Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11972-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 369/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 29/11/2022 R.G.N. 245/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
RILEVATO CHE
1.- La RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza in epigrafe indicata reiettiva del gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Ancona che, su ricorso di COGNOME NOME, pensionato dal luglio 2010, aveva accertato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in virtù di delibere adottate dall’ente privatizzato n.4/08, n.3/13, n.10/17, di rinnovo della misura introdotta dall’art. 22 del Regolamento del medesimo ente, confermando la condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme a tale titolo trattenute nel limite della prescrizione quinquennale respinto l’appello incidentale sull a invocata prescrizione decennale-, e non ritenendo applicabile la diretta imposizione contributiva prevista dall’art. 24 co. 24 D.L. 201/2011 conv. in Legge n.214/ 2011 nella misura dell’1% per gli anni 2012 e 2013, nonché fissando la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli ratei mensili.
2.- Il professionista intimato non si costituisce in questa fase.
3.- Formulata una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio sui principi espressi dai precedenti di questa Corte circa l’illegittimità della trattenuta e la decorrenza degli interessi, l’ente RAGIONE_SOCIALE presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.- Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994, art. 3 comma 12 L. n.335/95, anche come modificato dall’art. 1 co. 763 L. n.296/06 ed autenticamente
interpretato dall’art. 1 co. 488 L. n.147/2013, dell’art. 24 co. 24 d.l. 201/2011 conv. in L.214/2011, degli artt. 2, 3, 23 Cost., anche in relazione all’art. 22 del Regolamento di disciplina della RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE delibere n.4/2008, 3/2013, 10/2017, art. 115 c.p.c. laddove l’impugnata sentenza ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione erogata al professionista, benché la normativa introdotta dall’art. 1 co.763 della L.296/06 abbia svincolato dal numerus clausus il novero dei provvedimenti adottabili dagli enti privatizzati per conseguire l’obiettivo di equilibrio di bilancio ed abbia superato l’obbligo di rispetto del pro -rata (come previsto dall’originario art. 3 comma 12 L. 335/95) per le variazioni del trattament o pensionistico non vigendone l’intangibilità, stante anche la norma di interpretazione autentica entrata in vigore nel 2013 circa la validità ed efficacia dei provvedimenti emanati prima del 2007; asserisce la ricorrente che attraverso norma regolamentare è consentito introdurre provvedimenti impositivi, per l’autonomia negoziale espressiva di sostanziale delegificazione in virtù della quale la RAGIONE_SOCIALE può derogare al quantum del trattamento pensionistico, e per il carattere straordinario del contributo di solidarietà, in grado di evitare il fallimento del sistema RAGIONE_SOCIALE privatizzato nel rispetto del principio di ragionevolezza per la sua limitata incidenza nel tempo ed in percentuale gradata in ragione degli importi pensionistici più elevati; peraltro la legittimità del contributo di solidarietà, che esula dal sistema del pro rata e garantisce finalità di gradualità ed equità intergenerazionale, sarebbe confermata dalla previsione del prelievo obbligatorio nella misura dell’1% previsto ex art. 24 co. 2 4 del d.l. 201/11 e dalla Corte Costituzionale rispetto alla riserva relativa di legge. Nel secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art.
16 co.6 L.412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli interessi dalla scadenza dei singoli ratei di pensione e non dalla domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE trattenute. Nelle memorie illustrative reitera le medesime difese.
2. I motivi sono infondati. Tutte le questioni sollevate dal ricorrente hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare piena continuità; già nell’imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione a utentica di cui all’art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le Sezioni Unite (sent.17742/15), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati RAGIONE_SOCIALE, avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell’art. 3 co.12 L.335/95 ad opera dell’art.1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazi one, e l’irrilevanza di quest’ultima per i pensionati che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cod.civ. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra professionisti destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma, ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell’art. 3 co.12 della L. n.335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 (vi rientra il caso in esame) per i quali
non è più rispettato in modo assoluto il principio del pro rata dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell’art. 1 co. 488 della L. 147/2013 e secondo i canoni legittimanti l’intervent o interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU. In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti de ll’organo deliberativo dell’ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall’originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.
3.1 – A ciò si aggiunga che pienamente aderente alla vicenda in esame è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n.31875 sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla RAGIONE_SOCIALE, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurar e l’equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri determinativi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su di esso, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” RAGIONE_SOCIALE prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La pronuncia, citata nella proposta di definizione accelerata, ha affrontato i temi della privatizzazione degli enti professionali di previdenza ed assistenza, dell’autonomia gestionale RAGIONE_SOCIALE casse e della non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema RAGIONE_SOCIALE fonti precisando che il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti RAGIONE_SOCIALE Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a
disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio RAGIONE_SOCIALE gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati, come quello dell’art. 22 del Regolamento di disciplina della RAGIONE_SOCIALE, che « introduca -a prescindere dal ‘criterio di determinazione del trattamento pensionistico’ -la previsione di una trattenuta a titolo di ‘contributo di solidarietà’ sui trattamenti di pensioni già quantificati ed attribuiti », ossia « esula qualsiasi provvedimento che -lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE successive formulazioni dell’art. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura »; la medesima pronuncia ha affrontato il tema dell ‘ inter pretazione autentica fornita dall’art. 1 co. 488 della L. 147/2013, nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine « mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo », ed anche
il tema della non incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n.173/2016 « sulle conclusioni qui assunte » trattandosi comunque di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
3.2- Ancora, altri precedenti di questa Corte hanno affermato: la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che « rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa » (Cass. 12122/2023), l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata (Cass. n.603/2019), la carenza di base legale ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite alla autonomia negoziale rappresentato dalla riserva di legge delineata dall’art. 23 Cost. con l’affermazione che « l’autonomia non è legibus soluta » (Cass. n.9914/2023), ed il significato dello jus superveniens di cui all’art. 1 co.763 della L.296/2006 che non sta ad indicare che atti o provvedimenti riduttivi RAGIONE_SOCIALE prestazioni già erogate siano legittimi « sol perché già adottati » ma che sia garantita la « perdurante efficacia anche alla luce RAGIONE_SOCIALE modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge » (Cass. n. 19711/2017).
3.3Ulteriori considerazioni in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che, per disposizioni normative succedutesi nel tempo, deve essere assicurata per un termine lungo, ampliato dai 15 anni previsti ex art. 3 comma 12 L.335/95 ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 della L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art.
24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla RAGIONE_SOCIALE è stato prorogato per periodi quinquennali consecutivi, e si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico. Si precisa che il richiamo espresso nei pr imi due motivi di ricorso a quest’ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell’1% su due annualità (2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di un istituto diverso da quello di fonte regolamentare, per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all’art. 24 co mma 24 lett. B, del D.L. 201/2011, invero, ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito, e presuppone una condizione di inerzia dell’e nte RAGIONE_SOCIALE privato, non già l’attivazione di un procedimento regolamentare rivelatosi giudizialmente illegittimo). Peraltro, non sarebbe autonomamente applicato il prelievo ex art.24 in assenza di una specifica determinazione dell’ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia. E sulla non equiparabilità della situazione di illegittimità giudiziale della contribuzione imposta dalla RAGIONE_SOCIALE con l’inattività nella adozione di una legittima forma contributiva al fine di riequilibrio di bilancio, si vedano anche, di recente, le pronunce n.20701/24 e 24404/24 cui si intende dare continuità.
In mancanza di difese dell’intimato si è formato il giudicato sull’affermata decorrenza quinquennale della prescrizione del credito del pensionato.
5- Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Premesso che l’impugnata sentenza non ha condiviso l’argomento della decorrenza degli interessi dalla domanda (a cui si riferisce l’art.
16 L.412/91 che valorizza l’aspetto sanzionatorio di una inefficiente azione amministrativa) devesi escludere la centralità della doglianza rispetto al tardivo od omesso adempimento di una prestazione RAGIONE_SOCIALE, vertendosi, nel caso di specie, in un ‘ indebita decurtazione in virtù di illegittima imposizione contributiva; gli interessi legali, come previsto dall’art. 429 comma terzo, c.p.c., spettano dalla maturazione del diritto, decorrenti dal giorno in cui la prestazione (rateo) non è stata interamente erogata e non già dal momento della domanda (amministrativa o giudiziale) con la quale si invochi l’unitario trattamento della prestazione alla cui erogazione il pensionato ha già conseguito la titolarità. La pronuncia impugnata è conforme al diritto, in linea con quanto già affermato da questa Corte (ord. 12122/2023), secondo la quale « al pensionato, infatti, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE) fino al momento dell’effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte (da ultimo confermato da Cass. 13642 del 2022) che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n.18558 del 2014; Cass. n.2563 del 2016) » ivi richiamando fattispecie analoghe già esaminate e l’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (n.6928/2018) con il quale si è ribadito che dalla affermata natura RAGIONE_SOCIALE (del credito) deriva che agli accessori non si applica il regime giuridico proprio RAGIONE_SOCIALE obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si
configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, e ne consegue che « gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito » (nello stesso senso, Cass. 35113/2022 e 4362/2023). Si rammenti anche, ex multis, Cass. n.36560/2022 sulla conferma del principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell’accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto coincidente con i prelievi effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE, fino al momento dell’effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria e che « gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito “maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (Cass. n.12023 del 2003; conf. Cass. n.18558 del 2014; Cass. n.2563 del 2016 )». Di recente questa Corte ha confermato l’indirizzo (cfr. ord. n.24255/2024 e n.24651/24).
La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione accelerata orientata verso la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, stante la continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, non essendovi spazio per una sua rimeditazione.
Conclusivamente il ricorso va respinto. Nulla si dispone sulle spese non avendo l’intimato esercitato le proprie difese in giudizio. Esitando il ricorso in conformità alla proposta non accettata, si applica la disciplina della condanna alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende prevista dall’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c., norma che, nell’operare una valutazione legale tipica della
sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata con funzione sanzionatoria a favore della collettività secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195, 27433, 36069 del 2023, e Cass. 27947/23), è espressiva del maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori; ne emerge una finalità deflattiva della definizione accelerata per disincentivare inutili lungaggini processuali in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni. Parte ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi del solo quarto comma dell’art. 96 c.p.c., una somma equitativamente determinata in €2 .000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.