Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 318 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 318 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24821-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME; Nrd’
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE 13756881002, CATALANO GIUSEPPE CODICE_FISCALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 224/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la pronunci resa dal Tribunale della stessa città, adito da NOME COGNOME con ricorso opposizione alla cartella esattoriale, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE il recupero del credito contributivo relativo all’anno 2014, che la RAGIONE_SOCIALE asseri vantare nei suoi confronti;
la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’imposizione contributiva, ritene sussistente in capo al COGNOME l’obbligo di ischzione alla RAGIONE_SOCIALE, avendo accertato mancato svolgimento di attività libero professionale in forma occasionale continuativa per tutto l’anno 2014;
la Corte di merito ha ritenuto al riguardo che l’autonomia regolamenta riconosciuta alle casse previdenziali private dall’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 19 possa essere ritenuta estesa alla modifica dei presupposti d’iscrizione alla Ca stessa, dovendo tale autonomia limitarsi ai sensi “…dell’art. 3, comma 12, della 335 del 1995, nel testo “ratione temporis” vigente, agli interventi di variazione RAGIONE_SOCIALE aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni criterio di determinazione del trattamento pensionistico.” (p. 5 .sent.);
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, illustr successiva memoria;
NOME COGNOME è rimasto intimato;
l’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritua comunicata alle parti unitamente al decreto di Fissazione dell’adunanza in camera d consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. pro l’ente ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, I. 37 10 e 22, I. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. :32 e 33) e degli a ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, I. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, 2, d.lgs. 30 nonché dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE“, per avere, la Corte territoriale, r incompatibile la previsione della contribuzione minima – rispondente a una specifi finalità solidaristica voluta dal legislatore – rispetto alla contestuale iscr professionista ad una assicurazione generale per la copertura degli eventi protetti;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc contesta “Violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993 (art. 1, 32 e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, I. 335/199 modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, I. 296/2006 e 1, c. 488, I. 147/ 2, c. 26, degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché degli artt. 2697 c.c., 115 per avere, la Corte di merito, ritenuto che l’introduzione del contributo mini solidarietà esuli dal grado di autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenz privatizzati ex d.lgs.n.509 del 1994 risultando, pertanto, estraneo ai pote regolamentari della RAGIONE_SOCIALE;
i due motivi, da trattarsi congiuntamente per intima connessione, meritan accoglimento;
le critiche che parte ricorrente formula nei confronti del provvedimento grav risultano conferenti rispetto al principio di diritto affermato da questa Corte ( ex multis, Cass. n. 4568 del 2021), in base al quale “In tema di casse previdenzial privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficient alla stregua del regolamento della predetta RAGIONE_SOCIALE, l’iscrizione all’albo profession essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la manc produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema d obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. :335 del 199 consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo degli enti”;
pertanto, il giudice dell’appello è tenuto ad attenersi a tale principio, al Collegio, anche nel caso in esame, intende dare continuità, affermando che l’iscrizio
all’RAGIONE_SOCIALE professionale rappresenta condizione sufficiente affinché la RAGIONE_SOCIALE pos pretendere dal libero professionista il pagamento dei contributi minimi;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la caus rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, la quale sarà ten a pronunciarsi anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presuppost processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a t di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M..
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa a Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche in merito alle spese de giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022
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