Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30526-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
Oggetto
Lavoratori RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE
Indennità di malattia
R.G.N.30526/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 1615/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 580/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio da Cass. nr. 24945 del 2015, ha rigettato «la domanda proposta in primo grado» dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso originario, la predetta società (poi incorporata nella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) deduceva di aver corrisposto, agli impiegati dipendenti, il trattamento di malattia, nel periodo dicembre 1993/maggio 2001, e, contestualmente, di aver versato la contribuzione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza che quest’ultimo fosse tenuto alla erogazione RAGIONE_SOCIALEa relativa indennità. Agiva, pertanto, perché in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge nr.138 del 1943, come interpretato dall’art. 20 del D .L. nr. 112 del 2008, l’I NPS restituisse i contributi indebitamente trattenuti.
La domanda era rigettata dai giudici di merito.
In sede di legittimità, la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con la pronuncia rescindente nr. 24945 del 2015, sopra indicata, premessa la normativa invocata e valutata, al contempo, la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, relativa a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, accoglieva, con rinvio, il ricorso proposto dalla società, rimettendo la causa al Giudice di merito per la verifica « RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni legislativamente […] stabilite» per la restituzione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata.
La Corte di appello, con la sentenza in questa sede impugnata, a ll’esito RAGIONE_SOCIALE‘indagine demandatale, ha considerato
che sussisteva l’obbligo di iscrizione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE le cui posizioni erano controverse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, nr. 21, del D.L.vo C.P.S. nr.708 del 1947 e, conseguentemente, l’obbligo di versamento all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, subentrato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a far data dal 1° gennaio 1980, dei contributi relativi all’assicurazione a copertura RAGIONE_SOCIALEa malattia. Ha, pertanto, escluso il diritto alla restituzione.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre la società indicata in epigrafe con tre motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nn . 3 e 4 c.p.c.- parte ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata rispettato il mandato devoluto dal Giudice di legittimità.
Con il secondo motivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 5 c.p.c. -denuncia l’omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è riferita al fatto che la Corte territoriale non avrebbe considerato che i RAGIONE_SOCIALE in relazione ai quali era stata formulata la richiesta di ripetizione dei contributi erano esclusivamente gli impiegati del settore IndustriaRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per i quali non sussisteva l’obbligo di contribuzione per la malattia.
Con il terzo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 c.p.c. -la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 76 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 833 del 1978, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, co 2, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 143 del 1943, RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, comma 1, del DL nr. 112 del 2008, così come vigente a seguito RAGIONE_SOCIALEe sentenze del Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, per non avere la sentenza impugnata considerato che la
società era tenuta, in base alla normativa di riferimento, a corrispondere direttamente il trattamento economico di malattia ai propri impiegati, con esonero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è fondato.
È in discussione la portata del decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte nr. 24945 del 2015 e la corretta esecuzione del comando ivi enunciato.
Come sinteticamente già esposto nello storico di lite, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata nella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente) ha dedotto, sin dall ‘originario giudizio, di aver corrisposto, ai propri dipendenti, inquadrati come impiegati, il trattamento di malattia, nel periodo dicembre 1993/maggio 2001 e, tuttavia, di aver versato, contestualmente, anche la relativa contribuzione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Pertanto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 138 del 1943, come successivamente interpretato dall’art. 20 del DL nr. 112 del 2008, ha agito per la restituzione di dette somme, indebitamente trattenute dall’RAGIONE_SOCIALE perché esonerato dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni economiche a copertura RAGIONE_SOCIALE ‘evento malattia .
La sentenza rescindente ha accolto con rinvio la domanda RAGIONE_SOCIALEa società datrice di lavoro.
Per la Suprema Corte, la normativa generale invocata che legittimava astrattamente la richiestaandava però verificata in ragione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, relativa a impiegati del settore Industria-RAGIONE_SOCIALE, regolata, come tale, da una disciplina speciale e dettagliata che imponeva una nuova indagine da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito.
Tanto ribadito , per verificare l’esatta esecuzione del precetto declinato nella sentenza rescindente, occorre premettere il quadro normativo di riferimento, come ratione
temporis applicabile (relativo cioè ad un periodo antecedente al 1° maggio 2011. Successivamente, la materia è diversamente disciplinata).
Nel regime previdenziale generale, l’art. 6, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 138 del 1943 stabilisce che «L’indennità (di malattia) non è dovuta (dall’Ente Previdenziale) quando il trattamento economico [ … ] è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro [ … ]».
A seguito di una querelle sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione in oggetto, l’art. art. 20, comma 1, del D.L. n.112 del 2008, come modificato dalla legge n. 133 del 2008, in sede di conversione, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, ha stabilito che l ‘art. 6 , comma 1, cit. deve interpretarsi nel senso che «i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa previdenza sociale dall’erogazione RAGIONE_SOCIALEa predetta indennità, non sono tenuti al versamento RAGIONE_SOCIALEa relativa contribuzione all’RAGIONE_SOCIALE medesimo».
L’originario testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 cit. stabiliva , anche, l’irripetibilità di quanto eventualmente versato dal datore di lavoro all’Ente di previdenza nell’apparente adempimento di una obbligazione contributiva, invece, insussistente. La disposizione è stata, però, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con pronuncia nr. 82 del 2013 e, quindi, espunta dall’Ordinamento, con ogni conseguenza in termini di recupero di quanto indebitamente pagato.
Per il settore di interesse -che è quello RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEviene però in rilievo un diverso regime previdenziale che è quello sostitutivo gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (Ente, poi, soppresso nel 2011, con attribuzione RAGIONE_SOCIALEe relative funzioni a ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall’1.1.2012 ).
In particolare, con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, l’ art. 2 del D.Lgs.C.P.S. nr. 708 del 1947 stabilisce che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provvede «all’RAGIONE_SOCIALE in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari». Gli «iscritti» sono tutti i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, come individuati nell’art. 3, primo comma, RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto. Il successivo art. 4 prevede, quindi, che, per provvedere alle necessità di cui all’art. 2, «le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera sono tenute a versare i relativi contributi».
In base a detta normativa, dunque, i datori di lavoro che occupano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE sono tenuti al versamento, per tutti gli iscritti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , dei contributi per finanziare il trattamento economico di malattia.
Successivamente, è intervenuta la legge nr. 833 del 1978 (istitutiva del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Sanitario RAGIONE_SOCIALE). La legge ha stabilito (art. 74, comma 1) che, a far data dal 1 gennaio 1980 e sino alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di riforma del sistema previdenziale, l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia «già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 17 agosto 1974 n. 386, di conversione con modificazioni del D. L. 8 luglio 1974 n. 264» fosse attribuita all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni, devoluta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nello specifico, dal 1° gennaio 1980, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è subentrato alla estinta gestione autonoma RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’assicurazione RAGIONE_SOCIALEa malattia e la riscossione RAGIONE_SOCIALEa relativa contribuzione. Pertanto, da tale data, i contributi per l’assicurazione RAGIONE_SOCIALEa malattia, in favore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sono stati versati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
24. Come sopra osservato, l’ assicurazione in oggetto è riferibile a tutti gli «iscritti» individuati ne ll’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. nr. 708 del 1947 cit. Essa, pertanto, si estende agli «impiegati amministrativi e tecnici» dipendenti dalle imprese radiofoniche e televisive, quali soggetti espressamente annoverati tra i RAGIONE_SOCIALE indicati nell’art. 3 cit. , al numero 20.
Anche per gli impiegati è, quindi, configurabile, in base alla descritta sequenza normativa, un obbligo contributivo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità economica di malattia, che non può essere escluso per il solo fatto che la società datrice di lavoro sia inquadrata nel settore «Industria-RAGIONE_SOCIALE».
26. A tale conclusione, corretta, è pervenuto il Giudice di appello.
Tuttavia, l’indicato esito non completava il mandato ricevuto dalla cassazione, esteso piuttosto alla verifica, in base alla specifica disciplina di settore, di un obbligo, in concreto, al versamento di detti contributi.
