Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27235 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 27235 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 31475-2019 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE CENTRO, in persona del Direttore AVV_NOTAIO legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 7217/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 7714/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sRAGIONE_SOCIALEnza depositata il 19.4.2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda con cui la RAGIONE_SOCIALENOME NOME COGNOME, in proprio e quale legale rapp.te della RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a rimborsarle le somme pagate all’RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo integrativo sulle prestazioni rese nel periodo marzo 1996dicembre 2005.
I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che l’onere del contributo integrativo dovesse ricadere sulla professionista, nonostante che, nelle more del giudizio, altra sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, relativa ad un periodo successivo a quello per cui è causa, avesse affermato che l’obbligo in questione doveva gravare in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALEssa NOME COGNOME, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamRAGIONE_SOCIALE illustrati con memoria. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con
contro
ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte di merito ritenuto che il giudicato medio tempore intervenuto inter partes giusta sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 13771/2011 potesse spiegare effetto nella presRAGIONE_SOCIALE controversia, ancorché relativo ad un periodo successivo a quello per cui è qui causa (gennaio 2006-dicembre 2009).
Con il secondo e il terzo motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione della legge n. 335/1995, degli artt. 6, 7 e 8, d.lgs. n. 103/1996, e dell’art. 4 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, nonché, rispettivamRAGIONE_SOCIALE, degli artt. 6, comma 6, l. n. 724/1994, e 1, commi 39-40, l. n. 243/2004, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’onere del contributo integrativo dovesse gravare sul professionista.
Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità, il principio della conoscibilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone alla parte ricorrRAGIONE_SOCIALE di riprodurre interamRAGIONE_SOCIALE il testo della sRAGIONE_SOCIALEnza della portata del cui comando si discute: e ciò sia il ricorrRAGIONE_SOCIALE invochi a proprio favore la preclusione pro iudicato , sia che intenda contestare la decisione dei giudici di merito che hanno rilevato in suo danno la sussistenza di tale preclusione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 15737 del 2017, 17310 del 2020, 23515 del 2021).
Tale onere, tuttavia, non è stato nella specie assolto da parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, che si è limitata a riferire che l’accertamento contenuto nella sRAGIONE_SOCIALEnza de qua , pur riferendosi a contributi relativi ad epoca posteriore a quella per cui si discute,
potrebbe far stato ex se nella presRAGIONE_SOCIALE controversia; e indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dal fatto che tale assunto è erroneo in diritto, avendo questa Corte affermato piuttosto che, in materia di obbligazioni contributive, l’accertamento concernRAGIONE_SOCIALE una qualità soggettiva della parte obbligata, che costituisca elemento costitutivo dell’obbligazione a carattere tendenzialmRAGIONE_SOCIALE permanRAGIONE_SOCIALE e comune a vari periodi del rapporto obbligatorio, non può assumere valore di giudicato rispetto ai periodi contributivi cronologicamRAGIONE_SOCIALE anteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamRAGIONE_SOCIALE rispetto a quelli successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità (così Cass. n. 2130 del 2018), la censura deve considerarsi inammissibile.
Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamRAGIONE_SOCIALE in considerazione dell’intima connessione delle censure: questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che l’obbligo di versare all’RAGIONE_SOCIALE previdenziale dei biolog i il contributo integrativo di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996, compete a coloro che si avvalgono dell’attività professionale degli iscritti, anche se quest’ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrRAGIONE_SOCIALE tra l’iscritto e l’RAGIONE_SOCIALE, e che in contrario non rileva la previsione dell’art. 1, comma 39, l. n. 243/2004, che h a posto a carico delle ‘RAGIONE_SOCIALE, in qualunque forma costituite, e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, operanti in regime di accreditamento col RAGIONE_SOCIALE‘ i contributi sulle ‘prestazioni specialistiche rese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul RAGIONE_SOCIALE‘, trattandosi
di norma riferRAGIONE_SOCIALEsi alle ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e alle ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ che, in quanto eccezionale, non può estendersi oltre i casi e i tempi in essa considerati (così, tra le tante, Cass. nn. 2236 del 2020, 23515 e 41024 del 2021). Pertanto, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.4.2024.