Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5100 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5100 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3560-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dRAGIONE_SOCIALE avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dRAGIONE_SOCIALE avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 709/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2022 R.G.N. 312/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/02/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con l ‘impugnata sentenza n. 709/2022, la Corte di appello di Milano ha respinto il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato l’insussistenza delle pretese creditorie avanzate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a titolo di contribuzione addizionale Aspi/Naspi, di cui all’art. 2, commi 28 -30, della legge n. 92/2012, con l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA, notificato in data 28.9.2021.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l’esenzione delle RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE dal versamento del predetto contributo addizionale trovasse fondamento nell’art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso e successiva memoria.
Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 -bis, ultimo comma, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Col primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 28 -30, della legge n. 92 del 2012 e dell’art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in particolare, censura la sentenza della Corte milanese, in quanto avrebbe realizzato una commistione tra le due discipline richiamate, senza però dare attuazione alla norma speciale, contenuta nell’art. 2, commi 28 -30, della legge n. 92/2012, che esclude la debenza del contributo addizionale indicato solo per i RAGIONE_SOCIALE dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, d .lgs. n. 165/01.
Il motivo è fondato.
L’art. 4, comma 8, della legge n. 243 del 1991 dispone: ‘Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le università RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono soggette alla disciplina delle università RAGIONE_SOCIALE. ‘
La Corte d’appello ha ritenuto che la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, abbia riguardo anche al contributo addizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché concernerebbe sia la tipologia, sia la misura (bas e o addizionale) dell’assicurazione.
Con la recente sentenza n. 13519 del 2025, questa Corte ha condiviso l’interpretazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che la norma richiamata risale ad un’ epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e non la successiva RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , né la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il contributo addizionale AspI è stato introdotto con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE assunti con contratto non a tempo indeterminato, per i periodi contributivi successivi all’1.1.2013, dall’art. 2, comma 28, della legge n.92 del 2012, che esclude dal contributo addizionale le sole categorie di RAGIONE_SOCIALE di cui al successivo comma 29. Tra queste, alla lettera d), sono esclusi i RAGIONE_SOCIALE assunti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co mma 2, d.lgs. n.165 cit., che include tra le pubbliche amministrazioni le università RAGIONE_SOCIALE; laddove, nel caso di specie, si tratta di università non statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzione non qualificabile come pubblica amministrazione.
Ebbene, secondo l’indirizzo richiamato, cui s’intende dare continuità, «è da ritenere che la l. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolare istituto quale è quello della contribuzione addizionale AspI; tale istituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991. Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. Con modif. in l. n.96/18 la misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensi dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquota addizionale».
Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA
Le spese dell’intero processo devono essere compensate, attesa l ‘ assenza di precedenti specifici di questa Corte al momento di instaurazione del giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese di lite dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME