Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21423-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 432/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Contributo di solidarietà commercialisti
R.G.N. 21423NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME NOME le somme sui ratei di pensione maturati nel periodo 1.1.2009-31.12.18, oltre a quelli maturati successivamente.
Riteneva la Corte d’appello che la RAGIONE_SOCIALE non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost. Escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni.
Avverso la sentenza di primo grado ricorre la RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, illustrati da memoria.
NOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
A seguito di richiesta di decisione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.2 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE e con la delibera RAGIONE_SOCIALE 27.6.2013, nonché dell’art.3, co.12 l . n.335/95, dell’art.1, co.763 legge n.296/06, dell’art.1, co.488 l . n.147/13, dell’art.24, co.24 d.l. n.201/11, conv. con l . n.214/11, degli artt.3, 23 e 38 Cost. La Corte avrebbe errato nel negare che la RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito della propria autonomia regolamentare,
possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.1 legge n.147/13, dell’art.3, co.12 legge n.335/95, dell’art.1, co.763 legge n. 296/06, dell’art.2 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE e con la delibera RAGIONE_SOCIALE 27.6.2013. La Corte non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà è stato introdotto per assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine della RAGIONE_SOCIALE, non essendo uno strumento straordinario e limitato nel tempo.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.1 l. n.147/13, degli artt.2946 e 2948 c.c., nonché dell’art.129 R.D.L. n.1827/35 e dell ‘art.47 -bis d.P.R. n.639/70. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto decennale la prescrizione della pretesa di pagamenti RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente trattenute. Si sostiene l’applicazione dell’art.47 -bis d.P.R. n.639/70 anche alle casse previdenziali privatizzate, pena la violazione dell’art.3 Cost.
I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
-l’autonomia regolamentare della RAGIONE_SOCIALE è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni RAGIONE_SOCIALE aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella
specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
-l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.
Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà. Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all’art.3, co.12 legge n.335/95 dall’art.1, co.763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla RAGIONE_SOCIALE in sede regolamentare, senza considerare che -come già sottolineato dalle citate pronunce -la base giuridica dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE risiede nel testo dell’art.3, co.12 legge n.335/95 previgent e la modifica apportata nel 2006.
A ogni modo, pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l . n.335/95 e considerando solo il nuovo testo
della norma, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell’attuale formulazione , l’art.3, co.12 l . n.335/95 non attribuisce alla RAGIONE_SOCIALE il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06.
I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). Il ricorso, infine, cita a sostegno l’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia RAGIONE_SOCIALE Casse nell’adozione RAGIONE_SOCIALE sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge.
Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE e non con una norma di legge.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, secondo cui ‘
‘
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una
valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2000 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di €2000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 4000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge;
condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l’ulteriore somma di €2000;
condanna parte ricorrente a pagare €2000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 1 5.2.24