28. In altre parole, per attenersi al comando giudiziario, la Corte territoriale avrebbe dovuto ulteriormente verificare se anche nel regime sostitutivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE vi fosse la previsione di una esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento RAGIONE_SOCIALEa indennità economica da parte RAGIONE_SOCIALE‘ Ente previdenziale in presenza RAGIONE_SOCIALEa corresponsione, ad opera del datore di lavoro, di un trattamento economico sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa predetta indennità: in tal caso, venendo a delinearsi una normativa equivalente a quella stabilita, nel regime generale, dall’art. 6 , comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 138 del 1943, come autenticamente interpretato dall’art. 20 cit.
A tale riguardo, occorre, allora, ulteriormente osservare che la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione economica di malattia, nel settore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, non si esaurisce
nell’analisi del D.lgs nr. 708 del 1947, effettuata dalla Corte di appello, poiché la normativa di dettaglio è contenuta nel Contratto Collettivo per la Istituzione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pubblicato nella G.U. del 27 novembre 1934.
30. L’art. 13 del cit. D.lgs. C.P.S. nr. 708 del 1947, infatti, rinvia espressamente alle previsioni del contratto collettivo 28 agosto 1934, stabilendo, in particolare, che «Per la concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennità giornaliera (di malattia ) [ … ] valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall’art. 19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero RAGIONE_SOCIALEe corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE_NASCITA».
31. Il legislatore del 1947, dunque, ha fatto salva la normativa di cui al citato contratto collettivo che, da un lato, all’art. 3, prevede, tra gli scopi principali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quello di « corrispondere agli iscritti, in caso di malattia, un’indennità giornaliera» (art. 3, lett. a,) e, dall’altro, stabilisce che « non è dovuta l’indennità a quegli iscritti che , in caso di malattia od infortunio, percepiscono, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro o disposizioni di legge, un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta » (v. art. 11 del Contratto Collettivo per la Istituzione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pubblicato nella G.U. del 27 novembre 1934).
Complessivamente, con il richiamo alla norma contrattuale, il regime sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE conferma l’ impianto generale delineato , nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘AGO, dalla legge nr. 138 del 1943. La norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 è infatti equivalente a
quella dettata dall’art. 6 , comma 2, esprimendo, tanto sul piano letterale che sostanziale, anche nel settore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, la fungibilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dovuta (sulla base RAGIONE_SOCIALEe previsioni contrattuali o di legge) durante la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all’indennità economica corrisposta dall’ente previdenziale. Con la conseguenza che, anche nel regime RAGIONE_SOCIALE, la normativa va interpretata, conformemente all’art. 20 , comma 1, del D.L. n.112 del 2008, nel senso che, ove il datore di lavoro garantisca , nella ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘evento protetto, il pagamento di un trattamento corrispondente alla retribuzione, esonerando dalla relativa prestaz ione l’Ente di previdenza, non è tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione per finanziare l’assicurazione del l’indennità economica di malattia .
33. Ed allora, t ornando all’indagine effettuata dalla Corte di appello di Roma, essa si rivela incompleta. L’accertamento compiuto, infatti, non si estende a tutti i passaggi che, invece, la complessa fattispecie imponeva. Segue, pertanto, l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
34. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio dovrà nuovamente verificare la sussistenza o meno del diritto RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente al recupero dei contributi versati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in relazione al periodo dicembre 1993/maggio 2001, facendo applicazione del principio che segue: «La norma di cui al l’art. 11 del C ontratto Collettivo richiamato dall ‘art. 13 del D.lgs. C.P.S. nr. 708 del 1947 è e quivalente a quella dettata dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 138 del 1943. Essa, pertanto, si interpreta, conformemente alla disposizione di interpretazione autentica del medesimo art. 6, nel senso che, ove vi sia stato esonero RAGIONE_SOCIALE‘Ente di previdenza dall’erogazione RAGIONE_SOCIALEa indennità di malattia, per avere il datore di
lavoro, in base a disposizioni di legge o di contratto collettivo, assicurato , nella ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘evento protetto, un trattamento sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa predetta indennità, lo stesso ( recte: il datore di lavoro) non è tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALEa relativa contribuzione».
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2025