Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33864 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33864 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19579-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI
Oggetto
R.G.N. 19579/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/03/2017 R.G.N. 442/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME. RILEVATO che:
con sentenza del 7.3.17, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ( d’ora in avanti S tazione) alla cartella esattoriale con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva preteso il versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione per malattia, maternità e disoccupazione, per il periodo aprile 2010agosto 2012, ritenendo non applicabile il D.L. n. 122 del 2008, art. 20, comma 2 agli enti pubblici non partecipati dallo Stato, ma solo sottoposti a vigilanza; nella specie la RAGIONE_SOCIALE non rientrava neanche nella fattispecie rivendicata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 d.lgs. n. 540/1999;
la Corte territoriale, coerentemente a quanto affermato in alcuni propri precedenti analoghi, ha affermato, che, fermo restando che l’unico tema d’indagine era quello relativo all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, comma 2, d.l. n. 112 del 1988, tale disposizione non poteva applicarsi alla RAGIONE_SOCIALE, posto che non si trattava di impresa di Stato, di Ente pubblico, di Ente locale o di impresa RAGIONE_SOCIALEo Stato privatizzata o a capitale misto;
avverso tale sentenza, ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un motivo, in cui resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALEa L. n. 138 del 1943, art. 6, L. n. 1204 del 1971, art. 21, D.L. n. 112 del 2008, art. 20 convertito in L. n. 133 del 2008 e del D.lgs. n. 540 del 1999, per avere la sentenza impugnata trascurato che l’obbligo generale contributivo per la malattia è previsto anche per i datori privati;
il motivo è fondato, dovendosi dare continuità a ll’orientamento che questa Corte di cassazione ha fatto proprio ( da ultimo Cass. 24030 del 2021);
si è affermato che già a partire da Cass. n. 2756 del 2014, e poi con Cass. nn. 18395, 21536, 22291, 28296 del 2019, il riferimento alle imprese RAGIONE_SOCIALEo Stato nel richiamato art. 20 è stato sempre inteso in senso ampio ed a-tecnico;
in particolare, questa Corte ha già affermato (Sez. L -, Ordinanza n. 6450 del 06/03/2020, Rv. 657186 – 01, alla cui ampia
motivazione si fa rinvio) che le stazioni sperimentali per l’RAGIONE_SOCIALE hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe “imprese RAGIONE_SOCIALEo Stato” che, D.L. n. 112 del 2008, ex art. 20, comma 2, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia;
la sentenza impugnata va, pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e provveda anche, alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre