Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6026 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6026 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 8188-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2022 R.G.N. 845/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Contribuzione
per i professionisti iscritti al fondo specialisti esterni
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 12/02/2026
CC
FATTI DI CAUSA
1.- La Corte di appello di Roma con sentenza n. 31/2022 depositata il 19 ottobre 2022 ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di Euro 45.406,00, per contributi previdenziali (e connesse sanzioni) da destinare ai professionisti iscritti al ‘Fondo specialisti esterni’, nella misura del 2% del fatturato della società per prestazioni rese in regime di accreditam ento con il RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1, comma 39 della legge n. 243 del 2004 per il periodo dal 2010 al 2014.
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza appellata è conforme al principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione secondo cui l’obbligo contributivo ha ad oggetto «il contributo del 2 per cento dovuto dalle società di capitali ai sensi dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente le prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.p.r. nn. 119 e 120 del 1988 e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri».
Ha, altresì, ritenuto corretta la quantificazione delle somme aggiuntive, sul presupposto che la condotta della società appellante integri una ipotesi di evasione contributiva e non una mera omissione e che correttamente, ai sensi dell’art. 116, nono comma, d.P.R. n. 602 del 1973, prima del superamento del tetto massimo delle sanzioni vadano calcolati gli interessi legali, stante la diversa natura e funzione di interessi legali e sanzioni civili.
2.Per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE formulando due motivi di censura.
3.L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.) la società ricorrente afferma la violazione dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 e degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ.: in particolare, la Corte di appello di Roma ha omesso di considerare che il contributo del 2% previsto dall’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 ha quale base di calcolo il fatturato attinente alle prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) RAGIONE_SOCIALE ed effettuate con l’apporto di medici od odontoiatri. Inoltre, la sentenza è nulla in quanto la Corte territoriale ha quantificato i contributi dovuti sulla base del fatturato della società, mentre avrebbe dovuto tenere conto esclusivamente dei compensi erogati per le prestazioni effettivamente rese dagli specialisti medici e odontoiatri.
2.- Il motivo è infondato posto che la Corte di appello si è conformata al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui il contributo del 2 per cento dovuto dalle società di capitali ai sensi dell’art.1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente le prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.p.r. nn. 119 e 120 del 1988 e con esclusione del
fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri (tra le tante vedi Cass., sez. lav., 26 novembre 2021, n. 36879).
Come condivisibilmente argomentato da questa Corte in analoga controversia (Cass., sez. lav., 1° agosto 2024, n. 21676) dietro lo schermo della violazione di legge, la ricorrente si prefigge, in ultima analisi, di contestare l’apprezzamento di fatto compiu to dalla Corte d’appello di Roma, in senso convergente con quello già espresso dal giudice di prime cure. La parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di provare che le ragioni di fatto addotte dai giudici d’appello si discostino da quelle indicate dal giudice di prime cure.
La Corte territoriale ha valutato gli elementi istruttori acquisiti al processo, la documentazione prodotta, la genericità delle contestazioni articolate e la labile forza persuasiva dei dati di segno contrario indicati al fine di contrastare i riscontri documentali. Questa Corte ha ribadito che, in tema di contributo RAGIONE_SOCIALE, l’individuazione della base di calcolo è riconducibile agli accertamenti di fatto, sottratti al sindacato di legittimità salvo che per il vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 26 novembre 2021, n. 36879), in questa sede precluso al cospetto di una ‘doppia conforme’.
I giudici del gravame, nel confermare le valutazioni già espresse dal Tribunale, hanno proceduto a un esame complessivo e coerente dei dati probatori e delle argomentazioni esposte dalle parti e, in tale ricognizione del compendio istruttorio, hanno mostrato di conformarsi ai principi enunciati da questa Corte in tema di obbligo contributivo disciplinato dall’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 in favore del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr., su tale àmbito, Cass., sez. lav., 31 maggio 2016, n. 11254, e, di recente, la
puntuale ricognizione delineata in Cass., sez. lav., 1° marzo 2022, n. 6636).
Nel prudente apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti e delle acquisizioni istruttorie, i giudici d’appello hanno individuato nella documentazione prodotta gli elementi sufficienti per ravvisare la sussistenza del presupposto dell’obbligo contributi vo dedotto in causa e identificato nell’alveo delle enunciazioni di principio di questa Corte.
Sulla base del tenore letterale della norma e dei principi giurisprudenziali citati secondo i quali la base di calcolo deve essere individuata nel ‘fatturato annuo attinente le prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio RAGIONE_SOCIALE ed effet tuate con l’apporto di medici o odontoiatri’, deve essere disattesa l’ulteriore doglianza in ordine al fatto che la Corte di appello avrebbe dovuto eseguire il calcolo sui soli compensi erogati per le prestazioni rese dagli specialisti medici od odontoiatri.
3.- Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.) la società lamenta violazione degli artt. 116, comma 9, legge n. 388 del 2000, 111 Costituzione e 132 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale nel ritenere corretta la quantificazione delle somme aggiuntive non ha considerato che gli interessi di mora possono essere applicati solo al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.
4.- Anche questo motivo di ricorso deve ritenersi infondato. L’art. 116, comma nono, della legge n. 388 del 2000 dispone testualmente che ‘Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ‘.
Secondo l’interpretazione fornita dalla società ricorrente gli interessi potrebbero decorrere solo dopo che si sia raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, ma non anche prima.
Tale interpretazione non può essere condivisa stante la diversa natura degli interessi, volti a salvaguardare il valore del denaro nel tempo, rispetto alle sanzioni civili, la cui natura è prettamente sanzionatoria, che porta ad escludere l’incompatibilità di una loro coesistenza.
La norma in questione, allora, deve essere letta nel senso che dopo il raggiungimento del tetto delle sanzioni civili si applicano gli interessi di mora, ma non anche che prima del raggiungimento del tetto non possano essere applicati, per il ritardo del pagamento, gli interessi legali, con la conseguenza che i due istituti coesisteranno fino al raggiungimento del tetto, mentre una volta raggiunto il limite massimo delle sanzioni continueranno, perdurando l’inadempimento, ad essere applicati i soli interessi di mora.
La funzione dell’art. 116, comma nono cit., allora, è quella non tanto di far decorrere gli interessi solo successivamente al raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile, quanto nel costituire il fondamento giuridico per l’applicazione da tale momento degli interessi di mora, considerato che fino a quel momento si applicano solo gli interessi legali.
5.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione secondo soccombenza. In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 , ove dovuto.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 febbraio 2026
La Presidente NOME COGNOME