SENTENZA TRIBUNALE DI TRENTO N. 158 2024 – N. R.G. 00000224 2023 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 01 10 2024
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione RAGIONE_SOCIALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del RAGIONE_SOCIALE, nella persona fisica del AVV_NOTAIO pronunzia la seguente
S E N T E N Z A   N O N   D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di RAGIONE_SOCIALE promossa con ricorso depositato in data 7.6.2023
d a
rappresentata  e  difesa  dall’  AVV_NOTAIO  pec
e
dall’AVV_NOTAIO pec
Parte_1
Email_1
Email_2
ricorrente
TABLE
c o n t r o
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
‘ IN INDIRIZZO PRINCIPALE:
– accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l’annullamento e/o l’invalidità e/o  la  nullità  e/o  l’inefficacia,  in  tutto  o  in  parte,  anche  in  forza  RAGIONE_SOCIALE  sollevata eccezione di prescrizione, dei seguenti atti:
a)  Verbale  Unico  di  Accertamento  e  Notificazione  NUMERO_DOCUMENTO  del  14.02.2020, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE presso la sede di RAGIONE_SOCIALE; CP_1
b) la comunicazione di rettifica di data 05.03.2020; NUMERO_DOCUMENTO
c) la comunicazione di rettifica di data 15.12.2022; NUMERO_DOCUMENTO
e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’inesistenza del credito vantato dall’ sulla base dei predetti atti. CP_1
IN VIA SUBORDINATA:
– accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l’annullamento e/o l’invalidità e/o  l’inefficacia  e/o  l’illegittimità,  in  tutto  o  in  parte,  anche  in  forza  RAGIONE_SOCIALE  sollevata eccezione di prescrizione, RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate per evasione, applicando se del caso quelle previste per la mera omissione;
IN OGNI CASO:
condannare  controparte  alla  refusione  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  procedura  e  compensi  di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario, 4% CNPA e IVA, in misura di legge ‘
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
‘ Respingersi in toto il ricorso de quo, con integrale conferma dei quanto accertato, e di quanto addebitato con il verbale NUMERO_DOCUMENTO E NUMERO_DOCUMENTO DEL 14/02/2020, o RAGIONE_SOCIALE somma uguale o minore da accertarsi con espletanda CTU, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di contributi e di sanzioni  e  somme  aggiuntive,  da  calcolarsi  al  momento  del  saldo,  all’ e/o  al Concessionario. CP_1
Con rifusione RAGIONE_SOCIALE spese e competenze del presente giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva ‘
MOTIVAZIONE
la domanda proposta dalla società ricorrente
La società ricorrente propone domanda volta ad accertare l’inesistenza  RAGIONE_SOCIALE  pretese  avanzate  dall’ nel  verbale  unico  di  accertamento  e notificazione NUMERO_DOCUMENTO  del  14.02.2020  (doc.1  fasc.  ric.),  successivamente rettificato  con  comunicazione del 5.3.2020 (doc.5a fasc. ric.) e del 15.12.2022 (doc.5b fasc. ric.), a titolo di: Parte_1 CP_1
1) contributi afferenti all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘ dovuto, ai sensi ex art. 16  CCPL  per  i  dipendenti  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  provincia  di  RAGIONE_SOCIALE integrativo del CCNL per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (doc.9 fasc. ric.), ai  dipendenti  addetti  all’esecuzione  di  un  appalto  in  RAGIONE_SOCIALE  –  INDIRIZZO
nel  periodo  13.6.2014  -17.10.2016,  come  accertato  dal  RAGIONE_SOCIALE mediante il  verbale  n. 648313 del 21.10.2019 (doc. 2 fasc. ric.); Pt_2
2) contributi afferenti all’ ‘ indennità di trasferta ‘ corrisposta dalla datrice al dipendente addetto  all’esecuzione  di  un  appalto  in  Cles  INDIRIZZO,  nel periodo aprile-maggio 2015, ma non dovuta (e, quindi, avente natura di emolumento retributivo), come accertato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante nota prot. n-. S021/2016/13543/24.1 del 15.3.2016 (doc. 3 fasc. ric.); Persona_1
3) contributi dovuti a seguito del disconoscimento ex art. 1 co.1175 L. 27.12.2006, n. 296 RAGIONE_SOCIALE‘esonero ex art. 1 co. 118 L. 23.12.2014, n. 190 dal versamento dei contributi riguardanti il rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato intercorrente tra e tale limitatamente ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché marzo 2016. Parte_1 […] Per_2
4) interessi, nonché sanzioni per evasione ex art.116 co. 8, lett. b) L. 23.12.2000, n. 388.
le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
§1. in ordine all’eccezione, sollevata dalla società ricorrente, di illegittimità del verbale n.
unico di accertamento e notificazione emesso dall’ presso di RAGIONE_SOCIALE sub 2020000363/DDL, in data 14.2.2020, con conseguente richiesta di annullamento Cont CP_1
La società ricorrente eccepisce l’illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’ presso di RAGIONE_SOCIALE sub n. NUMERO_DOCUMENTO/DDL, in data 14.2.2020, adducendo che ‘ ha determinato.. in capo a l’impossibilità di avere una piena e precisa cognizione dei titoli e dei lavoratori a cui si riferisce la richiesta creditoria ‘, con conseguente ‘ totale impossibilità di poter prendere posizione ed efficacemente difendersi sul punto ‘, e chiedendo l’annullamento del predetto verbale. Con NUMERO_DOCUMENTO Parte
In disparte la singolarità RAGIONE_SOCIALE‘assunto di trovarsi nella ‘ totale impossibilità ‘ di esercitare il diritto di difesa dopo aver in precedenza dedotto nel merito per oltre 11 pagine – l’asserita illegittimità  del  verbale de  quo non  avrebbe  comunque,  per  quanto  concerne  il  profilo contributivo, la conseguenza (annullamento del verbale) affermata dalla società ricorrente.
Infatti  l’eccezione  è  inammissibile  in  quanto  sollevata inutiliter , avendo  il  presente giudizio  per  oggetto  non  già  la  legittimità  di  un’ordinanza  ingiunzione  ex  art.  18  L. 24.11.1989, n. 681 afferente a una sanzione amministrativa (la cui irrogazione presuppone effettivamente un valido atto di accertamento ex art. 14 L. 689/1981), ma la fondatezza di pretese contributive avanzate dall’ CP_1
In  proposito  assume  rilievo  il  consolidato  orientamento  RAGIONE_SOCIALE  Suprema  Corte  (Cass. 6.12.2019,  n.  31954;  Cass.  30.9.2014,  n.  20604;  Cass.  29.4.2009,  n.  9986;  Cass. 24.2.2003, n. 2804;), secondo cui:
a)
le obbligazioni, in cui consistono i rapporti previdenziali, hanno natura pubblica in quanto nascono al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge;
il procedimento, che l’ente RAGIONE_SOCIALE è tenuto porre in essere al fine di consentire i propri o gli  altrui  adempimenti,  ha  natura  meramente  ricognitiva,  con  esercizio,  al  più,  di  mera discrezionalità  tecnica  (che  è  attività  vincolata  a  tutti  gli  effetti),  essendo  diretto  ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l’insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione;
gli  atti  amministrativi  di  gestione  del  rapporto  obbligatorio  previdenziale  non  hanno, quindi, natura autoritativa e non sono provvedimenti;
b)
anche questi procedimenti, però, oltre che ad essere assoggettati alle regole loro proprie (come, ad esempio, l’art. 13 d.lgs. 23.4.2004, n. 124 invocato dalla ricorrente), devono
essere esperiti nel rispetto, se non specificamente derogati da leggi successive, i precetti ex L. 7.8.1990. n. 241 (il cui ambito di applicazione si estende oltre l’area dei provvedimenti); tuttavia la natura meramente ricognitiva dei procedimenti in questione, unitamente al principio generale di uguaglianza fra le parti di un rapporto obbligatorio, induce alla sicura conclusione che l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni concernenti il procedimento può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori, senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato (è chiaro che non sarebbe concepibile far dipendere dall’osservanza RAGIONE_SOCIALE regole di un procedimento ricognitivo la consistenza RAGIONE_SOCIALE situazione creditoria o debitoria).
Opera, quindi, il principio RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di un’autonoma tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse procedimentale,  dal  momento  che  l’interesse  al  giusto  procedimento  è  assorbito  dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice dei diritti soggettivi.
E’ sul medesimo principio che trova fondamento altro consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte ( ex multis , di recente, Cass. 18.9.2023, n. 26706; Cass. 27.2023, n. 22832; Cass. 16.6.2023, n. 17320;), secondo cui l’eventuale illegittimità degli atti posto in essere dal ente previdenziale creditore (quali l’iscrizione a ruolo ex art. 17 d.P.R. 29.9.1973, n. 602, oggi sostituita in ambito previdenziale dall’avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010) o dall’ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione (quale la cartella di pagamento ex art. 25 d.P.R. 602/1973, anch’essa oggi sostituita in ambito previdenziale dall’avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010), non esime il giudice dalla verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE pretesa contributiva, nell’ an e nel quantum .
In definitiva eventuali omissioni consumate dagli ispettori nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di inadempimenti contributivi non determinano l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE correlative pretese da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, ma è possibile che condizionino la fondatezza nel merito di quelle pretese.
Quindi  deve  essere  dichiarata  l’inammissibilità  RAGIONE_SOCIALE‘eccezione,  sollevata  dalla  società ricorrente di illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione  emesso  dall’ presso di  RAGIONE_SOCIALE sub n.  2020000363/DDL  in  data 14.2.2020. Parte_ Parte_1 Con CP_1
§2.
in ordine alla pretesa avanzata dall’ a titolo di contributi afferenti all’emolumento  ‘ contributo  di  trasporto ‘  dovuto,  ai  sensi  ex  art.  16  CCPL  cit.,  ai dipendenti addetti all’esecuzione di un appalto in RAGIONE_SOCIALE – locINDIRIZZO Cognola, nel periodo 13.6.2014 -17.10.2016, CP_1
L’ pretende il versamento dei contributi afferenti all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘ dovuto, ai sensi ex art. 16 CCPL cit., ai dipendenti addetti all’esecuzione di un appalto in RAGIONE_SOCIALE – locINDIRIZZO Cognola, nel periodo 13.6.2014 -17.10.2016, come accertato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante il verbale n. 648313 del 21.10.2019 (doc. 2 fasc. ric.). CP_1
La società non contesta la debenza RAGIONE_SOCIALE‘emolumento de quo verso i lavoratori (tanto che, come riferito nel verbale e rimasto incontestato, lo ha registrato nel LUL del mese di ottobre 2019, sebbene in ritardo e solo dopo aver ricevuto il verbale emesso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sub n. 648313 del 21.10.2019), ma sostiene non sia assoggettato a contribuzione in quanto volto ‘ unicamente a rimborsare al dipendente le spese che egli deve sostenere per raggiungere il proprio luogo di RAGIONE_SOCIALE ‘. Con
– – –
L’assunto non è fondato (e, conseguentemente, la pretesa avanzata da a questo titolo merita accoglimento). CP_1
L’art. 16 CCPL cit. dispone:
‘ Le parti convengono che le RAGIONE_SOCIALE nell’ambito RAGIONE_SOCIALE proprie esigenze organizzative e tecnico-produttive,  potranno  valutare  l’opportunità  di  organizzare  il  trasporto  dei lavoratori propri dipendenti verso il luogo di RAGIONE_SOCIALE…
Nel caso in cui non esista il sistema di trasporto di cui sopra ovvero il medesimo non parta dall’abitazione del lavoratore viene corrisposto un contributo giornaliero pari alle seguenti misure:
€  1,36  per  ogni  giornata  di  presenza  per  i  lavoratori  che  abitano  ad  una  distanza  dal luogo di RAGIONE_SOCIALE, ovvero del diverso punto di ritrovo, oltre i 3 Km e fino a 10 Km;
€  2,74  per  ogni  giornata  di  presenza  per  i  lavoratori  che  abitano  ad  una  distanza  dal luogo di RAGIONE_SOCIALE, ovvero del diverso punto di ritrovo, oltre i 10 Km e fino a 20 Km;
€  4,78  per  ogni  giornata  di  presenza  per  i  lavoratori  che  abitano  ad  una  distanza  dal luogo di RAGIONE_SOCIALE, ovvero del diverso punto di ritrovo, di oltre 20 Km.
Nel caso in cui i lavoratori si avvalgano del sistema di trasporto organizzato dall’impresa dall’abitazione del lavoratore al luogo di RAGIONE_SOCIALE, non competerà il tributo di cui al presente articolo…
Le parti si  danno atto che in ragione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE indennità di cui trattasi, sulla medesima non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).
Le indennità non costituiscono elemento utile ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del Trattamento di Fine Rapporto ‘.
Emerge per  tabulas che  l’emolumento de  quo è  diretto,  come  ha  ammesso  anche  la società  ricorrente,  ‘ a  rimborsare  al  dipendente  le  spese  che  egli  deve  sostenere  per raggiungere il proprio luogo di RAGIONE_SOCIALE ‘.
b)
Nel delineare la disciplina dei rimborsi RAGIONE_SOCIALE spese di viaggio in riferimento all’imponibile contributivo, occorre, in primo luogo, prendere in considerazione l’art. 29 co.1  e  2  d.P.R.  30.6.1965,  n.  1124  (come  sostituito  dall’art.  6  co.1  d.lgs.  2.9.1997,  n. 314), il quale dispone:
‘ 1. Costituiscono redditi di RAGIONE_SOCIALE dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi .’.
L’art.  46  ora  49  co.1  d.P.R.  917/1986  prevede:  ‘ 1.  Sono  redditi  di  RAGIONE_SOCIALE  dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di RAGIONE_SOCIALE, con qualsiasi qualifica,  alle  dipendenze  e  sotto  la  direzione  di  altri,  compreso  il  RAGIONE_SOCIALE  a  domicilio quando  è  considerato  RAGIONE_SOCIALE  dipendente  secondo  le  norme  RAGIONE_SOCIALE  legislazione  sul RAGIONE_SOCIALE. ‘;
l’art.  48 ora 51 d.P.R. 917/1986 prescrive:
‘ 1. Il reddito di RAGIONE_SOCIALE dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di RAGIONE_SOCIALE… 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto RAGIONE_SOCIALE spese di viaggio e di trasporto in caso di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di alloggio, ovvero ; di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.
Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia RAGIONE_SOCIALE spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico RAGIONE_SOCIALE spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a euro 25,82 per le trasferte all’estero… ‘.
Secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (Cass. 2.7.2018, n. 17253; Cass. 8.2.1999, n. 1077;) questa complessa disciplina riserva alla legge la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE retribuzione assoggettata a contribuzione RAGIONE_SOCIALE, sottraendola all’autonomia privata e armonizzando l’imposizione contributiva dei redditi da RAGIONE_SOCIALE dipendente alle disposizioni in tema di imposte sui redditi, e sancisce la generale presunzione di riconducibilità a retribuzione e, quindi, di assoggettamento a contribuzione, di tutto quanto il lavoratore ha diritto di percepire a qualunque tutolo, presunzione che può essere vinta solo dalla dimostrazione che l’erogazione appartiene ad una RAGIONE_SOCIALE categorie che, in base all’art. 29 co. 2 d.lgs. 1124/1965 e all’art. 51 co. 5 TUIR, sono espressamente e tassativamente escluse da contribuzione.
Tali categorie afferiscono alle ‘ indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio  comunale ‘  e  ai  ‘ rimborsi  di  spese … sostenute  dal  dipendente,  sempre  in occasione di dette trasferte o missioni ‘.
Assume,  quindi,  rilievo  decisivo  stabilire  se  le  spese  sostenute  dal  lavoratore  ‘ per raggiungere  il  proprio  luogo  di  RAGIONE_SOCIALE ‘  (quali  quelle  al  cui  rimborso  è  finalizzato  il ‘ contributo trasporti ‘ ex art. 16 CCPL cit.) rientrino tra le spese sostenute dal dipendente in occasione di ‘ trasferte o … missioni fuori del territorio comunale ‘.
La risposta deve essere negativa.
Secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (Cass. 8.7.2020, n. 14380; Cass. 21.2.2001, n. 2571; Cass. 14.9.2007, n. 19236; Cass. 14.8.1998, n. 8004;) l’indennità di trasferta rappresenta un emolumento corrisposto al lavoratore con riferimento a una prestazione eseguita, nell’interesse di parte datoriale, al di fuori RAGIONE_SOCIALE ordinaria sede lavorativa e per un limitato periodo di tempo, e teso a compensare i disagi derivanti dall’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa in luogo differente da quello previsto. Appare evidente la diversità tra indennità di trasferta e ‘contributo di trasporto’ ex art. 16 CCPL cit. sia in ordine al presupposto (svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni lavorativa in luogo diverso dall’ordinaria sede di RAGIONE_SOCIALE – svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa in luogo diverso da quello in cui è ubicata l’abitazione del lavoratore), sia, di conseguenza, al tipo di disagio che viene compensato (i disagi derivanti dall’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa in luogo differente da quello previsto – i disagi derivanti dall’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa in luogo differente da quello in cui si trova l’abitazione del ricorrente).
Risulta  così  chiara  l’inconferenza,  rispetto  alla  vicenda  in  esame,  RAGIONE_SOCIALE  pronunce  RAGIONE_SOCIALE Suprema  Corte  richiamate  dalla  società  ricorrente  nell’atto  introduttivo  e  nelle  note autorizzate  depositate  in  data  6.5.2024,  le  quali  si  riferiscono  a  somme  corrisposte  al datore a titolo di indennità di trasferta e di rimborso di spese sostenute dai lavoratori per raggiungere il luogo dove eseguire la prestazione, in deroga all’abituale sede.
Quindi  deve  essere  dichiarato  che  il  contributo  trasporto  ex  art.  16  CCPL  cit.,  dovuto dalla società ricorrente i dipendenti addetti all’esecuzione di un appalto in RAGIONE_SOCIALE – locINDIRIZZO Cognola, nel periodo 13.6.2014 -17.10.2016, era da assoggettarsi a contribuzione aziende con lavoratori dipendenti. Parte_1 Controparte_3
§3.
in ordine all’eccezione, sollevata dalla società ricorrente, di parziale prescrizione dei contributi afferenti all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘ ex art. 16 CCPL
La società ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 dei contributi afferenti all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘  ex  art.  16  CCPL  e  (assertamente)  maturati  fino  alla  data  di  inizio  del quinquennio  antecedente  la  notificazione,  in  data  14.2.2020,  del      verbale  unico  di accertamento e notificazione emesso dall’ presso di RAGIONE_SOCIALE sub n. 2020000363/DDL. Parte_1 Con CP_1
Il convenuto contesta l’eccezione sostenendo sia intervenuta l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione ‘ tenuto conto RAGIONE_SOCIALE registrazione sul LUL del mese di ottobre RAGIONE_SOCIALE somme retributivamente  rilevanti e del valore interruttivo del pagamento  dei  contributi avvenuto in data 18/11/2019 in quanto da considerare riconoscimento del debito ‘. NUMERO_DOCUMENTO
L’assunto è nella sua prima parte infondato in quanto, se è vero che la società ricorrente ha registrato il ‘contributo trasporto’ ex art. 16 CCPL cit. nel LUL del mese di ottobre 2019,  ma  lo  ha  considerato  (erroneamente)  alla  stregua  di  un’indennità  di  trasferta  e, quindi, di un emolumento non assoggettato a contribuzione.
Quindi siffatta condotta non può essere sussunta in un riconoscimento di debito, di talché appare priva RAGIONE_SOCIALE‘efficacia interruttiva ex art. 2944 cod.civ.
L’assunto  è,  invece,  non  intelligibile  laddove  si  riferisce  al  ‘ pagamento dei contributi avvenuto in data 18/11/2019 ‘,  che non vi affatto stato (tanto che ha avanzato una pretesa in proposito). CP_1
Deve,  perciò,  essere  dichiarato  che  i  crediti  contributivi  dovuti  dalla  società  ricorrente all’ in  relazione  al  contributo Controparte_4
trasporto ex art. 16 CCPL cit. indicato nel paragrafo precedente sono prescritti fino alla data del 13.2.2015.
§4
in  ordine  alla  pretesa  avanzata  dall’ a  titolo  di  contributi  afferenti  alla ‘indennità  di  trasferta’  corrisposta  dalla  società  ricorrente  al  dipendente in relazione al periodo aprile-maggio 2015 CP_1 Per_1 […]
L’ pretende  il  versamento  dei  contributi  afferenti  all’  ‘indennità  di  trasferta’ corrisposta dalla società ricorrente al dipendente addetto all’esecuzione di un appalto in Cles INDIRIZZO, nel periodo aprile-maggio 2015, ma non dovuta (e, quindi,  avente  natura  di  emolumento  retributivo),  come  accertato  dal  RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE mediante nota prot. n-. S021/2016/13543/24.1 del 15.3.2016. CP_1 Persona_1
ma
La società ricorrente non contesta che l’emolumento versato al dipendente fosse assoggettato a contribuzione, allega  e  documenta (doc. 11 fasc. ric.) di aver recuperato dal lavoratore la somma non dovuta a titolo di retribuzione. Parte_1 Persona_1
Nelle note autorizzate depositate in data 6.4.2024 l’ ha così dedotto: NUMERO_DOCUMENTO_NUMERO_DOCUMENTO
‘ Vista la documentazione prodotta dall’azienda (lul di febbraio 2020, che si allega, doc. 1), si riconosce l’avvenuta ripetizione di quanto erogato a titolo di indennità di trasferta. In  riferimento  a  tale  imponibile  si  provvederà  in  autotutela  a  ridurre  l’importo  dei contributi richiesti con verbale ‘.
Ne  deriva  che,  in  proposito,  deve  esse  dichiarata  la  cessazione  RAGIONE_SOCIALE  materia  del contendere a seguito di un fatto intervenuto alla fine del mese di febbraio 2020 e, quindi, dopo  aver  ricevuto  il  verbale  di  accertamento  e  notificazione  NUMERO_DOCUMENTO  del 14.02.2020.
§5
in  ordine  alla  pretesa  avanzata  dall’ a  titolo  di  contributi  assertamente dovuti a seguito del disconoscimento ex art. 1 co.1175 L. 296/2006 RAGIONE_SOCIALE‘esonero ex art. 1 co. 118 L. 190/2014 dal versamento dei contributi riguardanti il rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato intercorrente tra e tale limitatamente ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché marzo 2016. CP_1 Parte_1 Persona_2
L’ pretende  il versamento  dei  contributi  assertamente  dovuti  dalla  società ricorrente  a  seguito  del  disconoscimento  ex  art.  1  co.1175  L.  27.12.2006,  n.  296 RAGIONE_SOCIALE‘esonero  ex  art.  1  co.  118  L.  23.12.2014,  n.  190  dal  versamento  dei  contributi riguardanti  il  rapporto  di  RAGIONE_SOCIALE  subordinato  intercorrente  tra e  tale CP_1 Parte_1 […]
limitatamente ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché marzo 2016. Per_2
La  società  ricorrente –  pur  non  contestando  di  aver  fruito RAGIONE_SOCIALE‘esonero  dal  versamento  dei  contributi  in  ordine  al  rapporto  di  RAGIONE_SOCIALE  subordinato intercorrente  con e  in  relazione  ai  mesi  di  luglio  e  settembre  2015, nonché  marzo  2016  –  sostiene  per  una  duplice  ragione  l’infondatezza  RAGIONE_SOCIALE  pretesa avanzata dall’ : Parte_1 Persona_2 CP_1
a)
nega di essersi trovata nei mesi di luglio e settembre 2015, nonché di marzo 2016, in una situazione  di  irregolarità  contributiva  nei  confronti  RAGIONE_SOCIALE‘ attesa  l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa relativa ai contributi afferenti all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘ ex art.  16  CCPL  cit.  dovuto  ai  dipendenti addetti  all’esecuzione di un appalto in RAGIONE_SOCIALE  locINDIRIZZO Cognola, nel periodo 13.6.2014 -17.10.2016; NUMERO_DOCUMENTO
b)
afferma, richiamando giurisprudenza di merito, che il disposto ex art. 1 co. 1175 L. 296/2006 ‘ impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venisse accertata… in tal senso, d’altronde, depone il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio ‘.
ad a)
L’assunto è infondato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento, statuito nel paragrafo §2, RAGIONE_SOCIALE pretesa avanzata  dall’ a  titolo di contributi  afferenti  all’emolumento  ‘ contributo  di trasporto ‘ ex art. 16 CCPL cit.. CP_1
a b)
La tesi sostenuta dalla società ricorrente non persuade.
L’art. 1 co. 1175 L. 296/2006 dispone:
‘ A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di RAGIONE_SOCIALE e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di RAGIONE_SOCIALE, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela RAGIONE_SOCIALE condizioni di RAGIONE_SOCIALE nonché di salute e sicurezza nei luoghi di RAGIONE_SOCIALE individuate con decreto del RAGIONE_SOCIALE, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di RAGIONE_SOCIALE e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ‘.
Emerge dalla littera legis , in modo così chiaro da non consentire diversa interpretazione (art.  12  co.  1  prel.  cod.civ.),  che  molteplici  sono  presupposti,  alla  cui  sussistenza  è subordinato  il  diritto  di  fruire  dei  ‘ benefici  normativi  e  contributivi  previsti  dalla normativa in materia di RAGIONE_SOCIALE e legislazione sociale ‘, vale a dire:
1) il ‘ possesso,  da  parte  dei  datori  di  RAGIONE_SOCIALE,  del  documento  unico  di  regolarità contributiva’
2) l’ ‘ assenza di violazioni nelle predette materie ‘,
3) l’ ‘ assenza di altre violazioni in materia di tutela RAGIONE_SOCIALE condizioni di RAGIONE_SOCIALE nonché di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  RAGIONE_SOCIALE  individuate  con  decreto  del  RAGIONE_SOCIALE ‘,
4) l’ ‘ assenza di violazioni degli altri  obblighi di legge ‘,
5) l’ ‘ assenza di mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ‘.
Nella vicenda in esame la società ricorrente – anche prescindendo dal fatto che non ha allegato (e tanto meno documentato) di essere stata in possesso del documento unico di regolarità contributiva in relazione ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché di marzo 2016 (cui riferisce il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esonero, che ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘esonero) – si trovava, di contro, in una situazione di irregolarità contributiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ in ragione RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo avente a oggetto il versamento dei contributi afferenti all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘ dovuto, ai sensi ex art. 16 CCPL cit., ai dipendenti addetti all’esecuzione di un appalto in RAGIONE_SOCIALE -CP_1 CP_1
loc. COGNOME di Cognola, nel periodo 13.6.2014 -17.10.2016, come accertato dal RAGIONE_SOCIALE mediante il verbale n. 648313 del 21.10.2019. Inoltre l’assunto, secondo cui gli sgravi recuperabili sono quelli non già fruiti all’epoca RAGIONE_SOCIALE violazione, ma quelli goduti successivamente all’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione, attribuisce alla norma ex art. 1 co. 1175 L. 296/2006 un portata precettiva incerta (non si comprende in relazione a quale periodo si devono riferire gli sgravi da recuperare) e irragionevole (venendo meno il nesso temporale tra violazione e recupero, si attribuisce alla penalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempiente effetti del tutto casuali).
D’altronde secondo l’ormai consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (Cass. 15.12.2022, n. 36846; Cass. 17.8.2022, n. 24854; Cass. 25.10.2018, n. 27107;) ‘ in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ non determina l’inesigibilità RAGIONE_SOCIALE differenze contributive rispetto agli sgravi, posto che la ratio RAGIONE_SOCIALE norma è di assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione degli sgravi’. CP_1
Quindi  deve  essere  dichiarato  che  sono  dovuti  dalla  società  ricorrente  i  contributi derivanti,  in  favore  RAGIONE_SOCIALE‘ con  dipendenti,  a  seguito  del disconoscimento ex art. 1 co.1175 L. 296/2006 RAGIONE_SOCIALE‘esonero ex art. 1 co. 118 L. 190/2014 dal versamento dei contributi riguardanti il rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato intercorrente tra e tale limitatamente ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché di marzo 2016. Controparte_4 Parte_1 Persona_2
In via subordinata la società ricorrente ritiene che le sanzioni civili debbano essere determinate secondo il parametro prescritto per l’omissione dall’art. 116 co.8 lett. a) L. 23.12.2000, n. 388 (‘ nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie… ‘) e non in base a quello previsto per l’evasione dalla successiva lettera b) (‘ in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di RAGIONE_SOCIALE, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di RAGIONE_SOCIALE in essere ovvero le retribuzioni erogate ‘).
A sostegno afferma di aver ‘ tempestivamente inviato tutte le dichiarazioni di legge, tanto mediante  i  prescritti  moRAGIONE_SOCIALEi  UNILAV  quanto  mediante  i  flussi  UNIEMENS,  senza occultare o omettere alcunché, né tantomeno rendendo registrazioni o denunce mendaci ‘.
Il motivo di ricorso è fondato parzialmente.
Secondo  l’ormai  consolidato  orientamento  RAGIONE_SOCIALE  Suprema  Corte  (Cass.  24.6.2022,  n. 20446; Cass. 2.5.2018, n. 10427; Cass. 13.3.2017, n. 6405; Cass. 25.8.2015, n. 17119; Cass. 25.6.2012, n. 10509; Cass. 27.12.2011, n. 28966;), il quid pluris che caratterizza la fattispecie RAGIONE_SOCIALE cd. evasione contributiva ex art. 116 co.8 lett. b) L. 388/2000, rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE cd. omissione contributiva ex art. 116 co.8 lett. a) L. 388/2000, consiste in due elementi:
1)
l’uno di carattere oggettivo, rappresentato dall’ occultamento di rapporti di RAGIONE_SOCIALE ovvero di retribuzione erogate e comunque del presupposto contributivo;
secondo  la  Suprema  Corte  questo  requisito  sussiste  non  solo  quando  vi  sia  l’assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale,  che renda possibile l’accertamento RAGIONE_SOCIALE posizione lavorativa o RAGIONE_SOCIALE retribuzioni, ma anche quando ricorra un’incompleta o
non  conforme  al  vero  denuncia  RAGIONE_SOCIALE  (o  richiesta  di  iscrizione  o  versamento  di contributi o compilazione di prospetti paga e moRAGIONE_SOCIALEi CUD con le stesse caratteristiche di incompletezza  o  infedeltà),    mediante  la  quale  viene  celata  all’ente  previdenziale  (e, quindi, occultata) l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali RAGIONE_SOCIALE contribuzione;
d’altronde, se si escludessero dalla fattispecie di ‘evasione’ (così sussumendole in quella di ‘omissione’) tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all’ente previdenziale l’accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, ne conseguirebbe un aggravamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, imponendogli un’incessante attività ispettiva, mentre il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati (così già Cass. S.U. 7.3.2005, n. 4808;);
2)
l’altro di natura soggettiva, rappresentato dal fatto che tale occultamento sia stato attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Secondo la Suprema Corte, stante il collegamento funzionale tra obblighi formali e pagamento dei contributi dovuti, l’omissione o l’infedeltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) RAGIONE_SOCIALE volontà di occultare il presupposto contributivo al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal debitore infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per di più nell’ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all’adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento RAGIONE_SOCIALE contribuzione in misura inferiore al dovuto; d’altra parte non potrebbe altrimenti comprendersi, se non appunto ove dettata da tale fine,
l’omissione nelle denunce obbligatorie di dati di cui comunque il debitore è evidentemente a conoscenza, per averli, in tesi, già altrimenti registrati.
Ne deriva che, in linea generale, l’inoltro di denunce infedeli o la loro omissione, da un lato  configura occultamento dei  rapporti  di  RAGIONE_SOCIALE  o  RAGIONE_SOCIALE  retribuzioni  erogate  o  di entrambi  e,  dall’altro  e  al  contempo,  fa  presumere  l’esistenza  di  una  specifica  volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
Una siffatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE novella introdotta dalla L. 388/2000 consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘evasione, atteso che la suddetta presunzione, proprio perché non assoluta, può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di RAGIONE_SOCIALE inadempiente, attraverso l’allegazione e la prova di circostanze dimostrative RAGIONE_SOCIALE‘assenza del fine fraudolento (perché, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti); il relativo accertamento, tipicamente di merito, resta, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Orbene, nella vicenda in esame è necessario distinguere tra:
A)
i  contributi  afferenti  all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘  dovuto, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 CCPL cit., ai dipendenti addetti all’esecuzione di un appalto in RAGIONE_SOCIALE – locINDIRIZZO  Cognola,  nel  periodo  14.2.2015  -17.10.2016  (dovendo,  ovviamente,  essere  esclusi quelli prescritti);
B)
i contributi dovuti  a  seguito  del  disconoscimento  ex  art.  1  co.1175  L.  296/2006 RAGIONE_SOCIALE‘esonero  ex  art.  1  co.  118  190/2014  dal  versamento  dei  contributi  riguardanti  il rapporto  di  RAGIONE_SOCIALE  subordinato  intercorrente  tra e  tale limitatamente ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché marzo 2016. Parte_1 Persona_2
ad A)
In  proposito,  la  società  ricorrente  ha  sì  registrato  nel  LUL  (quello  del  mese  di  ottobre 2019)  il ‘contributo  trasporto’  ex  art.  16  CCPL  cit.,  ma  quale  emolumento  non assoggettato  a  contribuzione,  e  quindi  ha  redatto  la  prescritta  denuncia  RAGIONE_SOCIALE  in modo non conforme al vero (così come i prospetti paga e i moRAGIONE_SOCIALEi CUD).
Sorge  così  la  presunzione  (non  vinta  da  ulteriori  allegazioni  di  parte  opponente)  RAGIONE_SOCIALE volontà  di  occultare  somme  che  rientravano  nella  base  di  computo  dei  contributi previdenziali.
a B)
A conclusioni opposte deve pervenirsi in ordine ai contributi dovuti a seguito del recupero degli sgravi. Infatti la loro debenza è dovuta a una circostanza (il disconoscimento degli sgravi contributivi) sopravvenuta rispetto alla presentazione RAGIONE_SOCIALE denunce obbligatorie afferenti i mesi riguardanti i contributi pretesi, di talché non è ipotizzabile che in tali occasioni la società ricorrente abbia occultato retribuzioni erogate o altri presupposto contributivo con l’intenzione specifica di non versare i contributi.
In definitiva, deve essere dichiarato che:
 sono  dovute  le  sanzioni  civili  ex  art.  116  co.8  lett.  b)  L.  388/2000  in  ordine  al mancato pagamento dei contributi afferenti all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘ ex  art.  16  CCPL  cit.  dovuto,  ai  sensi  ex  art.  16  CCPL  cit.,  ai  dipendenti  addetti all’esecuzione  di  un  appalto  in  RAGIONE_SOCIALE  –  locINDIRIZZO  Cognola,  nel  periodo 14.2.2015-17.10.2016 (dovendo, ovviamente, essere esclusi quelli prescritti);
 sono  dovute  le  sanzioni  civili  ex  art.  116  co.8  lett.  a)  L.  388/2000  in  ordine  ai contributi  dovuti  a  seguito  del  disconoscimento  ex  art.  1  co.1175  L.  296/2006 RAGIONE_SOCIALE‘esonero  ex  art.  1  co.  118  190/2014  dal  versamento  dei  contributi  riguardanti  il
rapporto  di  RAGIONE_SOCIALE  subordinato  intercorrente  tra e  tale limitatamente ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché marzo 2016. Parte_1 Persona_2
  *
Si  rende  necessaria,  al  fine  di  determinare  le  somme  dovute  dalla  società  ricorrente  in virtù  degli  accertamenti  contenuti  in  questa  sentenza,  una  consulenza  tecnica,  che  sarà disposta  qualora  le  parti  non  concordassero  in  ordine  al quantum (salvi  restando  i contrasti in ordine all’ an ).
Per il proseguimento del processo si emette ordinanza ex art. 279   co.1 n.4 cod.proc.civ..
Anche la pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il  tribunale  ordinario  di  RAGIONE_SOCIALE  –  sezione  per  le  controversie  di  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, AVV_NOTAIO, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara  l’inammissibilità  RAGIONE_SOCIALE‘eccezione,  sollevata  dalla  società  ricorrente […]
di illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’ presso di RAGIONE_SOCIALE sub n. 2020000363/DDL in data 14.2.2020. Parte_1 Con CP_1
2. Dichiara che il contributo trasporto  ex art.  16  CCPL per i  dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provincia di RAGIONE_SOCIALE integrativo del CCNL per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE, dovuto dalla società ricorrente ai dipendenti addetti all’esecuzione di un appalto in RAGIONE_SOCIALE – locINDIRIZZO Cognola, nel periodo 13.6.2014 -17.10.2016, era da assoggettarsi alla contribuzione Parte_1 CP_3
[…]
aziende con lavoratori dipendenti.
3. Dichiara  che  i  crediti contributivi dovuti  dalla  società  ricorrente  all’ -Gestione aziende con lavoratori dipendenti in relazione al contributo trasporto ex art. 16 CCPL cit. indicato sub 2. sono prescritti fino alla data del 13.2.2015. CP_1
4. Dichiara  la  cessazione  RAGIONE_SOCIALE  materia  del  contendere  in  ordine  alla  pretesa  avanzata dall’ a  titolo  di  contributi  afferenti  all’  ‘indennità  di  trasferta’  corrisposta dalla società ricorrente al dipendente in relazione al periodo aprilemaggio 2015. CP_1 Persona_1
5. Dichiara  che  sono  dovuti  dalla  società  ricorrente  i  contributi  derivanti,  in  favore RAGIONE_SOCIALE‘ a seguito del disconoscimento ex art. 1 co.1175 L. 27.12.2006, n. 296 RAGIONE_SOCIALE‘esonero ex art. 1 co. 118 L. 23.12.2014, n. 190 dal versamento dei contributi riguardanti il rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato intercorrente tra e tale limitatamente ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché di marzo 2016. Controparte_4 Parte_1 Persona_2
6. Dichiara che:
 sono  dovute  le  sanzioni  civili  ex  art.  116  co.8  lett.  b)  L.  23.12.2000,  n.388  in ordine al mancato pagamento dei contributi afferenti all’emolumento ‘ contributo di trasporto ‘ dovuto,  ai  sensi  ex  art.  16  CCPL  cit.,  ai  dipendenti  addetti all’esecuzione  di  un  appalto  in  RAGIONE_SOCIALE  –  loc.  INDIRIZZO  Cognola,  nel  periodo 14.2.2015 -17.10.2016;
 sono  dovute  le  sanzioni  civili  ex  art.  116  co.8  lett.  a)  L.  388/2000  in  ordine  ai contributi  dovuti  a  seguito  del  disconoscimento  ex  art.  1  co.1175  L.  296/2006 RAGIONE_SOCIALE‘esonero ex art. 1 co. 118 190/2014 dal versamento dei contributi riguardanti il rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato intercorrente tra e tale limitatamente ai mesi di luglio e settembre 2015, nonché marzo 2016. Parte_1 Persona_2
7. Riserva  alla  definizione  del  giudizio  la  pronuncia  sulla  liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese processuali.
8. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento RAGIONE_SOCIALE trattazione.
RAGIONE_SOCIALE, 1 ottobre 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                                        IL GIUDICE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME                                              AVV_NOTAIO NOME COGNOME