Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23126 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19470/2024 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 39/2024 depositata il 28/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Con la sentenza impugnata la corte d’appello condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ai professionisti in epigrafe somme dovute sui ratei di pensione maturati. Riteneva la corte territoriale che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost.; escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni.
Avverso la sentenza ricorre la CNPADC per quattro motivi; il professionista resisteva con controricorso.
A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio in data 3.3.25, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata per aver violato le norme poste a tutela dell’autonomia della Cassa (primo motivo) , cui si ricollega la facoltà di previsione di un contributo di solidarietà al fine di perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine (secondo motivo); si lamenta poi la ritenuta prescrizione decennale (anziché quinquennale) in ordine all’azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute (motivo terzo) e
si contesta la statuizione di condanna al pagamento degli accessori a far data dalle singole trattenute.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente esaminato le doglianze della Cassa per tutti i profili controversi, pervenendo ad un orientamento ormai del tutto consolidato, espresso in numerose proposte di definizione agevolata (pda) e di rigetto delle opposizioni della Cassa.
Si è già affermato in proposito (tra le tante, Cass. 31082 del 2024) che:
-l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, mentre esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti, avendo il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed dunque sottoposto alla riserva di legge ;
-l’art.1, co.488 legge n.147/13 pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo.
Ne deriva il rigetto dei primi due motivi di ricorso.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, ha affermato
che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio.
Anche il quarto motivo va disatteso, atteso che questa Corte ha già affermata la natura unitaria dei crediti previdenziali e la natura degli accessori quali componenti essenziali di un’unica prestazione, sicché gli interessi vanno calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito (Cass. 24651/24, 31618/24 ed altre numerose conformi).
Le spese seguono la soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000 per compensi, €200 ,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l’ulteriore somma di €2500 ,00; condanna parte ricorrente a pagare €2500 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.