Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29961 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1699-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Contributi lavoratori autonomi
R.G.N. 1699/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/10/2017 R.G.N. 138/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’11.10.2017, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto a NOME COGNOME il pagamento di differenze contributive in relazione ai redditi percepiti quale quotista di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in aggiunta a quelli derivanti dall’ attività di agente di commercio, per la quale è iscritto nell’apposita RAGIONE_SOCIALE commercianti; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis , l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente quale socio non lavoratore di società di capitali non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commercianti;
che il motivo è infondato essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione
ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr. da ult. Cass. n. 27023 del 2023);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.5.2024.