Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 6996  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24124/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  BRESCIA  n.  106/2022 depositata il 01/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’1.4.22  la  corte  d’appello  di  Brescia,  in  parziale riforma  della  sentenza  del  tribunale  di  Mantova,  ha  rigettato  la domanda del lavoratore in epigrafe di riliquidazione della pensione e condannato la RAGIONE_SOCIALE a restituire le somme trattenute a titolo di contributo  di  solidarietà  dal  luglio  2015  al  dicembre  2020  e  dal luglio 2010 al giugno 2011.
In particolare, la corte territoriale ha premesso che il pensionato aveva maturato la pensione nel 2004, quindi prima della legge 296 del 2006, ed ha affermato che la pensione andava quindi liquidata considerando i redditi degli ultimi 15 anni e non la media dei migliori 10 redditi degli ultimi 15 anni, non rientrando il criterio di calcolo nel principio del prorata di cui alla legge 355 del 1995; ha quindi escluso la debenza del contributo di solidarietà; ha infine applicato la prescrizione decennale quanto gli anni 2010 e 2011 e la prescrizione quinquennale per il periodo seguente, sulla base dell’articolo 38 del decreto -legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011.
Avverso tale pronuncia ricorre la RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, cui resiste con controricorso il  lavoratore, che propone ricorso incidentale per un motivo (rispetto al quale la cassa è rimasta intimata).
Il ricorso principale deduce col primo motivo violazione degli articoli 1 e 2 decreto legislativo 509 del 1994, 3 comma 12 legge 335 del 1995, 1 comma 488 legge 147  del 1953, 3 e 24 comma 4 decreto legge  201  dell’11  convertito  in  legge  204  dell’11,  2,9  e  32  dello statuto della RAGIONE_SOCIALE e delibere relative, per avere la corte territoriale ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà.
Il  secondo  motivo  del  ricorso  principale  deduce  in  subordine violazione  dell’articolo  24  comma  4  citato  per  aver  negato  la spettanza del contributo di solidarietà.
Il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 19 comma 3  legge 61 del 1986 e 2948 numero 4 codice civile, 3 comma 9 legge 335 del 1995, per il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale per  le  trattenute  per  le  somme  relative  al  periodo  luglio  2010giugno 2011.
Il ricorso incidentale deduce con unico motivo violazione dell’articolo  2948,  numero 4, c.c. e 47 bis decreto 639 del 1970, per la prescrizione applicata.
Quanto al ricorso principale, il primo motivo e il secondo motivo incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: sono infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità: in particolare RAGIONE_SOCIALEzione Sez. L – , Sentenza n. 31875 del 10/12/2018 (Rv. 652020 – 01) e Sez. L – , Ordinanza n. 23257 del 28/08/2024 (Rv. 672194 – 01) hanno precisato che, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha già affermato che la prescrizione è decennale in ogni caso anche all’esito dell’entrata in vigore dell’articolo 47 bis introdotto nel 2011. Si è infatti detto (Sez. U, Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636249 -01 e Sez. L – , Sentenza n. 31527 del 25/10/2022, Rv. 665981 – 01) che, in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art. 129 del r.d.l.
n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l’azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili).
La  sentenza  impugnata,  che  non  si  è  attenuta  al  principio  su esteso,  va  cassata  e  la  causa  va  rimessa  alla  medesima  corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Sussistono nei confronti del solo ricorrente principale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1  quater,  del  DPR  n.115/02  dà  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  del  ricorrente  principale,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,  a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.