SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 708 2025 – N. R.G. 00000175 2025 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL’ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 175/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 27.1.2025
da
,
– ricorrente
–
rappresentato e difeso dagli Avv.ti COGNOME e COGNOME come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in RiminiINDIRIZZO INDIRIZZO
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-resistente – rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e COGNOME come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell ‘ Avvocato COGNOME in Venezia, Santa INDIRIZZO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, Dottore Commercialista in quiescenza dall ‘ 1.12.2000, lamentava l ‘ applicazione nei suoi confronti anche per il periodo dal gennaio al dicembre 2023 delle trattenute sulla pensione per contributo di solidarietà, da ritenersi illegittime inquanto imposte unilateralmente dalla a favore dei Dottori (di seguito: senza alcuna specifica base legislativa, come già statuito dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d ‘ Appello di Venezia anche in precedente contenzioso intercorso tra le parti relativamente a periodo precedente. Concludeva dunque per la condanna della alla restituzione degli importi trattenuti ed all ‘ inibizione dall ‘ effettuare ulteriori trattenute nel futuro. C.F.
La eccepiva preliminarmente l ‘ improcedibilità del ricorso per mancata attivazione del ricorso amministrativo e nel merito negava fondatezza alle pretese del ricorrente, sostenendo la piena legittimità delle delibere che, quali espressione dell ‘ autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile dell ‘ ente privatizzato, nel tempo avevano istituto il contributo di solidarietà onde assicurare l ‘ equilibrio economico di lungo termine della negando che i pensionati avessero un diritto soggettivo al mantenimento del trattamento previsto al momento dell ‘ accesso alla pensione. Eccepiva inoltre l ‘ inammissibilità per carenza di interesse della domanda contenuta in ricorso relativa a del tutto eventuali nuovi contributi di solidarietà.
All ‘ udienza odierna le parti si riportavano ai precedenti scritti insistendo ciascuno nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.
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Va rigettata l ‘ eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto l ‘ art. 443 c.p.c. è riferibile solo alle forme di previdenza obbligatorie a favore di enti pubblici e dunque non è applicabile alle Casse previdenziali privatizzate; né il regolamento unilaterale delle stesse può introdurre, in assenza di supporto normativo, cause di improcedibilità.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Si richiama a fondamento, condividendolo, l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in punto illegittimità delle delibere delle Casse previdenziali private che introducono o reiterano, in assenza di idonea e specifica base normativa, il contributo di solidarietà, quale strumento peraltro meramente temporaneo di riequilibrio finanziario.
Per tutte, si riporta la recente Cass., 2439/25, riferita come la fattispecie qui esame a periodo successivo al DL 201/2011, in cui si legge che: ‘ Quanto alla legittimità del contributo di solidarietà, … , questa Corte ha ribadito a più riprese che il potere d’imporlo deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016). Si tratta, invero, di un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, che spetta al legislatore fissare nei suoi elementi essenziali (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875), in quanto non si annovera tra i provvedimenti che le Casse, per espressa previsione di legge, possono adottare. Dalla scelta del legislatore di temperare il sistema del pro rata (legge 296 del 2006) non si può evincere alcun fondamento per il potere della d’imporre un contributo che interferisce con aspetti diversi. A diverse conclusioni non induce l’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, che fa salvi i soli provvedimenti legittimamente assunti dalla allo scopo d’incidere sui criteri di determinazione dei trattamenti previdenziali, rigorosamente intesi. Peraltro, «la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente» (sentenza n. 31875 del 2018, cit., punto 7 delle Ragioni della decisione). Tali considerazioni, … , sono avvalorate dalle stesse previsioni dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, … .. Anzitutto, è il legislatore che, in quel frangente, ha delimitato i presupposti applicativi del contributo di solidarietà e ne ha stabilito in via imperativa la misura, fornendo una precisa base legale al prelievo in
esame. In secondo luogo, il legislatore, con lo strumento della decretazione d’urgenza, ha mostrato di attribuire rilievo primario alle misure di riequilibrio di lungo periodo, con ciò differenziandole, all’evidenza, dal contingente contributo imposto dall a in virtù delle delibere qui contestate …… L’applicazione è subordinata per legge al ricorrere di requisiti tassativi, che s’identificano nell’inerzia degli enti o nella valutazione negativa dei
Ministeri vigilanti. … . ‘ .
Del resto, analoga controversia coinvolgente il ricorrente è stata decisa in senso conforme, sia in primo che in secondo grado, come pacifico tra le parti.
Deve dunque concludersi con la condanna della CNAPDC alla restituzione degli importi trattenuti sullla pensione del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà nel periodo -pacificamente oggetto del giudizio -dal gennaio al dicembre 2023 compresi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del limitato valore della causa, della serialità della medesima e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono poste a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la convenuta a restituire al ricorrente gli importi trattenuti sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà nel periodo dal gennaio al dicembre 2023 compresi.
Condanna altresì parte resistente a rifondere ai procuratori del ricorrente -che si sono dichiarati antistatari le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 43,00 .
Venezia, 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME