Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9553 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14680-2024 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliata in ROMA, COGNOME DA BRESCIA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME – controricorrente – avverso la sentenza n. 708/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2023 R.G.N. 651/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Contributo di solidarietà Cassa commercialisti
R.G.N. 14680/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 13/02/2025
CC
L a Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ad NOME COGNOME le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati fino al 2023.
Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost. Escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni.
Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95, dell’art.1, co.763 legge n.296/06, dell’art.1, co.488 l. n.147/13. La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione d ell’art.2948 n.4 c.c. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto decennale la prescrizione della pretesa di pagamenti delle somme indebitamente trattenute.
Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 -bis, n.1 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.
In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022, Cass.10047/23, Cass.12122/23), ovvero che:
-l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” -la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura
di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
-l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà;
-pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall ‘art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06.
-la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di
solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
-l’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto.
I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v. Cass.20701/24, Cass.23261/24).
Quanto infine all’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt.1, co.12, 17, 18 e 3, co.12 l. n.335/95 come interpretati da questa Corte, per contrarietà con gli artt.3 e 38 Cost., poiché l’ordinamento previdenziale della Cassa, data la sua autonomia, non potrebbe avere limiti uguali o maggiori rispetto all’ordinamento pensionistico pubblico, basta qui notare che la sua manifesta infondatezza deriva dal superiore rilievo secondo cui il contributo di solidarietà non persegue l’equilibrio finanziario a lungo termine; non vi è perciò alcuna imposizione di illegittimi limiti all’autonomia della Cassa. Inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. è anche il secondo motivo.
Va ribadito (v. ad es. Cass.31527/22, Cass.4362/23, Cass.6170/24, Cass.23257/24, Cass.31616/24) che la
prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2500 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di € 2500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso
spese generali e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario;
condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l’ulteriore somma di € 2500;
condanna parte ricorrente a pagare € 2500 in favore della Cassa delle Ammende;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 13.2.25