Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 448 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26813-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende; DEI
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 325/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a favore RAGIONE_SOCIALE avverso la sent Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato illegittime le trattenu dalla RAGIONE_SOCIALE sulla pensione erogata a NOME COGNOME, a titolo di contributo di condannandola alla restituzione degli importi trattenuti;
la Corte territoriale ha inteso dar seguito all’orientamento consolidato e questa Corte negando la validità del contributo di solidarietà, in quanto lo dai poteri impositivi dell’Ente e, non configurando un criterio di determin trattamento pensionistico, rappresenta un prelievo in senso proprio che s legislatore potrebbe, eventualmente, introdurre;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, ill successiva memoria;
NOME COGNOME ha depositato tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in c disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenzia CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, com 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziar 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violaz Cost.; violazione dell’art. 38, Cost.”, per avere la Corte di Appel l’illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. del 14.7.2014 nella parte in cui istituiva il contributo di
a carico dei pensionati, risultando detta imposizione eccedente i limiti dell normativa concessa dal legislatore agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privatizzati;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod contesta “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). V art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 2 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in c disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenzia CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008”, per non avere la Corte territori considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuti RAGIONE_SOCIALE privatizzati, così come chiarito dall’interpretazione autent dall’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, in riferimento all’art. 3, c n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, contenut Legge Finanziaria per il 2007;
la ricorrente asserisce, in sostanza, che a seguito del citato intervento gli RAGIONE_SOCIALE privatizzati possono emanare norme con effetto derogato legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza;
i due motivi da trattare congiuntamente per intrinseca connessio infondati;
valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, a intende dare continuità, secondo cui gli “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privatizzati ( specie, la RAGIONE_SOCIALE possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’e bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dal criteri di ” determinazione del trattamento pensionistico, impongano una t (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile ne genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservat legislatore (così Cass. n 6301 del 2022; Cass. n. 31875 del 2018, cui ha continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 201 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. nr. 36618 del 2021 e num altre);
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti proces versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in E esborsi, Euro 1.200 a titolo di compensi professionali, oltre spese gen misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel test introdotto dall’art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sus presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, del importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il rico del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022 n