel caso in esame. L’esclusione dell’automatismo applicativo del terzo comma dell’art. 96 c .p.c. nei casi di definizione del giudizio in cassazione conformemente alla proposta di cui all’art. 380 -bis c.p.c. sembra basarsi sull’esigenza di valorizzare la funzione deflattiva delle proposte di definizione alternativa, obiettivo che si muove sul solco attuativo del principio del giusto processo, al fine di conservare la funzione di strumento rimediale a tutela dei diritti e, al tempo stesso, disincentivare inutili lungaggini processuali, in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni. Ne discende che, mentre la disposizione del
terzo comma del l’art. 96 si attesta sul piano dell’aggravamento delle spese processuali quando su di esse vi sia stata una contestuale pronuncia di condanna, il successivo quarto comma assolve precipuamente alla funzione deterrente e sanzionatoria come richiesta dalla definizione del giudizio di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. Si precisa che per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., si prescinde dalla necessità di una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, nonostante anche quest’ultima innovativa previsione (introdotta dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 10/10/2022 n.149) sia in premessa ancorata alla ricorrenza dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma dello stesso art. 96 e, dunque, supponga che vi sia una pronuncia sulle spese; orbene, nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma c.p.c., appare comunque consentito prescinderne, dal momento che a quei presupposti si sostituisce quello previsto dallo stesso terzo comma dell’art. 380 -bis: vale a dire la definizione del giudizio in conformità alla proposta. Anche le Sezioni Unite (ord. n. 27165/2023) si sono occupate RAGIONE_SOCIALE questione, essendo stato dato ulteriore rilievo alla funzione deterrente e, al tempo stesso, sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione accelerata rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori con applicazione del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ . nel caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta; ove si verifichi tale evenienza, il terzo comma dell’art. 380 -bis prevede, infatti, senza mediazione di alcun’altra verifica, l’«applicazione» dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., utilizzando una locuzione che « chiaramente evoca direttamente l’azione performativa che detta norma demanda al giudice, piuttosto che la fattispecie legale da essa
presupposta », precisando, altresì, che « l’art. 380 -bis, terzo comma, recupera dunque, in parte qua, un ben distinguibile spazio prescrittivo autonomo, coerente con l’obiettivo RAGIONE_SOCIALE novella, solo ove per la condanna prevista dal richiamato quarto comma dell’art. 96 si prescinda dai casi ivi prev isti in presenza del diverso e autosufficiente presupposto, che a quelli si sostituisce, RAGIONE_SOCIALE decisione conforme alla proposta »; la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizione in esame è dunque diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata, con l’ulteriore osservazione che « quella prevista dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. è sanzione disposta a favore RAGIONE_SOCIALE collettività e non già RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma ». Nuovamente le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, co. 3, c.p.c. nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (ord. n. 36069/2023).
Orbene, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni (stante la complessiva ‘tenuta’, del provvedimento RAGIONE_SOCIALE PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché d ella
sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, liquidata come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 -bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000,00 oltre accessori di rito, con attribuzione al difensore antistatario.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, ed al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 2.000,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione