Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22568 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18447/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
F.C. BOLZANO BOZEN 96, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 385/2020 pubblicata il 29/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame proposto da FRAGIONE_SOCIALE COGNOME nella controversia con l’I.N.P.S. .
La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito con riferimento al versamento dei contributi previdenziali sui compensi erogati a ll’allenatore della squadra calcistica di seconda categoria, costituita come società sportiva dilettantistica, nel periodo dallo 01/08/2011 al 30/06/2013.
Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione .
La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha accertato l’insussistenza dell’obbligo contributivo a carico della società calcistica, in forza della esenzione prevista dall’art.69 del d.P.R. n.917/1986.
Per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALES., con ricorso affidato a due motivi. F.C. BOLZANO BOZEN 96 resiste con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo IRAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 del d.lgs. C.p.s. n.704/1947 e dell’art.67 comma 1 lettera m) del d.P.R. n.917/1986, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.67 comma 1 lettera m) e 69 del d.P.R. n.917/1986, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
In via pregiudiziale deve rilevarsi che la controricorrente ha eccepito che con il ricorso per cassazione non sono stati
specificamente censurati i capi della sentenza della corte territoriale inerenti: a) la natura dilettantistica dell ‘attività sportiva svolta d alla F.C. BOLZANO BOZEN 96; b) l’accertamento della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società sportiva e l’allenatore NOME COGNOME
Ritiene la Corte che il passaggio in giudicato di questi due capi di sentenza della corte territoriale non valga a escludere la proponibilità e l’ammissibilità del ricorso per cassazione, in considerazione del fatto che il perseguimento di finalità dilettantistiche è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’esenzione dalla contribuzione ex art.67 lettera m) del d.P.R. n.917/1986, essendo necessario anche che la prestazione oggetto della pretesa contributiva non sia svolta in modo professionale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti sulla medesima questione giuridica, ossia l’assoggettamento alla obbligazione contributiva per il periodo dallo 01/08/2011 al 30/06/2013 con riferimento alla prestazione svolta dall ‘ allenatore della squadra.
Sul punto si richiamano i principi di diritto di Cass. 28/04/2025 n.11196, Cass. 28/04/2025 n. 11203 e Cass. 1/04/2025 (e precedenti richiamati), ai quali si intende dare continuità, «le questioni devolute, già affrontate e risolte dalla Corte, sono infondate alla stregua di principi che, ratione temporis, rilevano anche nella presente controversia. Si è affermato che: «Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione RAGIONE_SOCIALE, ora confluita presso l’INPS. Per effetto della previsione contenuta
nell’art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in I. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; – il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità » (Cass. nr. 41397 del 2021 e plurime successive conformi).
Si è, in particolare, specificato che l’art. 67 TUIR non consente di includere, all’interno dell’area dei redditi diversi, le somme percepite da coloro i quali svolgono «professionalmente» le attività cui le somme si riferiscono. La professionalità è da intendersi in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento dell’attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell’attività; sono esclusi, dunque, dai redditi diversi quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente (tra le tante, v. in motivazione, Cass. 2339 del 2022, paragrafi 19 e ss)».
La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, perché ha ritenuto che ai fini del l’esenzione dall’obbligo contributivo ex artt.67 comma primo lettera m) e 69 d.P.R. n.917/1986 non fosse rilevante il requisito della professionalità nello svolgimento della prestazione da parte dell’allenatore «ricavato dalla preparazione e competenza specifica del soggetto, dalla continuità della prestazione e dalla misura del compenso» (pag.8 motivazione), dando invece esclusiva rilevanza alla natura di società sportiva dilettantistica della RAGIONE_SOCIALE BOLZANO BOZEN 96.
La corte territoriale, inoltre, non ha proceduto a compiere gli altri accertamenti in fatto necessari e sufficienti per la sussistenza della causa di esenzione dalla obbligazione contributiva, nei termini sopra specificati.
Il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello che, in diversa composizione, dovrà procedere agli accertamenti in fatto richiesti dai principi di diritto sopra richiamati per la sussistenza dei presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.