Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13729-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 327/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/12/2022 R.G.N. 158/2022;
Oggetto
R.G.N. 13729/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- Con ricorso notificato il 22/6/2023, la RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Brescia n.327/2022 pubblicata il 30/12/2022, di parziale accoglimento, con riferimento alla sola decorrenza dell’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione, del gravame sulla pronuncia del Tribunale di Brescia che, in accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME, aveva accertato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in virtù di delibere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.4/2008, 3/2013, 10/2017 di rinnovo del contributo introdotto dall’art. 22 del Regolamento del medesimo ente di RAGIONE_SOCIALE professionale, approvato con D.L. 14/7/2004, confermando la condanna di quest’ultimo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme a tale titolo trattenute alla ricorrente nel limite RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla data di deposito del ricorso introduttivo di giudizio (dal 19/3/2020), al netto dell’importo dell’1% previsto dall’art. 24 comma 24 lett.b del d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011 per gli anni 2012-2013.
2.- La professionista intimata si costituisce in giudizio con controricorso deducendo la conformità RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dal giudice di merito con i principi espressi dalla Suprema Corte.
3.- A seguito di formulazione da parte del consigliere delegato di una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio argomentata sui principi espressi dal precedente di questa Corte n.6170/2024 ed altre pronunce inerenti alla illegittimità RAGIONE_SOCIALE
trattenuta ed alla durata decennale del termine di prescrizione, l’ente ricorrente presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. rappresentando, poi, in memoria illustrativa, che la professionista aveva maturato il diritto a pensione nel luglio 2005, quando era già in vigore l’art. 22 del citato Regolamento, che dalla riforma dell’art. 3 co. 12 RAGIONE_SOCIALE L.335/95 in forza RAGIONE_SOCIALE Legge 2 96/2006 era stato eliminato il numerus clausus dei provvedimenti adottabili dagli enti previdenziali privatizzati ai fini RAGIONE_SOCIALE salvaguardia dell’equilibrio di bilancio di lungo termine, che il principio del pro rata temporis era stato attenuato con l’introduzione dei principi di gradualità ed equità intergenerazionale, che in materia vige il principio di riserva di legge relativa, che l’interpretazione autentica dell’art. 3 co. 12, come innanzi modificato, fornita dall’art. 1 co.488 RAGIONE_SOCIALE L.147 del 2013, consente un’efficacia retroattiva ai provvedimenti introduttivi del contributo di solidarietà, e che la disciplina applicabile in tema di prescrizione fosse quella breve di cui al 2948 c.c. trattandosi di credito pagabile di importo determinato.
CONSIDERATO CHE
1.- Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, inerenti, il primo, alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cpc, RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994, art. 3 comma 12 L. n. 335/95, anche come modificato dall’art. 1 co.763 L.n.296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 co. 488 L.n.147/2013, dell’art. 24 comma 24 d.l. 201/2011 conv. in L.214/2011, degli artt. 2, 3, 23 Cost. anche in relazione al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE delibere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.4/2008, 3/2013, e 10/2017 emanate anche in virtù del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato
con DM 14/7/2004, nonché dell’art. 115 cpc laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione RAGIONE_SOCIALE dottNOME COGNOME; la Corte territoriale avrebbe, invero, errato nel negare che la RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine. Nel secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 co.3 L.n.21/1986, dell’art. 2948 n.4 c.c., e dell’art. 47 -bis d.p.r. n.639/1947 nonché degli artt. 3 e 38 RAGIONE_SOCIALE Cost. nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione breve.
Entrambi i motivi sono infondati. Tutte le questioni sollevate dal ricorrente hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare piena continuità; già nell’imminenza RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma di interpre tazione autentica di cui all’art. 1 comma 488 RAGIONE_SOCIALE L. 147/2013 le Sezioni Unite (sent.17742/15), investite RAGIONE_SOCIALE questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica all’art. 3 comma 12 L.335/95 ad opera dell’art. 1 comma 763 RAGIONE_SOCIALE L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l’irrilevanza di quest’ultima per i pensionati che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema RAGIONE_SOCIALE non applicazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore il quale deve essere posto in
condizione di poterlo riscuotere, non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare.
Nel caso di specie, trattandosi di un professionista pensionato dal 2005, trova applicazione il principio di diritto enunciato al punto 18 lett. B RAGIONE_SOCIALE citata sentenza (« Nel regime previdenziale dettato dalla L. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la RAGIONE_SOCIALE a favore di ragionieri e periti commerciali) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione RAGIONE_SOCIALE modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione l’art. 3, c. 12, RAGIONE_SOCIALE 1. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del pro rata »).
