Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14872-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. 14872/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 6.11.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e omessi in danno di n. 147 collaboratori impiegati in servizi di animazione turistico-sportiva; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di che, chiamata la causa all’adunanza camerale del giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 633/197 2, e 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata data prova dei presupposti dell’obbligazione contributiva assumendo come parametro una normativa (quella fiscale) affatto estranea alla vicenda per cui è causa;
che, con il secondo motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 633/1973, e dell’art. 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per avere la Corte territoriale ritenuto che i compensi percepiti dai lavoratori coinvolti
nell’accertamento ispettivo trovassero causa in prestazioni riconducibili all’ambito delle attività sportive e sprovviste del requisito della professionalità;
che, con il terzo motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, d.lgs. Cp.S. n. 708/1947, e 67, comma 1°, lett. m) , T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito escluso l’assoggettabilità alla contribuzione dei compensi percepiti dai lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo in quanto inferiori alla soglia di € 7.500,00 annui;
che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure;
che, in punto di fatto, va premesso che i giudici territoriali hanno escluso che i lavoratori coinvolti nell’accertamento ispettivo potessero essere considerati animatori turistici, essendo piuttosto emerso dall’istruttoria che la loro attività, svolta in forza di contratti di prestazione sportiva dilettantistica, ‘era inserita nell’ambito di uno specifico progetto finalizzato alla promozione dell’attività sportiva/motoria come risulta dalla maggior parte delle iniziative programmate (camminata sulla sabbia ed in acqua, giro in bici alla scoperta del territorio, risveglio muscolare, acquagym, giochi dinamici, zumba, scuola di ballo, etc.)’, e che, in relazione al contenuto degli accordi, all’apporto fornito dai lavoratori (‘nella stragrande maggioranza tratt asi di periodi non continuativi e di breve durata’) e all’importo e alla causale dei compensi percepiti (imputati a titolo di rimborso spese e tutti rientranti entro la soglia di € 7.500,00, ‘limite allora vigente per la c.d. no tax area ‘), difettava altre sì ‘il requisito della professionalità’ della prestazione;
che, tanto premesso in fatto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno escluso l’assoggettabilità dei compensi alla
contribuzione dovuta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non trattandosi in specie di ‘animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica’, ex art. 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, e avendo questa Corte chiarito che la corresponsione ai prestatori di attività sportiva dilettantistica resa in favore di enti sportivi della medesima natura di compensi sussumibili nella nozione fiscale di ‘redditi diversi’ (i quali, entro la soglia prevista dall’art. 69, comma 2, T.U.I.R., vigente ratione temporis , di € 7.500,00 per anno d’imposta, sono fiscalmente neutri), non dà luogo a contribuzione in favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, purché tali compensi risultino corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non abbiano carattere di prestazioni professionali (così Cass. n. 41397 del 2021 e succ. conf.);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.700,00, di cui € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.2.2025.