Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 698-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ARRIGONI NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 629/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2021 R.G.N. 1106/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE contributo solidarietà
R.G.N. 698/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2024
CC
RILEVATO CHE
L a Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta a far dichiarare l’illegittimità trattenute operate dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati a partire dal 2010.
Riteneva la Corte d’appello che la RAGIONE_SOCIALE non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost. Escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni.
Avverso la sentenza di primo grado ricorre la RAGIONE_SOCIALE per quattro motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
A seguito di richiesta di decisione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, in vista della quale la ricorrente depositava memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. I l collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, violazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per aver considerato illegittimo il contributo di solidarietà, nonostante fosse stato adottato dalla RAGIONE_SOCIALE prima della maturazione del diritto alla pensione e sulla base del novellato testo dell’art.3, comma 12 della legge n.335 del 1995.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce v iolazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per non avere ritenuto legittimo il contributo di solidarietà almeno a far data dal 2011.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, lettera b ), del d.l. n. 201 del 2011, per non avere ritenuto applicabile il contributo di solidarietà almeno in relazione al biennio 2012-2013.
Con il quarto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3,
della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, c.c. , dell’art. 2943 c.c. , dell’art. 47 -bis del d.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639, e dell’art. 3 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.
In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce (a partire da Cass. n. 25212 del 2009, poi seguita da altre, tra cui Cass. nn. 31875 e 32595 del 2018, Cass. nn 20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass. n. 28054/20, Cass. nn. 6897 e 29535 del 2022, Cass. n. 10047 del 2023, Cass. n. 12122 del 2023), ovvero che:
-l’autonomia regolamentare della RAGIONE_SOCIALE è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/ 1995, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” -la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
-l’art.1, co mma 488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass. n. 36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà;
-pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 legge n.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall ‘art.1, co.763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass. n. 31875/20 18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l egge n.335/1995 non attribuisce alla RAGIONE_SOCIALE il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/2006.
-la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/2013, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che
essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
-l’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/ 2011 conv. con legge n.214/2011, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.
Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost.
I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v. Cass. n. 20701/2024, Cass. n. 23261/2024).
Il secondo motivo è infondato nella sua prima parte e inammissibile nella sua seconda.
Da un lato non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c., in quanto in narrativa la Corte dà atto della domanda subordinata proposta, e volta a far applicare il contributo quanto meno dal 2011. La
sentenza, avendo rigettato l’appello, ha rigettato tutte le domande, anche in modo implicito.
Riguardo alla censura ex art.360, co.1, n.3 c.p.c. espressa dal motivo, ne va ribadita l’inammissibilità ai sensi dell’art.360 -bis, n.1 c.p.c. Il rigetto della domanda subordinata risponde all’orientamento già manifestato da questa Corte sul punto (v. ad es. Cass. n. 3088/2023), che ha escluso la legittimità del contributo di solidarietà a far data dall’anno 2011 in forza dell’art.24, co.24 d.l. n.201/11. Come già detto, tale norma ha ad oggetto provvedimenti tesi ad assicurare l’equilibrio finanziario di l ungo periodo, e dunque interventi strutturali, incompatibili con una misura di carattere straordinario e transeunte quale il contributo di solidarietà.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c.
Come affermato da questa Corte (Cass. n. 24651/2024), l’art.24, co.24 d.l. n.201/ 20 11 richiede l’inerzia dell’Ente nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, e tale ipotesi non può essere equiparata a quella in cui interventi siano stato effettuati a mezzo delle delibere, ex post dichiarate illegittime.
Inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. è il quarto motivo.
Va ribadito (v. ad es. Cass. n. 31527/2022, Cass.n.4362/2023) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del R.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico
(cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/1986, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito.
Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/1970. T ale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. n. 4604/2023).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Al rigetto non segue la condanna alle spese essendo rimasto intimato NOME COGNOME.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. nn. 27195 e 27433 del 2023, Cass. n. 27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a pagare €2000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 18.10.24