Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8643  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 35319-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  193/2019  RAGIONE_SOCIALE  CORTE  D’APPELLO  di TORINO, depositata il 15/05/2019 R.G.N. 81/2018;
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 35319/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 15.5.19 n. 193, la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultima società nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto all’annullamento dell’avviso di addebito con il quale le era stato intimato il pagamento di € 14.715,12 a titolo di contributi previdenziali di malattia e relative sanzioni e interessi, con riferimento al mese di febbraio 2016.
Il Tribunale aveva osservato che (benché il d.lgs. CPS n. 708/47 prevedesse per i lavoratori RAGIONE_SOCIALEivi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’obbligo contributivo relativo all’indennità di malattia solo per i lavoratori che non avevano diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione da parte del datore di lavoro) per effetto delle modifiche introdotte all’art. 20 del DL n. 112/08, dall’art. 18 comma 16 del DL n. 98/11, convertito nella legge n. 111/11, a far tempo dall’1.5.11, l’obbligo del versamento del contributo di malattia (da parte dei datori di lavoro) opera in via generale per tutti i lavoratori indicati nella tabella G allegata alla legge n. 41/86, ove sono ricompresi i lavoratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE  ordinanza nel termine di  sessanta  giorni  dall’adozione  RAGIONE_SOCIALE  presente  decisione  in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 e 13 del d.lgs. C.P.S. n. 708/47, dell’art. 31 comma 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 41/86, dell’art. 20 commi 1 e 1 bis del DL n. 112/08, convertito con modificazioni in L. n. 133/08, rispettivamente come modificati e inseriti dall’art. 18 comma 16, lett. a ) e b ) del DL n. 98/11, convertito con modificazioni in L. n. 111/01, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Assume che erroneamente la Corte d’appello aveva escluso la sussistenza – nel sistema normativo del settore RAGIONE_SOCIALEivo e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al d.gs.C.P.S. n. 708/47 dell’esonero dall’obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo per il finanziamento dell’indennità di malattia, per i datori di lavoro che versano ai propri dipendenti (ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) l’intera retribuzione, come l’odierna societ à ricorrente, attesa la perdurante natura speciale del regime previdenziale ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed assimilati rispetto alla generalità degli altri lavoratori dipendenti.
Il motivo è infondato.
La società contribuente propugna la specialità RAGIONE_SOCIALE disciplina dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex d.lgs. CPS n. 708/47, secondo cui il datore di lavoro che corrisponde un assegno corrispondente alla retribuzione in caso di malattia, con esonero dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal pagamento RAGIONE_SOCIALE relativa indennità, non è tenuto a versare la sottostante contribuzione. In questa prospettiva, secondo la medesima società contribuente, l’art. 20 commi 1 e 1 bis del dl n. 112/08, convertito con modificazioni in L. n. 133/08 ( rispettivamente come modificati e inseriti dall’art. 18 comma 16 lett. a e b del DL n. 98/11, convertito con modificazioni in L. n. 111/11) non avrebbe introdotto l’obbligo di versamento del contributo di malattia in questione per i datori
di lavoro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non inclusi nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina.
Tale  assunto  va  disatteso,  alla  luce  del  complesso  quadro normativo  regolatore  RAGIONE_SOCIALE  materia,  già  delineato  dalla  Corte territoriale e che si ripropone come segue.
La legge n. 138/1943 aveva istituito un Ente di mutualità, stabilendo, all’art. 5, che lo stesso fosse deputato ‘all’assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione’ ed all’art. 6, comma 2, che ‘l’indennità non [fosse] dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella RAGIONE_SOCIALE indennità saranno integrate dall’Ente sino a concorrenza’.
Il successivo d.lgs. n. 708/1947, istitutivo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, all’art. 2, aveva previsto che fosse il neocreato Ente a provvedere ‘nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto: a) all’assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari; b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti’ e che ‘l’iscrizione all’Ente sostitui[sse] a tutti gli effetti, l’assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni…’.
