Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 689 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22814-2020 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME che la rappresentano e difendono; A FAVORE del studio che
– ricorrente –
2022 NOME
contro
3832 NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME, NOME che NOME li qualità 10
rappresenta NOME e COGNOME difende COGNOME unitamente NOME all’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 311/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/03/2020 R.G.N. 1312/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME. di Dott .
Causa n. 12 – RAGIONE_SOCIALE NPADC c. eredi COGNOME – adunanza camerale del 10 novembre 2022 – Pres. COGNOME, rel. COGNOME
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 311 del 2020, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato la stessa RAGIONE_SOCIALE a restituire a NOME COGNOME, titolare di pensione, il contributo di solidarietà versato dal 9.11.08 al 8.11.18, ritenendo non dovuro lo stesso.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resistono, con controricorso e successiva memoria, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, nelle more deceduto.
Con ordinanza interlocutoria n. 18393/2022 la Sesta sezione della Corte, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la definizione della causa con i rito camerale, ha rimesso gli atti a questa Sezione.
Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt. 3 e 38 Cost;
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE;
Il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale.
I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio.
A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e
diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020).
Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
Il terzo motivo è del pari infondato.
Questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 del 2021 e n. 31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l’orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 n. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.civ. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del
contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
2022. Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre