Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4596 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 4596 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso 20017-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
Oggetto
Regime Ipost
Contributi cd.
minori
R.G.N. 20017/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
PU
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 399/2018 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 102/2018;
udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado e respinto sia l’appello principale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che quello incidentale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
Controverso l’obbligo al pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa contribuzione cd. minore (per CIGO-CIGS- Mobilità e CUAF), oggetto di più avvisi di addebito, la Corte territoriale, pur non condividendo le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE a fondamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa società, ha comunque escluso la sussistenza del credito previdenziale. A sostegno del decisum, ha richiamato l’art. 3, primo comma, del D.Lgs nr. 689 del 1947, come sostituito dall’art. 4 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 270 del 1988, che esclude dall’applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe norme sull’integrazione guadagni degli operai RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘industria «le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo Stato», tra cui rientrava, ratione temporis , per il periodo cioè di contribuzione controverso, anche la società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre ad essere un’impresa industriale, era,
infatti, interamente di proprietà di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, fino al l’ottobre 2015 (e quindi per l’intero periodo cui si riferivano i contributi oggetto di causa), era di proprietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Operava, dunque, la regola RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esonero. Irrilevante era la considerazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che si trattasse di una partecipazione di secondo livello (dovendosi equiparare la partecipazione totalitaria diretta a quella indiretta) e che, per altri periodi, la contribuzione fosse stata invece versata: ciò era mera conseguenza del mutamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa composizione societaria di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello osservava, anche, come l’art. 3 cit. escludesse dall’ambito di applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassa integrazione guadagni non soltanto le imprese pubbliche ma anche imprese private che operavano in determinati settori. La normativa statale, in assenza di fonti vincolanti di livello europeo, aveva, dunque, modulato diversamente l’intervento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassa integrazione a seconda del settore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa tipologia di impresa. Ciò a confutazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ulteriore argomento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che riteneva imprescindibile presupposto, ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esonero , lo svolgimento di un servizio pubblico.
Argomenti a favore di una diversa ricostruzione non potevano trarsi neppure dall’art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012 e dal DM 24 gennaio 2014, istitutivi dei Fondi di RAGIONE_SOCIALE. In proposito, la Corte distrettuale osservava che sebbene detti Fondi fossero stati istituiti anche per finalità ulteriori rispetto a quelle perseguite dal regime generale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassa integrazione guadagni (art. 3, comma 13, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012) da ciò non poteva trarsi l’automatica conseguenza che RAGIONE_SOCIALE già usufruisse del regime generale, posto che i Fondi medesimi erano stati introdotti, prioritariamente, proprio per quei settori che
non usufruivano del regime generale (art. 3, comma 4, legge cit.). Né l’esonero costituiva un Aiuto di Stato: al mancato pagamento dei contributi corrispondeva, per il periodo in questione, l’impossibilità di accedere alle prestazioni CIGO e CIGS.
Quanto, invece, alla contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), la Corte osservava come la stessa, astrattamente dovuta, non lo fosse in concreto. Le somme pretese dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE andavano , infatti, compensate con quelle che, di fatto, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva erogato ai propri RAGIONE_SOCIALE a titolo di assegni per il nucleo familiare, seppure sulla base RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe previsioni dei CCNL.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con due motivi. Ha resistito RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, contenente ricorso incidentale, con un motivo. L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito, a sua volta, con controricorso, al ricorso incidentale.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE.
Con il primo motivo del ricorso principale, è dedotta -ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs del Capo prov. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo Stato nr. 869 del 1947 e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 223 del 1993, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la contribuzione per CIGO, CIGS e mobilità non fosse dovuta da parte di società per azioni interamente a partecipazione pubblica.
Per l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è un soggetto di diritto privato costituito nella forma di una società per azione, qualificazione che non muta in ragione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ente da cui è derivata e per il solo fatto che,
in relazione ad un periodo, è stata di proprietà pubblica. A tale riguardo, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiama la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale è irrilevante, ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica o privata di un ente, la persona RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘azionista, derivando piuttosto la natura pubblica da precise disposizioni di legge o da determinate condizioni.
Con il secondo motivo del ricorso principale, è dedotta ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod.proc.civ. ( recte: 360 nr. 3 cod.proc.civ.) – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42,43 e 55 d.p.r. nr. 797 del 1955.
L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta la compensazione tra le somme dovute, a titolo di CUAF ( , e le somme versate dalla parte datoriale in virtù di obblighi contrattuali. Assume che, una volta accertato l’obbligo legale al versamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa contribuzione, per la causale indicata, con il relativo inadempimento, la compensazione non era possibile, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 42 e 43 d.P.R. nr. 797 del 1955 (in altre parole, in difetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘erogazione da parte del datore di lavoro di una prestazione alimentata proprio da quella contribuzione).
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, è dedotta ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 8, del D.L. nr. 487 del 1993, convertito dalla legge nr. 71 del 1994; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art 7, comma 9 sexies , RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 125 del 2013 e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art 53, commi 6 e 8, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 449 del 1997, per non avere la Corte di Appello ritenuto, a monte, che l’obbligo di iscrizione e contribuzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa società al regime Ipost escludesse l’obbligo di versare all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le contribuzioni cc.dd. minori.
In estrema sintesi, la società deduce che, a prescindere dalle argomentazioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, il regime RAGIONE_SOCIALE configura un sistema previdenziale ed
assistenziale distinto, autonomo e «autoconcluso», applicabile al personale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe società da essa controllate, con conseguente esclusione di ogni obbligo contributivo previsto dal regime generale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
I ricorsi, principale e incidentale, pongono una serie di questioni che vanno unitariamente trattate e che impongono, preliminarmente, un excursus RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe norme di disciplina del regime previdenziale RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE («RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE») venne istituito con la legge nr. 208 del 1952 e preposto all’assistenza e alla previdenza in favore del personale dipendente del RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il successivo D.P.R. nr. 542 del 1953 ne attuò un riordino strutturale e funzionale, restando, però, confermata la finalità di promozione ed attuazione di forme di previdenza, assistenza, mutualità e credito a favore del personale dipendente dal RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’ acquisizione dei contributi per la liquidazione e il pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE dirette, di anzianità, di inabilità fisica o indirette e di reversibilità ai superstiti aventi diritto, nonché alla liquidazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa buonuscita, al momento del collocamento a riposo del personale postale.
Per legge, dunque, l’unica contribuzione dovuta era quella finalizzata ad alimentare le prestazioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, in coerenza con la natura pubblica dei rapporti di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE postali.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stato, poi, interessato dalle riforme del settore postale e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, attuate, prima, con il D.L. nr. 487 del 1993, convertito nella legge nr. 71
del 1994, e, poi, con la legge nr. 449 del 1997, con modifiche che non hanno coinvolto i profili qui di interesse.
20. Il D.L. nr. 487 del 1993 ha attuato, come noto, la trasformazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Sul piano previdenziale, l’art. 6 del D.L. nr. 487 del 1993 ha stabilito che: « l ‘ente RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall’ordinamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE medesimo (comma 8) . Entro un anno dalla data di entrata in vigore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l’organizzazione e le funzioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Le attività sociali e assistenziali svolte dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva (comma 11) ».
21. La norma, dunque, ha mantenuto, per RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il regime Ipost preesistente che non prevedeva (e non poteva prevedere) il versamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa contribuzione finalizzata ad assicurare prestazioni diverse da quelle volte a tutela del l’ invalidità, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa vecchiaia e dei superstiti.
22. L’organizzazione e le funzioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono state «rideterminate» con il D.M. nr. 329 del 12 giugno 1995 nr. 329, successivamente modificato e integrato dal D.M. nr. 523 del 1997, senza, tuttavia, che la decretazione ministeriale intervenisse sui temi in esame.
23. In occasione, poi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa trasformazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in società per azioni, attuata dalla legge nr. 449 del 1997, l’art. 53, comma 6, lett. b) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa medesima legge ha previsto che: «A decorrere dalla data
di trasformazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano: b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
24. Può affermarsi che l’art. 53 altro non fa che preservare, per il personale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur nel mutato regime dei rapporti di lavoro, il regime previdenziale e assistenziale in essere, come garantito dalle fonti normative esistenti.
25. Infine, l’ art 7, comma 9 sexies , D.L. nr. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2013, ha stabilito che «Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in società per azioni, le stesse si applicano alla società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azi onaria di controllo ».
26. Come osservato anche nella pronuncia impugnata, la norma si è limitata ad estendere alle società controllate da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il medesimo sistema previdenziale e assistenziale.
Con legge nr. 122 del 2010, di conv. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, è stata poi disposta la soppressione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con confluenza di tutte le attività all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La disciplina indicata, riportata nei suoi snodi essenziali, delinea, secondo questa Corte, un regime previdenziale e assistenziale di tipo speciale ed esclusivo, rispetto a quello generale gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, applicabile , dapprima, al personale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione postale, poi, ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in ultimo, senza
significative variazioni, ai RAGIONE_SOCIALE di tutte le società del gruppo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Una disciplina cioè che, in modo autonomo e completo, ha regolamentato, nel tempo, l’intera materia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa previdenza ed assistenza, per tale platea di RAGIONE_SOCIALE, rendendo inoperante, in relazione alla stessa, il regime gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche per ciò che riguarda la contribuzione qui in discussione.
29. Tale conclusione, come dedotto pure dalla parte controricorrente, è avvalorata, sul piano sistematico, dagli interventi ad opera RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa decretazione ministeriale che, in attuazione di fonti legali, hanno esteso, successivamente e gradualmente, in favore dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe società del gruppo, i trattamenti previdenziali e assistenziali alimentati, nel regime generale RAGIONE_SOCIALE, dai contributi di cui oggi si controverte.
30. Quanto agli ammortizzatori sociali (nella specie, CIGO, CIGS e mobilità), occorre ricordare che l’art. 2, comma 28, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 662 del 1996 (poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 47, lett.a), RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012) ha disposto che «in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali» (attuata poi dall’art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Legge Fornero e dall’art. 26 del d.lgs. n. 148 del 2015) , con decreti ministeriali, da adottarsi all’esito di specifiche consultazioni, venissero definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe categorie e settori di impresa «sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali».
31. In attuazione di detta disposizione, il D.M. nr. 178 del 1° luglio 2005 istituì, presso l’I.N.P.S., il «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il sostegno del reddito, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘occupazione e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa riconversione e riqualificazione del personale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE». Il RAGIONE_SOCIALE -con autonoma gestione finanziaria e patrimoniale- ha avuto proprio lo scopo di attuare, in favore (esclusivamente) dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, interventi, tra l’altro, a «sostegno del reddito e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘occupazione», in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di organizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
32. Ai RAGIONE_SOCIALE facenti capo alle altre società del gruppo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, inclusa dunque RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’estensione degli ammortizzatori sociali è stata disposta, invece, solo con D.M. nr. 78642 del 24 gennaio 2014, ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012, disposizione quest’ultima espressamente volta ad assicurare «ai RAGIONE_SOCIALE non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale», una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Nello specifico, l’art. 1 del DM nr. 78642 ha stabilito l’adeguamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del «personale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» , già istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alle previsioni di cui all’art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012, con contestuale abrogazione del D. M. nr. 178 del 1° luglio 2005.
33. In definitiva, solo relativamente di recente, con l’istituzione dei Fondi di RAGIONE_SOCIALE bilaterale (bilateralità data dalla partecipazione paritetica del sindacato e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe associazioni imprenditoriali alla loro gestione), il legislatore
ha tentato di dotare il nostro ordinamento di uno strumento universale di tutela dei RAGIONE_SOCIALE nei casi di riduzione o sospensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa, prima, viceversa, non esistente, coprendo ambiti esclusi come quello dei rapporti di lavoro facenti capo alle società del gruppo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
34. Le raggiunte conclusioni trovano conferma nel l’art. 11, comma 5 bis, del D.L. nr. 162 del 2019, intervenuto nelle more del presente giudizio, che, con specifico riferimento alla contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare, ha così stabilito: «Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 8, secondo periodo, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato d.P.R. n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ».
35. Da tale disposizione si trae decisivo riscontro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di un obbligo di pagamento, in particolare per la contribuzione CUAF, in relazione al periodo controverso. La norma, infatti, da un lato, conferma (« fermo restando ») l’inapplicabilità al personale di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, quindi, ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 9 sexies del D.L. nr. 101 del 2013, al personale di tutte le società controllate da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe
disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare del DPR nr. 797 del 1955; d all’altro, introduce, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto ad RAGIONE_SOCIALE (che è altresì quello dipendente da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), il «contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare» nella stessa misura in vigore, tempo per tempo, per gli assicurati al FPLD.
36. Ritornando, allora, alla decisione impugnata, può osservarsi che il relativo dispositivo, che ha escluso il credito RAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito opposto, è, per quanto fin qui esposto, comunque conforme a diritto. Va solo corretta, nei termini che precedono, la motivazione ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 , comma 4, cod.proc.civ. A ciò segue il rigetto del ricorso principale, con sostanziale assorbimento di quello incidentale.
37. Per la novità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate, sussistono i presupposti, ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod.proc.civ. per compensare integralmente, tra le parti, le spese de giudizio di legittimità.
38. Al rigetto del ricorso principale consegue, invece, la declaratoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.