3.1- A ciò si aggiunga che pienamente aderente alla vicenda in esame è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n.31875 sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla RAGIONE_SOCIALE, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” RAGIONE_SOCIALE prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La pronuncia, citata nella proposta di definizione accelerata, ha affrontato il tema RAGIONE_SOCIALE privatizzazione degli enti professionali di RAGIONE_SOCIALE
ed RAGIONE_SOCIALE, l’autonomia gestionale RAGIONE_SOCIALE casse e la non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema RAGIONE_SOCIALE fonti precisando che il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti RAGIONE_SOCIALE Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88 per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario, il tema dell’equilibrio di bilancio RAGIONE_SOCIALE gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (variazione di aliquote contributive prima e riparametrazione dei coefficienti di rendimento) dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti (cd. numerus clausus) e risulta incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previden ziali privatizzati, come quello dell’art. 22 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE commercialisti, che « introduca -a prescindere dal ‘criterio di determinazione del trattamento pensionistico’ -la previsione di una trattenuta a titolo di ‘contributo di solidarietà’ sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti », ossia ne « esula qualsiasi provvedimento che -lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE successive formulazioni dell’art. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno RAGIONE_SOCIALE sua misura »; la medesima pronuncia ha anche affrontato il tema RAGIONE_SOCIALE interpretazione
autentica fornita dall’art. 1 co. 488 RAGIONE_SOCIALE L. 147/2013 nel senso RAGIONE_SOCIALE legittimità degli atti adottati prima RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine « mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato dl contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo », ed infine anche il tema RAGIONE_SOCIALE non incidenza RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n.173 del 2016 « sulle conclusioni qui assunte » trattandosi comunque di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
3.2- Ancora, altri precedenti di questa Corte hanno affermato: la mancata copertura RAGIONE_SOCIALE previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che «rende illegittima la previsione RAGIONE_SOCIALE ritenuta per cui è causa» (Cass. ord. 12122/2023), l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata (Cass. sent. n.603/2019), la carenza di base legale ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite alla autonomia negoziale rappresentato dalla riserva di legge delineata dall’art. 23 Cost. con l’affermazione che « l’autonomia non è legibus soluta » (Cass. ord. n.9914/2023), ed il significato dello jus superveniens di cui all’art. 1 co.763 RAGIONE_SOCIALE L.296/2006 che non sta ad indicare che atti o provvedimenti riduttivi RAGIONE_SOCIALE prestazioni già erogate siano legittimi « sol perché già adottati » ma che sia garantita la « perdurante efficacia anche alla luce RAGIONE_SOCIALE modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto RAGIONE_SOCIALE legge » (Cass. ord. n. 19711/2017).
3.3- Ulteriori considerazioni sollevate dal ricorrente in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che, per disposizioni normative succedutesi nel tempo, deve essere assicurata per un termine lungo ampliato dai 15 anni previsti ex art. 3 comma 12 L.335/95 ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 RAGIONE_SOCIALE L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla RAGIONE_SOCIALE è stato prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, e si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico. Si precisa che il richiamo e spresso nei motivi di ricorso a quest’ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell’1% su due annualità (2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di due istituti diversi per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all’art. 24 comma 24 lett. B, del D.L. 201/2011 ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito, e presuppone una condizione di inerzia dell’ente previdenziale privato e non già l’attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima).
4.1- Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 –
richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all ‘ ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Si richiama anche la pronuncia Cass. n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizi one dell’assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico decurtata e non riscossa ne esclude il carattere di importo ‘pagabile’. Trattasi di un indirizzo consolidato (cfr. Cass. n.449/23, e n.688/23) e condiviso dal collegio.
4.2Né vale in contrario richiamare l’art.47 -bis d.P.R. n.639/70, secondo cui ‘ Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché RAGIONE_SOCIALE prestazioni RAGIONE_SOCIALE gestione di cui all’art.24 l. n.88/89, o RAGIONE_SOCIALE relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni .’ Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione, mentre il caso di spec ie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione in sé considerata (Cass.4604/23). Invero, si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- dei trattamenti pensionistici, non rientrando la fattispecie in esame nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, « ma quale credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli
ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione in sé considerata » (così in sent. n.31527/2022, per poi concludere che « La RAGIONE_SOCIALE ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale »).
La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione accelerata orientata verso la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, stante la continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivamente concentrato nella recente pronuncia ivi menzionata (Cass. n. 6170/2024), in cui si condensano tutti gli argomenti innanzi svolti e le soluzioni negative cui anche in questa sede si perviene.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo in ragione del valore di lite e con attribuzione al difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore RAGIONE_SOCIALE controparte e di un ‘ ulteriore somma di denaro in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte (Cass. S.U. 27195, 27433, 36069 del 2023, Cass. 27947/23); nel caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta, infatti, la disciplina introdotta dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c.
fornisce ulteriore rilievo alla funzione deterrente e, al tempo stesso, sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione accelerata rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, in tal modo valorizzando la funzione deflattiva RAGIONE_SOCIALE definizione accelerata per disincentivare inutili lungaggini processuali, in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni. Parte ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., una somma equitativamente determinata in €2 .000,00 in favore di parte resistente, ed un’ ulteriore somma di €2 .000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo, ove risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 III e IV comma c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, e RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di Euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.