Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 387 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10883/2018 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 2014/2017 depositata il 29/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 29.12.17 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del 2.1.15 del Tribunale di Crotone, ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe al riconoscimento dei periodi contributivi dall’agosto 1964 al marzo 19 71 e l’obbligo dell’Inps di ricalcolo del trattamento pensionistico dovuto.
In particolare, la Corte territoriale, esclusa la decadenza ex articolo 47 d. P. R. n. 639 del 1970 affermata dal giudice di prime cure, ha ritenuto che il ricorrente – quale lavoratore marittimo soggetto all’assicurazione presso la Cassa marittima di cui al d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 -avesse provato, con estratto di matricola, il servizio di navigazione prestato nel suddetto periodo, peraltro non contestato dall’Inps né quanto alla prestazione né quanto al versamento dei contributi (posto che l’Istituto si era limitato a dedurre che dei contributi non si dovesse tener conto).
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per tre motivi, resiste con controricorso il lavoratore. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 3, comma 9 e 10, legge n.35 del 1995, per la prescrizione implicitamente rigettata dal giudice.
Il secondo motivo deduce violazione dell”art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione predetta.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 351 e 357 regolamento di attuazione del codice da navigazione nonché 169, 170, 171 e 172 del codice della navigazione, per avere la Corte territoriale ritenuto provato il
versamento dei contributi sulla base del libro matricola e non tramite il sistema delle marche sebbene si trattasse di imbarco su navi minori.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, presentano tutti profili d ‘ inammissibilità perché non si parametrano alla sentenza (di cui non attaccano l’affermazione, contenuta alla fine della penultima pagina, relativa allo svolgimento del lavoro ed al versamento dei contributi), posto che l’INPS non mette in discussione l’accredito contributivo sicché, essendo pacifico che i contributi siano stati versati, degli stessi se ne deve tener conto e, per altro verso, non viene in questione alcuna prescrizione trattandosi di pagamento già effettuato.
Né può affermarsi che i contributi siano stati versati male, attraverso sistema diverso da quello previsto, atteso che questa Corte ha già precisato nella sentenza Sez. L, Sentenza n. 4335 del 02/03/2005 (Rv. 579967 -01), con principio applicabile ai lavoratori marittimi quale che sia la dimensione del natante su cui abbiano lavorato, che ai lavoratori marittimi soggetti all’assicurazione presso la cassa marittima non si applica il sistema di pagamento dei contributi previdenziali a mezzo “marche” assicurative, di cui al r.d. n. 1422 del 1924, sibbene il diverso sistema previsto dall’art. 18 del T.U. delle leggi di previdenza marinara approvato con d.P.R. n.2109 del 1962, sulla base delle risultanze dei ruoli d’imbarco e in forza d’ordini di pagamento. In base a tale sistema gli armatori, dopo il versamento di acconti dovevano versare conguagli risultanti dovuti sulla base dei ruoli, alla stregua dell’art. 354 del regolamento per la navigazione marittima, recentemente sostituito dall’art. 2 del d.P.R. n.445 del 1998, che ha mantenuto la stessa disciplina in ordine alla funzione dei ruoli riguardo al versamento dei contributi previdenziali, con la sola sostituzione dell’INPS alla Cassa marittima (nella specie, questa Corte ha confermato la decisione di merito che aveva fatto
ricorso alla prova per presunzioni, ritenendo adeguatamente provato il versamento dei contributi giacché il lavoratore aveva documentato tali periodi di servizio mediante la produzione del libretto di navigazione, recante registrazione degli imbarchi, e l’istituto di previdenza era stato in grado, sulla base dei ruoli d’imbarco trasmessi ex art. 354 regolamento navigazione marittima, di verificare il regolare versamento dei contributi).
Spese secondo soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato COGNOME Massimo dichiaratosi antistatario .
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato COGNOME Massimo dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre