Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10893 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10893 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22223-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/02/2020 R.G.N. 247/2018;
R.G.N.22223/2020
COGNOME.
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di COGNOME NOME volta a contestare, in opposizione a cartelle di pagamento per annualità 2008, 2009, 2010 e 2013, la pretesa contributiva spiegata da RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi CIPAG) per l’automatica iscrizione alla previdenza di categoria derivante dall’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE essendo emerso l’esercizio di attività lavorativa alle dipendenze di una società operante nel settore della produzione di infissi e serrande, lavori di carpenteria e commercio di materiale edile, con mansioni di impiegato tecnico ed il compimento di n.11 atti di natura RAGIONE_SOCIALE, per i quali non era stata presentata un’autocertif icazione esonerativa né una dichiarazione datoriale attestante che nello svolgimento delle mansioni il dipendente non abbia esercitato attività riconducibile a quella di geometra.
In particolare, la Corte territoriale, richiamato un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito circa l’indispensabilità, ai fini dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, dell’esercizio continuativo della professione in forza della previsione dell’art. 22 L. 773/82 , ed i limiti della potestà regolamentare in ambito di delegificazione, sì da non comprendere la materia dei requisiti per l’iscrizione alle Casse, nonché ritenuta la illegittimità delle delibere del 2002 che avevano introdotto il principio della iscrizione automatica alla CIPAG per tutti i RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, dichiarava non tenuto il More tti all’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e, quindi, non dovute le somme pretese nelle cartelle di pagamento opposte.
La RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, a cui il geometra COGNOME NOME resiste con controricorso.
A ll’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025 il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo (art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 L.37/1967, degli artt. 10 e 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.509/1994, dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, per non avere la Corte di merito considerato che nella fattispecie si verte sull’obbligo di versamento della contribuzione minima, in funzione solidaristica e senza corrispettività sinallagmatica fra contribuzione e prestazioni previdenziali, essendo irrilevante la mancanza di reddito ed in collegamento con l’esercizio RAGIONE_SOCIALE e senza che la continuità costituisca un requisito per l’insorgenza dell’obbligo.
Con la seconda critica (art. 360, co. 2, n. 3, cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 1 L. 37/1967, dell’art. 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. 509/94, e degli artt. 3 co.12 e 2 co.26 della L.335/1995 (come modificato e interpretato d all’art. 1, co.763, L. 296/2006 ed art. 1 co. 488 L.147/2013), nonché degli artt. 1 co.2 e 6 del d.lgs. 103/96, e dell’art. 38 Cost, ed art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE quale norma di rinvio ai sensi del decreto n. 509/94, per non avere la Corte d’appello considerato che a seguito di privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, aventi autonomia gestionale organizzativa e contabile e dotati di
statuti approvati dai Ministeri vigilanti, si è verificata una sostanziale delegificazione con attribuzione di poteri deliberativi tali da assicurare equilibrio finanziario di lungo termine sì da prevedere un obbligo di contribuzione minima dovuto a fronte di un esercizio effettivo anche se saltuario della professione, compatibile con la contestuale iscrizione all’AGO dell’RAGIONE_SOCIALE nel quadro della universalizzazione delle tutele.
Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la sentenza di appello condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite nonostante l’oggettiva ed incontestata esistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema.
I primi due motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.
Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato in controricorso (sent. 5375/19), ha affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE: difatti, « dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima » (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione RAGIONE_SOCIALE di per sé è d’ostacolo all’ insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L’art. 5 dello
Statuto della RAGIONE_SOCIALE stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti alla RAGIONE_SOCIALE «i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE laureati iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione». Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l’imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl i iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che non svolgano attività RAGIONE_SOCIALE continuativa e l’individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l’estensione dell’obbligo d’iscri zione alla RAGIONE_SOCIALE a nuove categorie di soggetti. L’irrilevanza della natura occasionale dell’attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dal controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo
esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160, 4161, 4162 del 2023, n.17823/23 e 19508/23, e le più recenti 22879/24, 26330/24, 30191/24, n.7366/25 e 5338/25).
Va anche osservato che l’impugnata pronuncia non indica la fonte cognitiva delle circostanze inerenti alla natura privata degli 11 atti tipici compiuti, atteso che il geometra non aveva presentato l’autocertificazione o la dichiarazione datoriale, apprese, dunque, non attraverso le modalità di prova contraria indicate nelle delibere del consiglio di amministrazione, approvate con decreto ministeriale. Sul punto della illegittimità delle delibere non v’è esplicito motivo di ricorso.
Quanto alla terza doglianza, sul tema della statuizione delle spese processuali regolate per soccombenza, essa resta travolta dall’accoglimento dei primi due motivi, da cui deriva la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Perugia che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta