Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 370 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 370 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9701-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 832/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2021 R.G.N. 147/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Riliquidazione pensione -contributi SSN -motivazione 118 disp. att. c.p.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2025
CC
La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da NOME avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di riliquidazione della pensione di anzianità attraverso la sua ricostituzione computando le annualità dal 1987 al 1992, periodo nel qu ale l’istante chiedeva di considerare i contributi versati quale artigiano al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non contemplati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Respinto l’eccepito difetto di giurisdizione non avendo la controversia ad oggetto la debenza del contributo, di natura tributaria, bensì il diritto alla ricostituzione della pensione, devoluta alla cognizione del giudice ordinario del lavoro, e superate le questioni di improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa e di prescrizione, il tribunale, pronunciatosi nel merito, aveva escluso che il contributo al SSN potesse essere considerato a fini pensionistici; alla sentenza del primo giudice, integralmente confermata dalla Corte territoriale che ne aveva condiviso il ragionamento logico-giuridico, l’appellante aveva contrapposto ‘un’apodittica affermazione della natura assicurativa’ del contributo al SSN non suffragata ‘da una ragionata d isamina di norme di legge applicabili alla fattispecie’. Né l’appellante aveva fornito alcuna delucidazione in merito ai contributi versati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel periodo in contestazione, successivo alla cessazione della sua posizione di artigiano risalente al 30/4/1987.
Avverso la sentenza, la parte privata propone ricorso in cassazione affidandosi ad un motivo a cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del l’8 ottobre 2025 .
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione degli artt. 132 co.2 n.4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e 111 co.6 Cost. per avere la Corte d’appello apparentemente motivato la sua decisione rinviando unicamente alla sentenza di primo grado, evidenziando che, pur ammessa la motivazione della sentenza con riferimento a precedenti conformi, va escluso che il riferimento al precedente sia esclusivo. Inoltre la Corte territoriale, che non aveva espresso autonome valutazioni, aveva fatto proprie le argomentazioni del giudice di primo grado, ed aveva compensato le spese di lite tenuto conto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla utilizzabilità a fini pensionistici del contributo SSN.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza relativa alla mancata allegazione dell’atto di appello su cui si fonda il ricorso, e la sua infondatezza perché la Corte non si è limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico ma ha valutato l’infondatezza dei motivi di gravame ed ha ritenuto l’inidoneità del contributo al SSN ad incidere sulla posizione assicurativo-previdenziale e quindi ad essere considerata ai fini del calcolo della pensione, stante la sua natura tributaria come emerge dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Il ricorso è inammissibile.
La censura relativa al richiamo letterale e immotivato alla pronuncia di primo grado non ha alcun fondamento. In primo luogo, mancando la riproduzione in ricorso dei motivi di appello, non è verificabile l’ambito della critica elevata alla sentenza del tribunale sul quale si sarebbe dovuto ulteriormente confrontare
il giudice di secondo grado; e tale mancanza di allegazione si riflette sul difetto di specificità del motivo di ricorso. In particolare, non risultano enunciate doglianze sul merito della richiesta riliquidatoria, e di come su di essa possano interferire i contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non concorrono ad implementare l’estratto contributivo, fermo restando che non possa essere sottaciuta la carenza di un previo accertamento sul versamento contributivo nella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE periodo in contestazione, dal 1987 al 1992 (come si ricava dalla ricostruzione dei fatti emergente dalla impugnata sentenza).
Inoltre, infondata è la censura di nullità della sentenza di appello per motivazione apparente. L’impugnata sentenza non si è limitata a riprodurre il contenuto della pronuncia di primo grado, ma ha compiuto un ulteriore passaggio argomentativo, concern ente l’apprezzamento del ragionamento logico -giuridico svolto dal tribunale quale ‘frutto di una puntuale applicazione delle norme di legge regolanti la fattispecie, così come interpretata da una consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esaustivamente citata nella pronuncia impugnata’. La Corte territoriale ha considerato favorevolmente il percorso motivazionale del primo giudice utilizzando come parametro valutativo di legittimità i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ivi richiamati, in tal modo confutando una contraria tesi del ricorrente volta a contemplare una voce contributiva di natura tributaria nell’ambito di un invocato ricalcolo pensionistico, a copertura di un periodo non integralmente conteggiato.
La sentenza di appello ha anche precisato che alla esaustiva e convincente motivazione della sentenza di primo grado l’appellante aveva contrapposto una ‘apodittica affermazione
della natura assicurativa del contributo SSN, non suffragata né da puntuali richiami giurisprudenziali né da una ragionata disamina delle norme di legge applicabili alla fattispecie’. In sostanza, la Corte territoriale non soltanto ha inteso aderire al preponderante e consolidato orientamento sulla natura tributaria del contributo SSN (sul punto, si richiama ex multis ord. n.14997/2018), ma ha anche ritenuto infondate e non specificamente argomentate le critiche mosse dall’appellante, inidonee a suggerire un diverso orientamento interpretativo.
Sul piano tecnico della formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., va anche osservato che non si verte affatto in un caso di motivazione della pronuncia di appello limitatasi a manifestare acriticamente la condivisione della decisione di primo grado; quanto argomentato da questa Corte in ord. N. 16057/18 non è in questa sede ravvisabile (ivi si era affermato che ‘r icorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare -neppure sinteticamente- le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure ‘) ; invece, nel caso in esame la Corte territoriale ha, per quanto innanzi visto, illustrato le ragioni per cui ha inteso confermare la sentenza del tribunale, e per le quali ha disatteso i motivi di appello (come innanzi visto, neppure riprodotti nel presente ricorso), non limitandosi a manifestare la sua mera condivisione.
7.1 L’obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale resta violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad
assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. (cfr. Cass. 22598/18).
7.2 – E, ove eventualmente elevato il vizio nell ‘ambito dell’art . 360 co.1 n.5, cpc, esso rileverebbe quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. (Cass. ord. n. 6758/2022).
Ciò, per quanto in dettaglio esaminato, non è riscontrabile nel caso in esame. Il ricorso, che non fornisce dati utili per evidenziare il lamentato vizio secondo i canoni interpretativi richiamati, è dunque inammissibile.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, e la determinazione sul doppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di rito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME