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Contributi previdenziali: redditi da S.a.s. inclusi

La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore autonomo, iscritto alla gestione commercianti, deve versare i contributi previdenziali sulla totalità dei redditi d’impresa, includendo anche quelli derivanti dalla partecipazione come socio accomandante in una S.a.s., anche se non svolge attività lavorativa in tale società. La decisione si fonda sul principio di trasparenza fiscale applicabile alle società di persone, che qualifica tali proventi come reddito d’impresa per il socio.

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Pubblicato il 23 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Contributi Previdenziali: Anche i Redditi da S.a.s. Fanno Base Imponibile

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di contributi previdenziali per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali. Anche i redditi derivanti dalla semplice partecipazione a una società in accomandita semplice (S.a.s.), senza prestazione di attività lavorativa, devono essere inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale che ha importanti implicazioni per molti imprenditori e professionisti.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dal ricorso di un commerciante contro un avviso di addebito emesso dall’ente previdenziale per il mancato versamento di contributi IVS per gli anni 2009 e 2010. Tali contributi erano stati calcolati includendo, nella base imponibile, i redditi percepiti dal contribuente come socio accomandante di una S.a.s., società nella quale egli non svolgeva alcuna attività lavorativa.

In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione al contribuente, ritenendo che tali redditi da partecipazione non fossero assoggettabili a contribuzione. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell’ente previdenziale. La questione è quindi approdata in Cassazione.

La Questione Giuridica: Quali Redditi Contano?

Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992. Questa norma stabilisce che i contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sono rapportati alla “totalità dei redditi d’impresa” dichiarati ai fini IRPEF. Il ricorrente sosteneva che il suo reddito da partecipazione in S.a.s. non dovesse essere considerato tale, in quanto non derivante da una propria attività lavorativa.

Analisi sui Contributi Previdenziali e la Totalità dei Redditi

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno chiarito che la normativa ha volutamente ampliato la base imponibile contributiva, passando da un concetto legato al solo reddito derivante dall’attività che ha dato titolo all’iscrizione a uno più ampio, che abbraccia la “totalità dei redditi d’impresa”.

Per definire cosa si intenda per “reddito d’impresa”, è necessario fare riferimento alle norme fiscali (d.P.R. n. 917/1986). Qui emerge la distinzione cruciale:

1. Società di persone (es. S.a.s., S.n.c.): Vige il principio di trasparenza fiscale. Il reddito prodotto dalla società è considerato reddito d’impresa in capo a ciascun socio, in proporzione alla sua quota, indipendentemente dalla percezione effettiva e dal fatto che svolga o meno attività lavorativa nella società.
2. Società di capitali (es. S.p.A., S.r.l.): Gli utili da partecipazione sono qualificati come redditi di capitale. Questi non rientrano nella base imponibile per i contributi previdenziali, a meno che il socio non svolga anche un’attività lavorativa per la società che dia titolo all’iscrizione previdenziale.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento ormai consolidato. Il legislatore ha scelto di sganciare parzialmente il calcolo del contributo previdenziale dal diretto svolgimento di un’attività lavorativa, per armonizzare la base imponibile previdenziale con quella fiscale. Per le società di persone, il reddito prodotto è fiscalmente imputato al socio come reddito d’impresa. Di conseguenza, tale reddito entra a far parte della “totalità” su cui si calcolano i contributi previdenziali.

La Cassazione ha anche rigettato i dubbi di incostituzionalità sollevati dal ricorrente. Citando una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 354/2001), ha affermato che la differenza di trattamento tra soci di società di persone e soci di società di capitali è ragionevole. Nelle prime, l’elemento personale e il legame tra i soci sono preminenti, giustificando un’imputazione diretta del reddito; nelle seconde, prevale l’elemento del capitale investito.

Le Conclusioni

La pronuncia conferma che un lavoratore autonomo iscritto a una gestione previdenziale (es. commercianti) che sia anche socio accomandante di una S.a.s. è tenuto a versare i contributi anche sulla quota di utili derivante da quest’ultima partecipazione. Questo vale anche se il suo ruolo è quello di un mero investitore passivo. La decisione sottolinea l’importanza di una corretta pianificazione fiscale e previdenziale, tenendo conto di come le diverse forme societarie incidano non solo sulla tassazione, ma anche sugli obblighi contributivi.

Un commerciante deve pagare i contributi previdenziali sui redditi derivanti da una S.a.s. in cui è socio accomandante e non lavora?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, tali redditi sono qualificati come reddito d’impresa per il principio di trasparenza fiscale e rientrano nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti alla gestione commercianti.

Qual è la differenza tra redditi da partecipazione in società di persone e in società di capitali ai fini dei contributi?
I redditi da società di persone (come S.a.s. o S.n.c.) sono considerati reddito d’impresa per il socio e sono sempre inclusi nella base imponibile. I redditi da società di capitali (come S.p.A. o S.r.l.) sono considerati redditi di capitale e non sono soggetti a contribuzione, a meno che il socio non svolga anche un’attività lavorativa per la società.

La norma che include i redditi da partecipazione in S.a.s. nella base imponibile dei contributi è costituzionale?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale, ha confermato che la differente disciplina tra società di persone e di capitali è legittima e non viola i principi costituzionali, data la diversa natura del vincolo sociale nelle due tipologie di società.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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