SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 447 2025 – N. R.G. 00008609 2023 DEL 14 02 2025 PUBBLICATA IL 14 02 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all’udienza del 14/02/2025 nella causa n. 8609/2023 RGL, promossa da:
, c.f.
, assistito dall’avv. NOME
TACCHINO
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall’avv. dom. c/o avv. COGNOME P.
NOME COGNOME (el.
C.F.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
La ricorrente titolare di pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla con decorrenza dal luglio 2005, riferisce di aver promosso giudizio avanti a questo Tribunale, conclusosi con sentenza n. 833/2022 del 19/05/2022 di accoglimento del ricorso, per ottenere l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate dalla a titolo di contributo di solidarietà a far data dall’ 8 settembre 2011 sino alla data di deposito della sentenza e la condanna della alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo maggiorate degli interessi;
afferma la ricorrente che la sentenza n. 833/2022 è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 69/2023 del 23/02/2023, e che la aveva provveduto a restituire, in esecuzione delle pronunce che
l’avevano vista soccombente, quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà dal settembre 2011 al maggio 2022, proseguendo tuttavia ad operare le trattenute mensili a titolo di contributo di solidarietà nei mesi successivi;
la ricorrente agisce per ottenere la condanna della a restituirle la somma di € 1.285,14, trattenuta a titolo di contributo di solidariet à nel periodo giugno 2022 -novembre 2023 oltre a quanto eventualmente trattenutole al medesimo titolo dal dicembre 2023 sino alla data della decisione, in quanto operata in attuazione della medesima delibera n. 10/2 017 (che ha prorogato l’applicazione del c ontributo di solidarietà per il quinquennio 2019/2023) già impugnata nel precedente giudizio, le cui sentenze di primo grado ed appello richiama quale precedente specifico a sostegno dell ‘odierna domanda;
la si è costituita resistendo alla pretesa ed affermando di aver proposto ricorso per cassazi one avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 69/2023, con giudizio pendente al momento della costituzione della convenuta;
all’udienza del 18/09/2024, fissata per l’eventuale sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze invocate a sostegno del ricorso, parte ricorrente riferiva come fosse imminente la decisione del ricorso pendente avanti alla Corte di Cassazione, chiedendo ed o ttenendo un rinvio alla data dell’odierna udienza; nelle more è stata depositata da parte ricorrente l’ordinanza n. 31713/2024 del 10/12/2024 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla : ne è conseguito il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza di primo grado n. 833/2022, avverso la quale le impugnazioni proposte dalla non hanno sortito esito favorevole;
le trattenute di cui è chiesta la restituzione nel presente giudizio sono deriva te dall’applicazione della delibera della n. 10/2017, dettata per le annualità dal 2019 al 2023, che costituiva -per il periodo sino al maggio 2022 -oggetto del precedente giudizio tra le medesime parti (che
investiva anche annualità precedenti per le quali la aveva adottato le delibere n. 04/2008 e 03/2013); nel presente giudizio è richiesta la restituzione delle trattenute successive, aventi la medesima fonte nella delibera n. 10/2017 la cui illegittimità costituisce oggetto di accertamento con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti;
deve richiamarsi il principio giurisprudenziale -dettato in materia tributaria, con principi estensibili anche al contenzioso contributivo -che ‘qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano rife rimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso … si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente’ (Cass. civ., sez. un., 16/06/2006, n. 13916);
di particolare interesse è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27009 del 24/10/2018, resa in controversia relativa ad obblighi contributivi : ‘ Questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 17635 del 2016), ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento della capacità
espansiva del giudicato esterno può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi contributivi, assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr., in materia tributaria, Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512). Sempre in materia tributaria, si è precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22941).
Si è pertanto affermato che deve escludersi “che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a fare stato per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo” (Cass., 11 marzo 2015, n. 4832) ‘;
tra le parti del presente giudizio è definitivamente accertata l ‘ illiceità delle trattenute operate in esecuzione della Delibera n. 10/2017: deve pertanto essere accolta la domanda della ricorrente per ottenere la restituzione dell ‘importo di € 1.285,14, trattenuta a titolo di contribut o di solidarietà dal giugno 2022 al novembre 2023, e delle eventuali successive trattenute per il medesimo titolo, oltre interessi di legge;
le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione;
visto l’art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.285,14 , trattenuta a titolo di contributo di solidarietà dal giugno 2022 al novembre 2023, e della somma corrispondente ad eventuali successive trattenute per il medesimo titolo, oltre interessi legali dalla data dei singoli prelievi;
condanna p arte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.769,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. NOME COGNOME.
La Giudice dr.ssa NOME COGNOME