Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19874-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 1528/2024 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 04/04/2024 R.G.N. 1524/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione svolta da
Oggetto
Contributi Enpals
R.G.N.19874/2024
COGNOME
Rep.
Ud 29/05/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito concernente omissioni contributive riferibili a lavoratori da assicurarsi presso la gestione Enpals.
Riteneva la Corte che si trattasse di lavoratori impiegati in modo non occasionale in vista della realizzazione di spettacoli.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
L’Inps è rimasto intimato.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’ Associazione RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.1, co.188 l. n.296/06, per non avere la Corte considerato che in forza di tale norma non è dovuta contribuzione per i lavoratori dello spettacolo ‘già tenuti al versamento di contributi, ai fini della previdenza obbligatoria, ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, nel periodo di svolgimento delle prestazioni citate’ ove non sia corrisposta una remunerazione annua superiore a € 5000.
Il motivo è inammissibile.
Dispone l’art.1, co.188 l. n.296/06: ‘ Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di
pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388. E successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’ENPALS derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui’ .
La norma quindi richiede l’accertamento di un presupposto di fatto, ovvero che si tratti di lavoratori non assicurati presso altre gestioni di assicurazione obbligatoria.
Tale dato di fatto, che non risulta dalla sentenza, nemmeno è stato allegato col motivo di ricorso, generico sul punto. Allo stesso modo, nemmeno il ricorso allega in quale atto del giudizio di merito sia stata esposta la predetta circostanza di fatto, di modo che essa non risulti nuova e dedotta in modo inammissibile per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.
Va ricordato che in sede di legittimità non sono ammissibili nuove questioni di diritto se, come accade nel caso di specie, esse implichino accertamenti di fatto nuovi, non effettuati dal giudice di merito (Cass.14477/18, Cass.2193/20).
All’inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese, essendo l’Inps rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 29.5.25