Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1396 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1396 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34443/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1509/2019 depositata il 13/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Causa 14 rg. 34443/19
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 13.5.19 la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale di Viterbo, ha condannato l’Inps a restituire all’appellante il contributo di solidarietà ex articolo 20 comma 21 decreto legge 201/11 convertito in legge 214/11, contributo prelevato sulla parte di pensioni in godimento già a carico del fondo telefonici. Ha ritenuto in particolare la corte territoriale che il contributo non andasse calcolato sull’intero importo della pensione in godimento ma solo sull’eccedenza della pensione rispetto al corrispondente trattamento del regime generale AGO a parità di retribuzione e contribuzione, essendo solo questo il vantaggio degli iscritti ai fondi speciali rispetto ai lavoratori iscritti all’AGO.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo; è rimasto intimato il contribuente.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo, che deduce violazione dell’articolo 24 comma 21 succitato, è fondato.
Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L – , Ordinanza n. 30254 del 14/10/2022, Rv. 665780 – 01) che il contributo di solidarietà di cui all’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, istituito per il quinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali, sicché è posto dal legislatore a carico dell’intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione.
Sulla base del precedente, cui va data continuità, la sentenza va cassata in accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa a decisa nel merito, con il rigetto della domanda restitutoria introduttiva del giudizio.
Le spese dell’intero processo vanno compensate in considerazione della sopravvenienza del precedente all’introduzione della lite.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio; spese dell’intero processo compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre