Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8643 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 35319-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/05/2019 R.G.N. 81/2018;
R.G.N. 35319/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 30/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 35319/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 15.5.19 n. 193, la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultima società nei confronti dell’Inps, volto all’annullamento dell’avviso di addebito con il quale le era stato intimato il pagamento di € 14.715,12 a titolo di contributi previdenziali di malattia e relative sanzioni e interessi, con riferimento al mese di febbraio 2016.
Il Tribunale aveva osservato che (benché il d.lgs. CPS n. 708/47 prevedesse per i lavoratori sportivi e dello spettacolo l’obbligo contributivo relativo all’indennità di malattia solo per i lavoratori che non avevano diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione da parte del datore di lavoro) per effetto delle modifiche introdotte all’art. 20 del DL n. 112/08, dall’art. 18 comma 16 del DL n. 98/11, convertito nella legge n. 111/11, a far tempo dall’1.5.11, l’obbligo del versamento del contributo di malattia (da parte dei datori di lavoro) opera in via generale per tutti i lavoratori indicati nella tabella G allegata alla legge n. 41/86, ove sono ricompresi i lavoratori dello spettacolo.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 e 13 del d.lgs. C.P.S. n. 708/47, dell’art. 31 comma 5 della legge n. 41/86, dell’art. 20 commi 1 e 1 bis del DL n. 112/08, convertito con modificazioni in L. n. 133/08, rispettivamente come modificati e inseriti dall’art. 18 comma 16, lett. a ) e b ) del DL n. 98/11, convertito con modificazioni in L. n. 111/01, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Assume che erroneamente la Corte d’appello aveva escluso la sussistenza – nel sistema normativo del settore sportivo e dello spettacolo, di cui al d.gs.C.P.S. n. 708/47 dell’esonero dall’obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo per il finanziamento dell’indennità di malattia, per i datori di lavoro che versano ai propri dipendenti (ex Enpals) l’intera retribuzione, come l’odierna societ à ricorrente, attesa la perdurante natura speciale del regime previdenziale ex Enpals dei lavoratori dello sport e dello spettacolo ed assimilati rispetto alla generalità degli altri lavoratori dipendenti.
Il motivo è infondato.
La società contribuente propugna la specialità della disciplina dei lavoratori dello sport e dello spettacolo, ex d.lgs. CPS n. 708/47, secondo cui il datore di lavoro che corrisponde un assegno corrispondente alla retribuzione in caso di malattia, con esonero dell’Inps dal pagamento della relativa indennità, non è tenuto a versare la sottostante contribuzione. In questa prospettiva, secondo la medesima società contribuente, l’art. 20 commi 1 e 1 bis del dl n. 112/08, convertito con modificazioni in L. n. 133/08 ( rispettivamente come modificati e inseriti dall’art. 18 comma 16 lett. a e b del DL n. 98/11, convertito con modificazioni in L. n. 111/11) non avrebbe introdotto l’obbligo di versamento del contributo di malattia in questione per i datori
di lavoro dello sport e dello spettacolo, non inclusi nell’ambito di applicazione della nuova disciplina.
Tale assunto va disatteso, alla luce del complesso quadro normativo regolatore della materia, già delineato dalla Corte territoriale e che si ripropone come segue.
La legge n. 138/1943 aveva istituito un Ente di mutualità, stabilendo, all’art. 5, che lo stesso fosse deputato ‘all’assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione’ ed all’art. 6, comma 2, che ‘l’indennità non dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall’Ente sino a concorrenza’.
Il successivo d.lgs. n. 708/1947, istitutivo dell’Enpals, all’art. 2, aveva previsto che fosse il neocreato Ente a provvedere ‘nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto: a) all’assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari; b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti’ e che ‘l’iscrizione all’Ente sostitui a tutti gli effetti, l’assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni…’.
L’art 74 della legge n. 833/1978 ha trasferito all’INPS la competenza in materia, nei seguenti termini : ‘a decorrere dal 1 gennaio 1980 e sino all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e
gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione’.
La legge n. 41/1986, all’art. 31, ha regolato l’aliquota dei contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia, aliquota che è stata fissata, con percentuali diverse a seconda del settore, nella Ta bella G richiamata dall’art. 31 stesso (tabella che contempla il settore ‘Lavoratori dello spettacolo’ per il quale prevede una aliquota del 2,2%).
Su tale impianto è si è innestato il d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che, dettando, all’art. 20, comma 1, una norma di interpretazione dell’art.6, comma 2, della legge n. 138/1943, ha stabilito che quest’ultimo dovesse interpretarsi n el senso che ‘i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo’.
E’, infine, stato emanato il d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, che, all’art. 18, comma 6, ha introdotto un comma 1bis all’art. 20 di cui sopra, disponendo che, ‘a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente’.
Come sopra detto, l’art. 31 della legge n. 41/1986 è la norma che, al comma 5, stabilisce che ‘i contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell’allegata tabella G’, tabella che contempla, tra gli altri, anche il settore dei lavoratori dello sport e dello spettacolo.
Non hanno, pertanto, pregio le doglianze della ricorrente, secondo la quale la Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile il d.l. n. 98/2011, stante la specialità della disciplina che contraddistingue il settore dello spettacolo, poiché l’evoluzione del quadro normativo, come sopra riportata, dà conto del contrario: in un contesto di progressiva omogeneizzazione all’Ago delle distinte gestioni previdenziali, a decorrere dal 1 ^ maggio 2011 anche i datori di lavoro che corrispondono per legge o contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e che in precedenza erano esonerati dall’obbligo contributivo di malattia, diventano ‘comunque’ tenuti al versamento della detta contribuzione ex art. 31 della legge n. 41/1986 per le categorie di lavoratori cui detta assicurazione è applicabile, di talché detto obbligo sussiste anche per la società odierna ricorrente.
Stante il presupposto, qui pacifico, della sussistenza delle condizioni legislativamente stabilite per l’iscrizione all’Enpals dei lavoratori ai quali le pretese contributive si riferiscono, l’Inps è legittimato a richiedere, quindi, anche per i lavoratori interessati dall’accertamento, in quanto lavoratori sportivi e dello spettacolo, i contributi per l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia (Cass. n. 24945/2015, Cass. n. 21245/2014).
Va, pertanto, prestata adesione alla ricostruzione operata dalla Corte del merito, che ha evidenziato che la novella legislativa
costituita dal comma 1bis del DL n. 112/08 ha innovato il sistema di sicurezza sociale con riguardo alla debenza della contribuzione di malattia, prevedendo per i datori di lavoro che rientravano nell’ambito di applicazione della legge n. 138 del 1943 ma anche per quelli di cui al d.lgs. n. 708/47 l’obbligo di pagamento della contribuzione di malattia, nella misura fissata dall’allegato G della legge n. 41/1986, anche qualora abbiano corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia.
Le spese del giudizio di cassazione si compensano per la novità della questione trattata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.25
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME