Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9951 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16226-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, entrambi in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro tempore della RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME E COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Contributi parttime
R.G.N.16226/2019
COGNOME
Rep.
Ud.25/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 48/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 220/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso un verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’Inps e avente ad oggetto l’omessa contribuzione su lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time in numero eccedente il limite del 3% fissato dal CCNL Edilizia rispetto al totale dei lavoratori occupati.
Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che l’obbligo contributivo sui lavoratori assunti oltre il limite del 3%, andasse calcolato sulla retribuzione virtuale parametrata all’orario di lavoro a tempo pieno, secondo quanto desumibile dall’art.29, co.1 d.l. n.244/95 sul minimale contributivo dei lavoratori del settore edile.
Avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ricorrono per un motivo, illustrato da memoria.
L’Inps resiste con controricorso.
All ‘odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.29 d.l. n.244/95, 78 CCNL Edilizia del 18.6.2008, con riferimento alla disciplina del part-time contenuta nel d.lgs. n.61/00. Osservano i ricorrenti che la violazione dell’art.78 CCNL Edilizia e il superamento del limite del 3% non determina la nullità dei contratti di lavoro part-time stipulati in eccesso, né la loro conversione in contratti a tempo pieno.
Il motivo è infondato.
Come già ritenuto da questo Corte (Cass.8794/20, Cass.29413/22, Cass.26832/23) con orientamento cui va data continuità, nel settore edile, l ‘ istituto del minimale contributivo, previsto dall ‘ art.29 d.l. n.244/95 conv. in l. n.341/95, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa; valore economico che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l ‘ orario normale di lavoro anche riguardo ai lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.
Ne consegue che, come rettamente rilevato dalla sentenza impugnata, i contratti stipulati in sovrannumero rispetto al limite previsto dalla disposizione del contratto collettivo sono assoggettati al regime della contribuzione virtuale, che non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno, salvo le deroghe espressamente previste (v. Cass.7872/23).
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 25.2.25