Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7274 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14492-2024 proposto da:
CASSA RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 712/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2023 R.G.N. 1047/2021;
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N. 14492/2024
Ud. 16/01/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME conveniva in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti innanzi al Tribunale di Vicenza, deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia e, lamentando di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione, chiedeva dichiararsi l’illegittimità di dette trattenute perché disposte in violazione dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 – come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 – con particolare riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 -2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno 2013 per il quinquennio 2014-2018 e la successiva delibera 10 del 2017. La Cassa si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 276/2021 del 06/07/2021 ha accolto la domanda, ha dichiarato illegittime le trattenute a titolo di contributo di solidarietà e ha condannato la Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Cassa. NOME COGNOME si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appello di Venezia, sezione lavoro, con la sentenza n. 712/2023 depositata il 13/12/2023 ha respinto il gravame.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, con impugnazione articolata su tre strumenti. Si sono costituiti con controricorso NOME COGNOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME nelle more deceduto.
Il Giudice delegato ha depositato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.. Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
Di seguito è stata fissata l’udienza camerale del 16/01/2025.
La Cassa ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis c.p.c.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previd enziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione. Con lo strumento di impugnazione si predica l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della Cassa, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della Cassa, il limite
dell’equilibrio finanziario della Cassa e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla Cassa anche per la salvaguardia delle nuove generazioni.
1.1. Il motivo è infondato. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’ orientamento consolidato quale diritto vivente).
Con il secondo motivo di ricorso la Cassa deduce, in via subordinata, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 434 cod. proc. civ . e dell’art. 24, co. 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013.
2.1. Il motivo è infondato. Con lo strumento di impugnazione si deduce l’erroneità della pronuncia per non aver ritenuto applicabile, una volta esclusa la legittimità del contributo di solidarietà esaminato in relazione al primo motivo, almeno il contribut o di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 (e cioè quello previsto nella misura dell’1% per gli anni 2012 e 2013). Si tratta di una doglianza già esaminata e respinta dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento al quale il Collegio ritiene di dare continuità (vedi Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 1 18 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato). Il motivo, per come formulato, è infondato, in quanto nella fattispecie si controverte in ordine alla (il)legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla Cassa (peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non introduce nessun automatismo nell’applicazione del contributo ex lege laddove i regolamenti della Cassa siano in tutto o in parte illegittimi. In ogni caso, la Cassa non ha allegato e provato i presupposti di applicazione del predetto contributo di solidarietà ex lege dell’1% per il 2012/2013. La pretesa applicabilità del d.l. n. 201 del 2011 postula presupposti rigorosi (l’inerzia della Cassa nell’adottare le misure di riequilibrio che il legislatore indica come prioritarie), che devono essere allegati e dimostrati e che non possono essere surrogati, ora per allora, dalla declaratoria d’illegittimità dei regolamenti in precedenza adottati . Precedenti arresto di questa Corte, nel valutare le istanze di decisione proposte dalla Cassa, hanno affermato: «il dato
letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di inattività degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa Cassa ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contri butivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)» (Cass., sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24400).
Con il terzo motivo di ricorso la Cassa deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 19, co mma 3, l. 29/01/1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, c od. civ. , dell’art. 47 -bis d.p.r. 30/04/1970, n. 639 nonché degli artt. 3 e 38 della Costituzione. La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado anche sul tema della prescrizione applicabile alla fattispecie, ritenendo invocabile quella ordinaria decennale anziché quella quinquennale eccepita dalla Cassa.
3.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha da ultimo ribadito (Cass., 07/03/2024, n. 6170), anche in seguito all’istanza di decisione presentata dalla Cassa, l’orientamento
incardinato sui principi già espressi dalle sezioni unite (Cass., sez. U., 08/09/2015, n. 17742) che considera assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13/02/2023, n. 4362, e 10/02/2023, n. 4263, e Cass., 14/02/2023, n. 4604, e 13/02/2023, n. 4349 e n. 4314); da tale orientamento, confermato anche alla stregua dell’approfondito scrutinio dei rilievi critici espressi dalla ricorrente, non vi sono ragioni di doversi discostare.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa .
Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore del controricorrente, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. . Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo
quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione nei confronti del controricorrente delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della controparte, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 2.500,00;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 16