Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7273 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 7273  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14238-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in ROMAINDIRIZZO,  presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo  PEC  dell’avvocato  NOME  COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 532/2023 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/12/2023 R.G.N. 382/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/01/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Rilevato che:
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 16/01/2025 CC
NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Alessandria, deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia e, lamentando di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione, chiedeva dichiararsi l’illegittimità di dette trattenute perché disposte in violazione dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 – come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertita in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 – con particolare riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 -2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno 2013 per il quinquennio 20142018 e la successiva delibera 10 del 2017. La causa veniva riunita ad altra precedente controversia avviata dal medesimo ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la declaratoria di illegittimità del c.d. massimale pensionistico. La RAGIONE_SOCIALE si costituiva in entrambi i giudizi e chiedeva il rigetto delle domande. Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 43/2023 del 06/02/2023 ha accolto la domanda relativa al fondo di solidarietà, ha dichiarato illegittime le trattenute effettuate a tale titolo e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale. Con la medesima sentenza il Tribunale ha rigettato le altre domande.
Avverso detta sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE in via  principale.  COGNOME  NOME  si  costituiva  in  giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale e spiegando appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui  aveva  respinto  le  sue  domande.  La  Corte  di  appello  di Torino, sezione lavoro, con la sentenza n. 532/2023
depositata  il  27/12/2023  rigettava  l’appello  principale  e l’appello incidentale.
Avverso  detta  sentenza  ha  proposto  ricorso  per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, con impugnazione articolata su quattro strumenti. NOME COGNOME si è costituito con controricorso.
Il Giudice delegato ha depositato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.. Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
Di seguito v eniva fissata l’udienza del 16/01/2025.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis  c.p.c.  Anche  la  parte  controricorrente  ha  depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Considerato che :
In via preliminare occorre rilevare che il controricorso è stato depositato tardivamente, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., di qui l’inammissibilità della costituzione.
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, co mma 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della RAGIONE_SOCIALE nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione. Con lo
strumento di impugnazione si predica l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della RAGIONE_SOCIALE, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della RAGIONE_SOCIALE, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della RAGIONE_SOCIALE, il limite dell’equilibrio finanz iario della RAGIONE_SOCIALE e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE anche per la salvaguardia delle nuove generazioni.
2.1. Il motivo è infondato. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass.
20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’ orientamento consolidato quale diritto vivente).
Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce, in via subordinata,  violazione  o  falsa  applicazione  di  norme  di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 434 cod. proc. civ . e dell’art. 24, co. 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 ove  la  sentenza  non  ha  ritenuto  applicabile  il  contributo  di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013.
3.1. Il motivo è infondato. Con lo strumento di impugnazione si deduce l’erroneità della pronuncia per non aver ritenuto applicabile, una volta esclusa la legittimità del contributo di solidarietà esaminato in relazione al primo motivo, almeno il contribut o di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 (e cioè quello previsto nella misura dell’1% per gli anni 2012 e 2013). Si tratta di una doglianza già esaminata e respinta dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento al quale il Collegio ritiene di dare continuità (vedi Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 1 18 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato). Il motivo, per come formulato, è infondato, in quanto nella fattispecie si controverte in ordine alla (il)legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla RAGIONE_SOCIALE (peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non introduce nessun automatismo nell’applicazione del contributo ex lege laddove i regolamenti della RAGIONE_SOCIALE siano in tutto o in parte illegittimi. In ogni caso, la RAGIONE_SOCIALE non ha allegato e provato i presupposti di
applicazione del predetto contributo di solidarietà ex lege dell’1% per il 2012/2013. La pretesa applicabilità del d.l. n. 201 del 2011 postula presupposti rigorosi (l’inerzia della RAGIONE_SOCIALE nell’adottare le misure di riequilibrio che il legislatore indica come prioritarie), che devono essere allegati e dimostrati e che non possono essere surrogati, ora per allora, da lla declaratoria d’illegittimità dei regolamenti in precedenza adottati. Precedenti arresto di questa Corte, nel valutare le istanze di decisione proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, hanno affermato: «il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di inattività degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa RAGIONE_SOCIALE ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)» (Cass., sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24400).
Con il terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione  dell’art.  19,  co mma  3,  l.  29/01/1986,  n.  21, dell’art. 2948, n. 4, c od. civ. , dell’art. 47 -bis d.p.r.
30/04/1970, n. 639 nonché degli artt. 3 e 38 della Costituzione.  La  sentenza  impugnata  sarebbe  viziata  nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado anche sul tema della prescrizione applicabile alla fattispecie,  ritenendo  invocabile  quella  ordinaria  decennale anziché quella quinquennale eccepita dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha da ultimo ribadito (Cass., 07/03/2024, n. 6170), anche in seguito all’istanza di decisione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, l’orientamento incardinato sui principi già espressi dalle sezioni unite (Cass., sez. U., 08/09/2015, n. 17742) che considera assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13/02/2023, n. 4362, e 10/02/2023, n. 4263, e Cass., 14/02/2023, n. 4604, e 13/02/2023, n. 4349 e n. 4314); da tale orientamento, confermato anche alla stregua dell’approfondito scrutinio dei rilievi critici espressi dalla ricorrente, non vi sono ragioni di doversi discostare.
 Con  il  quarto  motivo  di  ricorso  si  deduce  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. n ullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. lamentando che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al quarto motivo di appello relativo alla decorrenza degli interessi legali.
5.1. In proposito occorre rilevare che, secondo l’orientamento di questa Corte (cfr, ex plurimis, ex plurimis, Cass nr. 2313 del 2010; Cass. nr. 15112 del 2013; Cass. nr. 28663 del 2013; Cass. nr. 23989 del 2014; Cass. nr. 16157
del 2016; Cass. nr. 2731 del 2017; Cass. nr. 6145 del 2019), alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere venga a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
5.2. Tale principio deve trovare applicazione nel caso di specie in quanto la sentenza di appello, nel respingere l’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la decisione di primo grado che aveva disposto la decorrenza degli accessori «dalle date delle singole trattenute al saldo»; per questa via, benchè sia mancato un esame esplicito del motivo di appello e della questione circa la decorrenza degli interessi, il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto e non richiede accertamenti di fatto, perché si pone in linea con l’orientamento della Corte, anche di recente ribadito (Cass. 19/08/2024, n. 22915), secondo il quale per effetto dell’accoglimento della domanda di riliquidazione delle singole rate di pensione depurate dal contributo di solidarietà, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE) fino al momento dell’effettivo pagamento; gli accessori, infatti, costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito maggiorato di tali elementi,
rappresenta,  nel  tempo,  l’originario  credito  nel  suo  reale valore man mano aggiornato (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016; Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019 e Cass., sez. un., n. 6928 del 2018).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile  perché  la  sentenza  impugnata  ha  deciso  le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa .
Non  vi è luogo alla condanna  del  ricorrente al pagamento delle spese, stante la  tardività del deposito del controricorso.
7.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. con la condanna del ricorrente alla sanzione da versare alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, liquidata come in dispositivo. In difetto di valida costituzione del controricorrente e di condanna alle spese non vi è luogo ai provvedimenti di cui all’art. 96, terzo comma, cod. p roc. civ..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 2.500,00;
a i  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il  versamento,  da  parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a quello  previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis del citato art. 13, se dovuto.