Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1290 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1290 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6662-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 271/2024 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/09/2024 R.G.N. 356/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 11/12/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Contributo di solidarietà
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n.199/2023, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, ha dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) sulle rate della pensione di vecchiaia in godimento, a far data dal 07.02.2018, e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a restituire la somma trattenuta entro il limite della prescrizione quinquennale.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 271/2024, del 13.09.2024, ha confermato integralmente tale decisione, rigettando sia l’appello principale , promosso dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine ai presupposti del contributo di solidarietà, sia l’appello incidentale, proposto da COGNOME per invocare l’applicazione del termine di prescrizione decennale del diritto azionato.
2.Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione NOME COGNOME, articolato su un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso e ha spiegato altresì ricorso incidentale, affidato anch’esso ad un unico motivo. Il ricorrente principale ha depositato memorie ex art 380 bis. 1 cpc.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il motivo di ricorso principale, NOME COGNOME deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 2948 c.c. n. 4 in luogo dell’art.2946 c.c., per avere la Corte di Appello di Ancona applicato il termine prescrizionale quinquennale e non quello ordinario
decennale ai ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate (ratei in restituzione sul contributo di solidarietà).
Con il motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, art. 3, co. 12, l. n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della RAGIONE_SOCIALE nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate in virtù dell’art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14 .07.2004, nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione di COGNOME NOME.
In considerazione della sua priorità, sotto il profilo logicogiuridico, il motivo di ricorso incidentale viene esaminato per primo.
Il motivo è infondato.
In base al consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del motivo di ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna (fra tante, Cass. n.16677 del 2025; n. 9695/2025; nr. 6897 del 2022; nr. 28054 del 2020; nr. 603 e 982 del 2019), gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus
delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020; nr. 603 del 2019).
La Corte Costituzionale (nr. 173 del 2016), nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza nr. 178 del 2000; ordinanza nr. 22 del 2003); ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa.
6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve, dunque, ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore.
6.2. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno al ricorso incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va mantenuto fermo ed il ricorso incidentale va rigettato, anche laddove ripropone la valutazione della legittimità del contributo di solidarietà ai sensi dell’art 24, co 24, lett. b, DL 201/2011, conv. nella legge n.214/2011, nella misura dell’1%, p er gli anni 2012 e 2013.
6.3. Con tale domanda, avanzata in via subordinata nel giudizio di merito e riproposta nella presente sede, subordinatamente all’ accoglimento del ricorso principale sulla natura decennale della prescrizione, la RAGIONE_SOCIALE ha richiesto
l’accertamento e declaratoria di debenza del contributo di solidarietà, quantomeno per il biennio 2012/2013, stante la notifica del ricorso giudiziario in data 7.02.2023.
6.4 .L’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, testualmente, invocato dalla RAGIONE_SOCIALE, statuisce: ‘In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai già menzionati decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento’.
6.5. La norma richiamata, quindi, introduce un contributo di solidarietà dell’1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 20 12, di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell’emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti
sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale, come già affermato in altri precedenti di questa Corte, non consente di equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa (o al parere negativo ministeriale) l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di ‘inattività’ degli Enti st essi, nei termini richiesti dal legislatore (cfr. Cass.9695/2025; n. 23257/2024; n.20684/2024).
6.6. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa RAGIONE_SOCIALE ha escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare -misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative).
Anche tale profilo, pertanto, non può trovare accoglimento.
Passando alla disamina del motivo di ricorso principale della parte privata, deve invece ritenersi la sua fondatezza.
Per costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla RAGIONE_SOCIALE è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili (Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023).
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’ accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di
talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 10917/2025; n. 3083 del 2023). Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica, dunque, la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell’avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell’art. 129 r.d.l. 4 ottobre 935 n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell’istituto le rate di pensione “non riscosse”.
7.1. Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base), che non sia stata posta in riscossione, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129 (Cass., sez. un., 25/07/2002, n. 10955; vedi anche Cass., 9-122016, n. 25270, secondo cui ‘l’applicazione dell’art. 2948 n. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l’esigibilità del credito, che deve essere “pagabile”, ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere’).
7.2. Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, dettato nell’àmbito delle prestazioni erogate dall’RAGIONE_SOCIALE, come la stessa collocazione sistematica della disciplina conferma, e concernente la disciplina dei «trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della leg ge 9
marzo 1989, n. 88». In ogni caso, questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata ( ex plurimis , Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato ( ex multis , Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n. 4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; n. 16677 del 2025) ed è condiviso dal Collegio.
7.3. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
La RAGIONE_SOCIALE ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.
7.4. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute, in definitiva, non può che essere quello ordinario decennale, decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso di primo grado.
Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato.
Va, quindi, rigettato il ricorso incidentale ed accolto il ricorso principale, in relazione al quale va cassata la decisione impugnata
con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà rivalutare la prescrizione uniformandosi a tale principio di diritto e provvedere alla regolamentazione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso incidentale, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME