Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4558 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L   Num. 4558  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso 20016-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante  pro  tempore,  in  proprio  e  quale mandatario  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Regime Ipost
Contributi cd.
minori
R.G.N. 20016/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
PU
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo  studio  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  NOME  COGNOME,  che  la rappresenta  e  difende  unitamente  all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
 ricorrente incidentale nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante  pro  tempore,  in  proprio  e  quale mandatario  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso  la  sentenza  n.  400/2018  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  CORTE D’APPELLO  di  GENOVA,  depositata  il  28/12/2018 R.G.N. 103/2018;
udita  la  relazione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella pubblica  udienza  del  10/10/2023  dal  AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO,  che  ha  concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado e respinto l’appello principale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento di quello incidentale condizionato di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Controverso l’obbligo al pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa contribuzione cd. minore (per CIGO-CIGS- Mobilità e CUAF), oggetto di un avviso di addebito, la Corte territoriale ha giudicato insussistente il credito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, del D.Lgs nr. 689 del 1947, come sostituito dall’art. 4 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 270 del 1988, che esclude dall’applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe norme sull’integrazione guadagni degli operai RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ industria «le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo Stato», tra cui rientrava, ratione temporis , per il periodo cioè di contribuzione controverso, anche la società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre ad essere un’impresa industriale, era, infatti, interamente di proprietà di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, fino al 2015, era di proprietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Operava,  dunque,  la  regola  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esonero.  Irrilevante  era  la considerazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che si trattasse di una partecipazione di secondo livello (dovendosi equiparare la partecipazione totalitaria diretta a quella
indiretta) e che, per altri periodi, la contribuzione fosse stata invece versata: ciò era mera conseguenza del mutamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa composizione societaria di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE La Corte di appello osservava, anche, come l’art. 3 cit. esclude sse dall’ambito di applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassa integrazione guadagni non soltanto le imprese pubbliche ma anche le imprese private che operavano in determinati settori. Ciò a confutazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa tesi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che riteneva imprescindibile presupposto, ai fini de ll’esonero , lo svolgimento di un servizio pubblico.
Argomenti a favore di una diversa ricostruzione non potevano trarsi neppure dall’art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012 e dal DM 24 gennaio 2014, istitutivi dei Fondi di RAGIONE_SOCIALE. In proposito, la Corte distrettuale osservava che sebbene detti Fondi fossero stati istituiti anche per finalità ulteriori rispetto a quelle perseguite dal regime generale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassa integrazione guadagni (art. 3, comma 13, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012) da ciò non poteva trarsi l’automatica conseguenza che RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già usufruisse del regime generale, posto che i Fondi medesimi erano stati introdotti, prioritariamente, proprio per quei settori che non usufruivano del regime generale (art. 3, comma 4, legge cit.). Né l’esonero costituiva un Aiuto di Stato: al mancato pagamento dei contributi corrispondeva, per il periodo in questione, l’impossibilità di accedere alle prestRAGIONE_SOCIALE CIGO e CIGS.
Quanto, invece,  alla  contribuzione  CUAF  (Cassa  Unica  Assegni Familiari), la Corte osservava come la stessa, astrattamente dovuta, non lo  fosse  in  concreto.  L e  somme  pretese  dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE andavano,  infatti, compensate con quelle che, di fatto, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva erogato ai propri RAGIONE_SOCIALE a titolo di assegni per il nucleo familiare, seppure sulla base RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe previsioni dei CCNL.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con due  motivi.  Ha  resistito  RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  con  controricorso,  contenente ricorso incidentale, con un motivo. L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito, a sua volta, con controricorso, al ricorso incidentale.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE.
Con il  primo  motivo  del  ricorso  principale,  è  dedotta  -ai  sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs del Capo prov. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo Stato nr. 869 del 1947 e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 223 del 1993, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la contribuzione per CIGO, CIGS e mobilità non fosse dovuta da parte di società per RAGIONE_SOCIALE interamente a partecipazione pubblica.
Per l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è un soggetto di diritto privato costituito nella forma di una società per azione, qualificazione che non muta in ragione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ente da cui è derivata e per il solo fatto che, in relazione ad un periodo, è stata di proprietà pubblica. A tale riguardo, l ‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiama la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale è irrilevante, ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica o privata di un ente, la persona RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEsta, derivando piuttosto la natura pubblica da precise disposizioni di legge o da determinate condizioni.
Con il secondo motivo del ricorso principale, è dedotta -ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod.proc.civ. ( recte: 360 nr. 3 cod.proc.civ.) – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42,43 e 55 d.p.r. nr. 797 del 1955.
L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta l a compensazione tra le somme dovute, a titolo di CUAF ( , e le somme versate dalla parte datoriale in virtù di obblighi contrattuali. Assume che, una volta accertato l’obbligo legale al versamento d ella contribuzione, per la causale indicata, con il relativo inadempimento, la compensazione non era possibile, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 42 e 43 d.P.R. nr. 797 del 1955 (in altre parole, in difetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘erogazione da parte del datore di lavoro di una prestazione alimentata proprio da quella contribuzione).
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, è dedotta -ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 8, del D.L. nr. 487 del 1993, convertito dalla legge nr. 71 del 1994; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art 7, comma 9 sexies , RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 125 del 2013 e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art 53, commi 6 e 8, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 449 del 1997, per non avere la Corte di Appello ritenuto, a monte, che l’obbligo di iscrizione e contribuzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa società al regime Ipost escludesse l’obbligo di versare all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le contribuzioni cc.dd. minori.
In  estrema  sintesi,  la  società  deduce  che,  a  prescindere  dalle argomentRAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di  appello,  il  regime  RAGIONE_SOCIALE  configura  un sistema previdenziale ed assistenziale distinto, autonomo e «autoconcluso», applicabile al personale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe società da essa controllate, con conseguente esclusione di ogni obbligo contributivo prev isto dal regime generale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
I ricorsi, principale e incidentale, pongono una serie di questioni che vanno unitariamente trattate e che impongono, preliminarmente, un excursus RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe norme di disciplina del regime previdenziale RAGIONE_SOCIALE.
L’ RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE («RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE») venne istituito con la legge nr. 208 del 1952 e preposto all’assistenza e alla previdenza in favore del personale dipendente del RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il successivo D.P.R. nr. 542 del 1953 ne attuò un riordino strutturale e funzionale, restando, però, confermata la finalità di promozione ed attuazione di forme di previdenza, assistenza, mutualità e credito a favore del personale dipendente dal RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’ acquisizione dei contributi per la liquidazione e il pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE dirette, di anzianità, di inabilità fisica o indirette e di reversibilità ai superstiti aventi diritto, nonché alla liquidazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa buonuscita, al momento del collocamento a riposo del personale postale.
Per  legge,  dunque, l’unica contribuzione  dovuta  era  quella finalizzata  ad  alimentare  le  prestRAGIONE_SOCIALE  di  invalidità,  vecchiaia  e  ai superstiti, in coerenza con la natura pubblica dei rapporti di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE postali.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  è  stato,  poi,  interessato dalle  riforme  del  settore postale e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, attuate, prima, con il D.L. nr. 487 del 1993, convertito nella legge nr. 71 del 1994, e, poi, con la legge nr. 449 del 1997, con modifiche che non hanno coinvolto i profili qui di interesse.
Il D.L. nr. 487 del 1993 ha attuato, come noto, la trasformazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  in  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.  Sul piano previdenziale, l ‘ art. 6   del D.L. nr. 487 del 1993 ha stabilito che: « l’ente  RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  dal  1°  agosto  1994,  per  il personale  in  servizio,  versa  all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  i  contributi  a
proprio carico nella misura stabilita dall’ordinamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE medesimo (comma 8) . Entro un anno dalla data di entrata in vigore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l’organizzazione e le funzioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Le attività sociali e assistenziali svolte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva (comma 11) » .
La norma, dunque, ha mantenuto, per RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il regime Ipost  preesistente  che  non  prevedeva  (e  non  poteva  prevedere)  il versamento  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  contribuzione  finalizzata  ad  assicurare  prestRAGIONE_SOCIALE diverse  da  quelle  volte  a  tutela  del l’ invalidità,  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  vecchiaia  e  dei superstiti.
L’organizzazione e le funzioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono state «rideterminate»  con  il  D.M.  nr.    329  del  12  giugno  1995  nr.  329, successivamente  modificato  e  integrato  dal  D.M.    nr.  523  del  1997, senza, tuttavia, che la decretazione ministeriale intervenisse sui temi in esame.
In occasione, poi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa trasformazione d ell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in società per RAGIONE_SOCIALE, attuata dalla legge nr. 449 del 1997, l’ art. 53, comma 6, lett. b) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa medesima legge ha previsto che: «A decorrere dalla data di trasformazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in società per RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al personale dipendente dalla società medesima spettano: b) le prestRAGIONE_SOCIALE di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
Può affermarsi che l ‘art. 53 altro non fa che preservare, per il personale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur nel mutato regime dei rapporti di lavoro, il regime previdenziale e assistenziale in essere, come garantito dalle fonti normative esistenti.
Infine, l’ art 7, comma 9 sexies , D.L. nr. 101 del 2013 convertito, con  modificRAGIONE_SOCIALE,  in legge  n.  125 del  2013,  ha  stabilito  che  «Le disposizioni  di  cui  all’art.  6,  comma  8,  del  decreto-legge  1°  dicembre
1993, n. 487  si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in società  per RAGIONE_SOCIALE, le stesse si applicano alla società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ».
Come osservato anche nella pronuncia impugnata, la norma si è limitata ad estendere alle società controllate da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il medesimo sistema previdenziale e assistenziale.
Con legge nr. 122 del 2010, di conv. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, è stata poi disposta la soppressione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con confluenza di tutte le attività all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La disciplina indicata, riportata nei suoi snodi essenziali, delinea, secondo questa Corte, un regime previdenziale e assistenziale di tipo speciale ed esclusivo, rispetto a quello generale gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, applicabile, dapprima, al personale d ell’ amministrazione postale, poi, ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in ultimo, senza significative variRAGIONE_SOCIALE, ai RAGIONE_SOCIALE di tutte le società del RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Una disciplina cioè che, in modo autonomo e completo, ha regolamentato, nel tempo, l’intera materia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa previdenza ed assistenza, per tale platea di RAGIONE_SOCIALE, rendendo inoperante, in relazione alla stessa, il regime gestito dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche per ciò che riguarda la contribuzione qui in discussione.
Tale conclusione, come dedotto pure dalla parte controricorrente, è  avvalorata,  sul  piano  sistematico,  dagli  interventi  ad  opera  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa decretazione ministeriale che, in attuazione di fonti legali, hanno esteso, successivamente e gradualmente, in favore dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe società del RAGIONE_SOCIALE, i trattamenti previdenziali e assistenziali alimentati, nel regime generale RAGIONE_SOCIALE, dai contributi di cui oggi si controverte.
Quanto agli ammortizzatori sociali (nella specie, CIGO, CIGS e mobilità), occorre ricordare che l ‘art. 2, comma 28, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 662 del 1996 (poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 47, lett.a), RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012) ha disposto che «in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali» (attuata poi dall’art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Legge Fornero e dall’art. 26 del d.lgs. n. 148 del 2015), con decreti ministeriali, da adottarsi a ll’esit o di
specifiche consultRAGIONE_SOCIALE, venissero  definite, in via sperimentale, misure per  il  perseguimento  di  politiche  attive  di  sostegno  del  reddito  e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situRAGIONE_SOCIALE di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe categorie e settori di impresa «sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali».
In attuazione di detta disposizione, il D.M. nr. 178 del 1° luglio 2005 istituì, presso l’I.N.P.S., il «RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il sostegno del reddito, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘occupazione e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa riconversione e riqualificazione del personale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE». Il RAGIONE_SOCIALE -con autonoma gestione finanziaria e patrimoniale- ha avuto proprio lo scopo di attuare, in favore (esclusivamente) dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, interventi, tra l’altro, a «sostegno del reddito e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘occupazione», in connessione con processi di ristrutturazione o di situRAGIONE_SOCIALE di crisi o di organizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
Ai RAGIONE_SOCIALE facenti capo alle altre società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, inclusa dunque RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’estensione degli ammortizzatori sociali è stata disposta, invece, solo con D.M. nr. 78642 del 24 gennaio 2014, ai sensi de ll’art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012, disposizione quest’ultima espressamente volta ad assicurare «ai RAGIONE_SOCIALE non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale», una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Nello specifico, l’art. 1 del DM nr. 78642 ha stabilito l’adeguamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del «personale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», già istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alle previsioni di cui all’art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012, con contestuale abrogazione del D. M. nr. 178 del 1° luglio 2005.
33. In definitiva, solo relativamente di recente, con l’ istituzione dei Fondi  RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  bilaterale  (bilateralità  data  dalla  partecipazione paritetica  del  sindacato  e  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe  associRAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  alla  loro gestione), il legislatore ha tentato di dotare il nostro ordinamento di uno strumento  universale  di  tutela  dei  RAGIONE_SOCIALE  nei  casi  di  riduzione  o sospensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa,  prima,  viceversa,  non  esistente,
coprendo ambiti esclusi come quello dei rapporti di lavoro facenti capo alle  società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
34. Le raggiunte conclusioni trovano conferma nel l’art. 11, comma 5 bis, del D.L. nr. 162 del 2019, intervenuto nelle more del presente giudizio, che, con specifico riferimento alla contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare, ha così stabilito: «Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 8, secondo periodo, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato d.P.R. n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ».
35. Da tale disposizione si trae decisivo riscontro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ insussistenza di un obbligo di pagamento, in particolare per la contribuzione CUAF, in relazione al periodo controverso. La norma, infatti, da un lato, conferma (« fermo restando » ) l’inapplicabilità al personale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -e, quindi, ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 9 sexies del D.L. nr. 101 del 2013, al personale di tutte le società controllate da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare del DPR nr. 797 del 1955; d all’altro, introduce, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto ad RAGIONE_SOCIALE (che è altresì quello dipendente da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), il «contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare» nella stessa misura in vigore, tempo per tempo, per gli assicurati al FPLD.
36. Ritornando, allora, alla decisione impugnata, può osservarsi che il relativo dispositivo, che ha escluso il credito RAGIONE_SOCIALE oggetto d ell’ avviso di addebito opposto, è, per quanto fin qui esposto, comunque conforme a diritto.  Va  solo  corretta,  nei  termini  che  precedono,  la  motivazione  ai
sensi  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.  384 ,  comma  4,  cod.proc.civ.  A  ciò  segue  il  rigetto  del ricorso principale, con sostanziale assorbimento di quello incidentale.
Per la novità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate, sussistono i presupposti, ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod.proc.civ. per compensare integralmente, tra le parti, le spese de giudizio di legittimità.
Al rigetto del ricorso principale consegue, invece, la declaratoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello,  ove dovuto, previsto per l’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del  ricorrente  principale,  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  principale,  a  norma  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 10 ottobre 2023 e