Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34694 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15970-2022 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1334/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 690/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 15970/2022
COGNOME
Rep.
Ud.31/10/2024
CC
RILEVATO CHE
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti impugna, sulla base di cinque motivi, la sentenza n. 1334/2021 della Corte di appello di Milano che ha respinto il gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul trattamento pensionistico di COGNOME NOME e condannato la Cassa a restituire le trattenute indebite.
Resiste COGNOME NOME con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
La Cassa propone cinque motivi di ricorso.
I Motivo) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dal l’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della cassa commercialisti nonché alle delibere della cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14.07.200 4, nonchè dell’art. 115 cod. proc. civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il
contributo di solidarietà applicato sulla pensione del dott. COGNOME.
II Motivo) In subordine, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cpc nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, ove la sentenza impugnata non ha ritenuto legittimo il contributo di solidarietà previsto, per il periodo oggetto di causa, dalle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 quanto meno a partire dal 2011.
III Motivo) In subordine, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013.
IV Motivo) In ulteriore subordine, violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47 -bis del d.P.R. n. 639/1947 nonchè dell’art. 3 della Costituzione, ove la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute.
V Motivo) Ancora in subordine, violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 cod. civ. e 2033 cod. civ.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce in quanto tendono a dimostrare la legittimità del contributo imposto dalla Cassa ricorrente, risultano manifestamente infondati alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Cassazione n. 603/2019, ex multis , ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire
agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore».
Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis , Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024
è consolidato e va confermato.
Neppure ha pregio la doglianza di cui al terzo motivo.
L’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: ‘In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici
riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento’.
La Corte d’appello di Milano motiva il rigetto «da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti al biennio suddetto e, dall’altro, perché non pare ravvisarsi nella fattispecie l’inerzia dell’ente nell’adozione dei provvedimenti previsti -nel termine indicato -quel presupposto per l’applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata».
L’Ente ricorrente afferma che la Corte territoriale ha erroneamente escluso il requisito dell’inerzia, poiché dalla lettura della disposizione «si evince chiaramente che, nell’ipotesi in cui si consideri illegittimo il contributo di solidarietà previsto dalla Cassa in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò equivalendo la inerzia dell’Ente, non poteva non darsi quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto direttamente dal Legislatore nella misura dell’1% del trattamento pensionistico».
Il percorso argomentativo della Corte, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure.
La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell’1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assic urare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell’emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione).
Come già osservato da questa Corte ( ex multis Cass. n. 24651/2024, n. 24403/2024), il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di ‘inattività’ degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore.
Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa Cassa ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato -con l’introduzione d ella riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare -misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative).
La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con la quarta doglianza, che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale.
Va nuovamente richiamato l’orientamento di legittimità consolidato sul punto.
Come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, in cui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, cod. civ. così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, secondo cui ‘si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.’
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata ( ex plurimis , Cass. n. 4604/2023).
Questo indirizzo si è consolidato ( ex multis, Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n.
4263/2023, n. 4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio.
Dato il differente ambito applicativo dell’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost.
Anche il quinto motivo, relativo alla decisione sulla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute, è infondato.
Sul punto si richiama, ex multis, Cass. n. 36560/2022: «Cass. n.31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell’effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito “maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che “(…) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (…) deriva (…) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (…) consegue
che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito (…)» (cosi Cass. n. 36560/2022; idem n. 35986/2022, n. 36000/2022, n. 36002/2022, n. 687/2023, n. 3687/2023, n. 3990/2023; n. 12122/2023).
Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4 . 000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 31 ottobre 2024.
La Presidente NOME COGNOME