Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2393 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2393 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21296-2018 proposto da:
FONDAZIONE RAGIONE_SOCIALE – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente – principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
Oggetto
R.G.N. 21296/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 12/12/2024
CC
avverso la sentenza n. 171/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2018 R.G.N. 1503/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza n. 171 del 18.1.2018, la Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo che era stato richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di quest’ultima società, esercente attività nel settore sanitario in regime di accreditamento, per il pagamento della somma di € 67.358,70, per contributi previdenziali, in favore di specialisti medici esterni, per la loro collaborazione autonoma liberoprofessionale, nell’ambito del SSN.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame della Glef, pur ribadendo l’obbligo contributivo, già sancito dal tribunale, riteneva estinti per prescrizione i crediti contributivi per gli anni 2005 e 2006 e relative sanzioni, ritenendo che non rivestisse efficacia interruttiva la richiesta dell’E n pam di pagamento dell’1.3.05, concernente solo il 2010.
Avverso tale sentenza, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso principale, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1219, 2943 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l’eccezione di prescrizione dei c rediti contributivi vantati dalla Fondazione Enpam, per gli anni 2005 e 2006, in quanto alla raccomandata dell’1.3.11 non poteva essere riconosciuta l’efficacia di atto interruttivo della prescrizione per tali annualità, poiché conteneva richiesta riferita unicamente al fatturato del 2010.
Con il motivo di ricorso incidentale, l’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 39 della legge n. 243/04, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente il credito contributivo vantato da ll’RAGIONE_SOCIALE, calcolato sull’intero fatturato delle prestazioni erogate in regime di accreditamento, quando eventualmente, in via subordinata, avrebbe dovuto essere commisurato ai soli compensi liquidati dalla società accreditata a favore dei professionisti medici, per le prestazioni rese in regime di collaborazione libero-professionale.
Il motivo di ricorso principale è inammissibile, in quanto contesta -devolvendo il vizio di violazione di legge -l’accertamento in fatto espresso dalla Corte d’appello sul contenuto e la valutazione della raccomandata A/R dell’1.3.11, in riferimento all’efficacia interruttiva della prescrizione, che è questione di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, nella specie non applicabile, atteso che la Corte del merito risulta aver preso in
considerazione il fatto dedotto, con motivazione non illogica e al di sopra del ‘minimo costituzionale’.
Sulla scorta di quanto sopra il ricorso incidentale tardivo è inefficace, ex art. 334 comma 2 cod.proc.civ. (tra le molte, recentemente, Cass. n. 33733/23).
Ai soli fini della compensazione delle spese, si scrutina il ricorso incidentale tardivo, per verificarne l’infondatezza.
In particolare, la questione controversa che pone il ricorso incidentale concerne l’individuazione della base di calcolo della contribuzione dovuta dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento, che l’Enpam individua nel complessivo fatturato societario, mentre la società ricorrente incidentale vorrebbe commisurata ai soli compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero-professionale con le predette società di capitali: le opposte tesi si fondano sulla diversa interpretazione dell’art. 1 , comma 39, della lege n. 243/04 che disciplina, appunto, l’obbligo contributivo delle società di capitali.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ “Il contributo del 2% previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza
l’apporto di medici o odontoiatri” (Cass. n. 11255/16, n. 6636/22) .
Nella specie, pertanto, va confermata la sentenza della Corte d’appello e ciò anche in riferimento alla questione di legittimità costituzionale accennata alla p. 3 del ricorso incidentale, in relazione all’art. 1 comma 39 della legge n. 243/04, per violazione degli artt. 2, 3, 53 e 81 Cost., con riferimento alla determinazione della base di calcolo dei contributi dovuti dalla società sull’intero fatturato delle prestazioni accreditate: infatti, come precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11255/16, cit.), la Corte costituzionale ha più volte affermato il principio secondo cui, ogni sistema previdenziale presenta caratteri di autonomia, onde le rispettive soluzioni sono da riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori dallo specifico sistema proprio” (cfr. Corte Cost. n. 402 del 1991, in tema di previdenza forense), mentre non si ravvisano quegli elementi di incongruenza, dati dal fatto che il prelievo del 2% grava su un soggetto – le società accreditate – terzo rispetto a quello che beneficerà dei trattamenti assistenziali e previdenziali cui il contributo è funzionale, sicchè contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli artt. 38 e 53 l’imposizione di una contribuzione gravante non già sul reddito prodotto dall’attività del professionista, bensì sul fatturato della società, che è invece il prodotto dei vari fattori produttivi (capitale, beni, professionalità) organizzati dall’imprenditore.
In realtà questa Corte, ha già affrontato questo profilo, ritenendo che la previsione dell’art. 1, comma 39, riporta un equilibrio nel sistema, ove si consideri che per l’attività svolta
dai medici e odontoiatri in regime di accreditamento ad personam o di struttura societaria personale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) con il servizio sanitario nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13 e della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 40, gli istituti del servizio sanitario nazionale versano al Fondo degli specialisti esterni, per le prestazioni rientranti nella cosiddetta “branca a prestazione”, il 10% dei compensi assoggettati a contribuzione (mentre il restante 2% è a carico del professionista), e per le prestazioni rientranti nella cosiddetta “branca a visita” (il cui prelievo complessivo è del 22%) il 13% (restando a carico del professionista il 9%). Pertanto conclude la S.C, non vi è dubbio che si sia in presenza delle medesime prestazioni; che esse siano egualmente remunerate sulla base dei tariffari nazionali (o regionali); che per l’erogazione delle stesse partecipino le medesime figure professionali e si adoperino le stesse tipologie di apparecchiature e macchinari, sia che esse vengano rese nell’ambito della struttura pubblica, sia che vengano rese dal singolo medico accreditato ad personam sia, infine, che vengano rese da un’associazione di professionisti o società di persone o di capitali, che si avvalgono dell’opera dei professionisti medici o odontoiatri (cfr. Cass. n. 11255 cit., punti 35 e ss.)
Conclusivamente, le spese possono compensarsi per soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, e non anche da parte del ricorrente incidentale (Cass. nn. 33733/2023,18348/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.24