L’art  74  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  833/1978  ha  trasferito  all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  la competenza in materia, nei seguenti termini : ‘a decorrere dal 1 gennaio 1980 e sino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di riforma del sistema previdenziale, l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e
gestioni  autonome  estinti  e  posti  in  liquidazione  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE legge 17  agosto  1974,  n. 386,  di  conversione  con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che terrà apposita gestione’.
La  legge  n.  41/1986,  all’art.  31,  ha  regolato  l’aliquota  dei contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle  indennità  economiche  di  malattia,  aliquota  che è  stata fissata,  con  percentuali  diverse  a  seconda  del  settore,  nella Ta bella G richiamata dall’art. 31 stesso (tabella che contempla il settore ‘Lavoratori RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ per il quale prevede una aliquota del 2,2%).
Su tale impianto è si è innestato il d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che, dettando, all’art. 20, comma 1, una norma di interpretazione dell’art.6, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 138/1943, ha stabilito che quest’ultimo dovesse interpretarsi n el senso che ‘i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall’erogazione RAGIONE_SOCIALE predetta indennità, non sono tenuti al versamento RAGIONE_SOCIALE relativa contribuzione all’RAGIONE_SOCIALE medesimo’.
E’, infine, stato emanato il d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, che, all’art. 18, comma 6, ha introdotto un comma 1bis all’art. 20 di cui sopra, disponendo che, ‘a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento RAGIONE_SOCIALE contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 RAGIONE_SOCIALE legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE normativa vigente’.
Come sopra detto, l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE legge n. 41/1986 è la norma che, al comma 5, stabilisce che ‘i contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell’allegata tabella G’,  tabella  che  contempla,  tra  gli  altri,  anche  il  settore dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno, pertanto, pregio le doglianze RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo la quale la Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile il d.l. n. 98/2011, stante la specialità RAGIONE_SOCIALE disciplina che contraddistingue il settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché l’evoluzione del quadro normativo, come sopra riportata, dà conto del contrario: in un contesto di progressiva omogeneizzazione all’Ago delle distinte gestioni previdenziali, a decorrere dal 1 ^ maggio 2011 anche i datori di lavoro che corrispondono per legge o contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e che in precedenza erano esonerati dall’obbligo contributivo di malattia, diventano ‘comunque’ tenuti al versamento RAGIONE_SOCIALE detta contribuzione ex art. 31 RAGIONE_SOCIALE legge n. 41/1986 per le categorie di lavoratori cui detta assicurazione è applicabile, di talché detto obbligo sussiste anche per la società odierna ricorrente.
Stante  il  presupposto,  qui  pacifico,  RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  delle condizioni legislativamente stabilite per l’iscrizione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei lavoratori ai quali le pretese contributive si riferiscono, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è legittimato a richiedere, quindi, anche per i lavoratori interessati dall’accertamento, in quanto lavoratori RAGIONE_SOCIALEivi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i contributi per l’erogazione delle prestazioni economiche  per  malattia  (Cass.  n.  24945/2015,  Cass.  n. 21245/2014).
Va, pertanto, prestata adesione alla ricostruzione operata dalla Corte del merito, che ha evidenziato che la novella legislativa
costituita dal comma 1bis del DL n. 112/08 ha innovato il sistema di sicurezza RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla debenza RAGIONE_SOCIALE contribuzione di malattia, prevedendo per i datori di lavoro che rientravano nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 138 del 1943 ma anche per quelli di cui al d.lgs. n. 708/47 l’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALE contribuzione di malattia, nella misura fissata dall’allegato G RAGIONE_SOCIALE legge n. 41/1986, anche qualora abbiano corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia.
Le spese del giudizio di cassazione si compensano per la novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata.
Sussistono  i  presupposti  per  il  versamento  da  parte  del ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  corrisposto  per  il  ricorso,  a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.25
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME