Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36032 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36032 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9512-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
Oggetto
R.G.N. 9512/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 739/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/01/2017 R.G.N. 302/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 27 gennaio 2017 la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del tribunale di Grosseto RAGIONE_SOCIALE‘1 dicembre 2009, che aveva annullato la cartella per c.d. contributi minori RAGIONE_SOCIALE dovuti dall’impresa in epigrafe per euro 41.237 per il periodo agosto 2007-febbraio 2008in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica del debitore e stante l’esonero legale da contribuzione per gli enti pubblici.
In precedenza la stessa corte con sentenza del 2010 aveva respinto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ma la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione Sez. L, Sentenza n. 600 del 15/01/2016 (Rv. 638232 – 01) aveva cassato la sentenza, affermando che, in materia di contributi previdenziali, il carattere pubblico di una società,
rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione contributiva, va individuato verificando la funzione ed i limiti del potere di controllo pubblico sulla gestione, distinguendo le società a capitale misto -tenute al versamento dei contributi cd. minori, per assegni familiari, malattia, maternità e TFR, in quanto in tali organismi l’ente pubblico è soggetto alle evenienze RAGIONE_SOCIALEa dialettica societaria, nell’esercizio del potere decisionale e nell’organizzazione aziendale- e i casi in cui l’ente pubblico detenga la totalità del pacchetto azionario.
Il giudizio era stato quindi riassunto avanti alla corte d’appello che , con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la natura pubblica RAGIONE_SOCIALEa società, essendo il capitale detenuto solo dai comuni RAGIONE_SOCIALEa provincia, con conseguente riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione contributiva invocata dalla società nella specie.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste controparte con controricorso.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo si deduce violazione degli articoli 384 c.p.c., 6 legge 138 del 43, 75 d.p.r. 797 del 1995, 21 legge 1204 del 71, 2 comma 8 legge 292 del 1982, 20 DL 112 del 2008 convertito in legge 133 del 2008, 5 legge 274 del
1991 e legge regionale Toscana 77 del 1998, per avere la corte territoriale trascurato che lo statuto prevedeva la cedibilità RAGIONE_SOCIALEe quote sociali minoritarie a soggetti privati. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Questa Corte, in fattispecie analoga, ha già affermato (Sez. L – , Ordinanza n. 5429 del 25/02/2019, Rv. 652920 – 01) che l’affidamento RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘edilizia residenziale pubblica a società partecipate, anche totalmente, dagli enti pubblici locali non muta la natura giuridica privata RAGIONE_SOCIALEe dette società in ordine agli obblighi previdenziali, e non le esonera, conseguentemente, dal versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione cd. minore (per malattia, maternità, fondo di garanzia per insolvenza datore di lavoro e t.f.r. etc.), perché la finalità perseguita dal legislatore attraverso la promozione di strumenti non autoritativi per la gestione di taluni servizi di interesse pubblico è quella di tutelare le dinamiche del mercato e RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, mentre assume prevalente rilievo, in ordine agli obblighi contributivi, il passaggio del personale addetto dal regime pubblicistico a quello privatistico.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia la causa, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 27