Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1973-2019 proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e
Oggetto
Lavoro agricolo
R.G.N. 1973/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 779/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/09/2018 R.G.N. 695/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le opposizioni svolte da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso avvisi di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e aventi ad oggetto differenze contributive e sanzioni civili in relazione a vari operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli sgravi concessi.
Riteneva la Corte d’appello che sia le norme di legge, sia il contratto collettivo applicabile, non contemplassero per il rapporto subordinato di lavoro agricolo a tempo determinato la possibilità del datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo.
Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co.1 l. n.389/89 e RAGIONE_SOCIALE‘art.40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, nonché RAGIONE_SOCIALE‘Avviso Comune del 14.1.2013 di interpretazione autentica del CCNL, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, co.1, 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lavoro Firenze e Prato del 18.11.2004, con relativo verbale di interpretazione autentica del 20.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe sue disposizioni, ai canoni ermeneutici previsti dalle citate disposizioni codicistiche.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, anche in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la Corte ritenuto che la necessità di rapportare all’orario normale di lavoro la retribuzione imponibile a fini contributivi per gli operai agricoli a tempo
determinato discendesse dall’obbligo di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma interna in conformità a quella comunitaria.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 99/70/CE o del d.lgs. n.368/01, anche se interpretato alla luce RAGIONE_SOCIALEa direttiva, per avere la Corte ritenuto che nello stesso senso militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.2, co.1 d.lgs. n.146/97, 9, co.5 l. n.67/88 per non avere la Corte fatto applicazione RAGIONE_SOCIALEo sgravio contributivo previsto per le imprese agricole operanti in zone svantaggiate.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.116 l. n.388/00, per non avere la Corte disposto la riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni nonostante l’obiettiva difficoltà d’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore.
Il primo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione. Essi sono fondati.
Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s’intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co.1 d.l. n.338/89, conv. dalla l. n. 389/89, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALEe ore effettivamente lavorate, salvo risulti in
concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza RAGIONE_SOCIALE‘operaio in azienda a sua disposizione.
In tali pronunce è stato chiarito che l’art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all’art.16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3.
Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE – in particolare la clausola 4.3 – poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore di lavoro.
Dall’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi, e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.