Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31616 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16105/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1164/2022 pubblicata il 14/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.1164/2022 pubblicata il 14 febbraio 2022, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la Cassa) nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa sul trattamento pensionistico goduto dal Monti e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei.
Il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte dal Monti.
La Corte d’appello di Milano ha richiamato i suoi precedenti conformi, oltre che i precedenti di questa Suprema corte, sia con riferimento al tema della illegittimità della trattenuta, sia con riferimento alla natura decennale della prescrizione.
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la Cassa ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. COGNOME resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Cassa ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione degli artt.1e 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995, anche come modificato dall’art.1 comma 763 legge n.296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art.1 comma 488 legge n.147/2013, dell’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011, convertito in legge n.214/2011, degli artt.2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto all’art.29 del Regolamento unitario della Cassa ed alle delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.m. 14/07/2004, nonché dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
La Cassa deduce che la corte territoriale ha erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà in quanto: a) non ha tenuto in considerazione che il diritto a pensione della Casalis è maturato dopo l’entrata in vigore dell’art.22 del Regol amento della Cassa; b) ha fatto applicazione dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 nel testo antecedente alla riforma della legge n.296/2006, ossia il testo che prevedeva un numero chiuso di provvedimenti adottabili dagli enti previdenziali privatizzati, laddove il testo successivo alla riforma prevede la possibilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine; c) ha ritenuto che la natura provvisoria del contributo di solidarietà fosse incompatibile con il perseguimento della finalità dell’equilibrio finanziario di lungo termine; d) non ha ritenuto la legittimità del contributo di solidarietà in forza della sentenza n. 173/2016 della Corte costituzionale, dalla quale può desumersi la compatibilità del contributo con i principi stabiliti dagli artt.2, 36 e 38 Cost., oltre che il rispetto del canone di ragionevolezza; e) ha erroneamente qualificato il contributo di solidarietà quale prestazione patrimoniale ex art.23 Cost., soggetta
a riserva di legge; f) ha erroneamente ritenuto la incompatibilità del contributo di solidarietà con il principio del pro rata; g) non ha fatto applicazione dell’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011; h) non ha ritenuto la legittimità del contributo alla luce del testo originario dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 in combinato disposto con l’art.2 d.lgs. n. 509/1994.
Con il secondo motivo la Cassa lamenta la violazione o falsa applicazione di dell’art.24 comma 24 lett.b) del d.l. n.201/2011, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Sostiene che la corte territoriale ha errato nel rigettare la domanda proposta in via subordinata, relativa alla applicazione del contributo in ragione dell’1% previsto dalla disposizione citata, in quanto la ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa deve essere qualificata quale caso di inerzia nella emanazione dei provvedimenti previsti, con conseguente applicabilità del contributo in ragione dell’1% per i soli anni 2012 e 2013.
Con il terzo motivo la Cassa denuncia violazione dell’art. 19 comma 3 legge n.21/1986, dell’art.2948 n.4 cod. civ, dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, nonché degli artt.3 e 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. De duce che la materia delle prestazioni della Cassa dottori commercialisti è disciplinata, quanto alla prescrizione, dalla disposizione speciale dettata dall’art. 19 comma 3 legge n.21/1986, che prevede un termine di prescrizione quinquennale e non decennale. Sostiene, in ogni caso, che la prescrizione breve ex art.2948 n.4 cod. civ. è applicabile anche ai pagamenti che hanno per oggetto somme di denaro né liquide né esigibili.
Il primo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ.. 6. La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
La giurisprudenza di questa Corte ─nell’esercizio dei poteri nomofilattici previsti dall’art.65 r.d. 30/01/1941, n.12─ è costante nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n.20/2019, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024). L’orientamento è troppo noto per essere qui nuovamente riportato.
Nel motivo di ricorso non sono prospettati elementi concreti e specifici tali da determinare la necessità di un mutamento, o anche solo di un ripensamento, dell’orientamento che si è consolidato. Nella istanza di decisione ex art.380 bis comma 2 cod. proc. civ. nulla viene prospettato a tale riguardo.
Il punto decisivo, sul quale il motivo di ricorso non offre elementi nuovi, è quello della inesistenza del potere di imporre il contributo di solidarietà oggetto di causa, siccome ultra vires: «gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n.19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055
del 2020; Cass.n. 28054 del 2020; da ultimo Cass. n. 31527 del 2022); peraltro, Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che “Appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass.08/05/2023, n.12122).
10. In questa prospettiva è irrilevante che il diritto a pensione del controricorrente sia maturato successivamente alla adozione del Regolamento del 2004, in quanto ciò che rileva è la esistenza ─o meno─ del potere della Cassa di introdurre una prestazion e patrimoniale ex art.23 Cost., escluso per le considerazioni sopra richiamate.
11. Per quanto concerne poi il testo della disposizione da applicare al caso di specie, oltre alle considerazioni già svolte giova ribadire che per i trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche in peius introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall’art. 1,
comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, «avendo presente» (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del pro rata (ex multis, Cass. 03/11/2021, n.32454; ma già Cass. Sez. U. 08/09/2015, n. 17742).
Ciò vale ad escludere l’applicabilità delle successive modifiche introdotte dall’art.1 comma 763 legge n.296/2006 e dall’art.24 comma 24 d.l. n.201/2011.
13. Il secondo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ.. Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di Cass. Sez. Lav. 25/07/2024 n.20694, nei termini di seguito riportati « La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell’1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contribu tive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell’emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione).
Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di ‘inattività’ degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa Cassa ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato -con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sist ema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà
in via regolamentare -misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)».
14. Il terzo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ. Anche in questo caso la corte territoriale ha deciso la questione di diritto in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale nessun elemento di novità risulta prospettato nel motivo medesimo. Le argomentazioni prospettae nel motivo di ricorso sono identiche a quelle già esaminate da questa da questa Corte in altre controversie (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ..
Con precipuo riferimento all’art.19 comma 3 legge n.21/1986, è appena il caso di rilevare che la disposizione citata disciplina in termini generali la «prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni» (così la rubrica), mentre il comma 3 la prescrizione del « diritto alle prestazioni della Cassa».
Nel caso in esame l’obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Cassa, giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt.2033 e segg. c.c. Dunque un credito restitutorio, e non un credito da prestazione.
Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 4.000,00 a titolo di compenso, oltre ad Iva, Cpa, rimborso spese generali ed euro 200,00 a titolo di esborsi. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2.000,00 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Condanna il ricorrente a pagare una somma equitativamente determinata in €2.000,00 in favore del controricorrente, e di una ulteriore somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/10/2024.