Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE ed
RAGIONE_SOCIALE in favore dei
Ragionieri e
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
Contributi
R.G.N. 22865/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
sul ricorso 22865-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 445/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 1347/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del 7.5.18 n. 445, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in favore dei Ragionieri RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, per brevità RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del Tribunale di Milano che l’aveva condannata alla restituzione di quanto versato da NOME COGNOME a titolo di contributo di solidarietà.
Il tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che una volta che sia maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato -tutelato dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione -nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.
La Corte d’appello confermava , nella sostanza, la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, come novellato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296 del 20 06, nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà a carico del professionista già in pensione, invocando la tutela dell’affidamento del professionista a conseguire una pensione
proporzionale alla contribuzione versata e il rispetto del principio del pro rata , stabilito in relazione alle anzianità già maturate che concorrono a determinare il predetto trattamento pensionistico, quando invece la RAGIONE_SOCIALE era abilitata a intervenire anche sui trattamenti già in corso, al fine di garantire l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo e il patto intergenerazionale degli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE.
In via preliminare e dirimente, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo preso atto dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, consolidatosi nelle more del giudizio, che ritiene illegittimo il contributo di solidarietà introdotto dalla CNPR con i propri atti regolamentari.
Stante quanto sopra, il processo va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c.
Le spese possono compensarsi, atteso il recente formarsi della giurisprudenza.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo.
Spese compensate
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 aprile